Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16670 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 04/08/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 04/08/2020), n.16670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14516-2016 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI

ANTONELLI 10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA COSTANZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO MARINELLI;

– ricorrente –

contro

AMAT PALERMO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la

signora ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNI IMMORDINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1405/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/12/2015 R.G.N. 1115/2013;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ricorso al Tribunale di Palermo del 2009, C.D., dipendente dell’Amat s.p.a. quale Direttore della Direzione Programmazione e Sviluppo, nominato Responsabile Unico del Procedimento e componente del gruppo di progettazione per i lavori specificamente indicati, aveva chiesto, in base alla L. n. 109 del 1994, art. 18 come integrata dalle L.R. n. 7 del 2002 e L.R. n. 7 del 2003, la condanna del datore di lavoro al pagamento dell’incentivo per le attività svolte e da svolgere, quantificato in Euro 488.831,57 in applicazione dei criteri di ripartizione del fondo di incentivazione della attività professionale previsti dal regolamento approvato dal Comune di Palermo in attuazione della citata norma.

In subordine, il ricorrente aveva chiesto che la suddetta indennità fosse determinata anche per il periodo fino al 9.1.2007 in base al regolamento approvato dall’Amat in tale ultima data, ovvero che l’Azienda fosse condannata al risarcimento del danno in misura pari alla chiesta indennità per avere omesso di adottare tempestivamente il regolamento attuativo previsto dalla legge.

In ulteriore subordine, il C. aveva chiesto l’attribuzione dell’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c. in misura pari al compenso richiesto.

Il Giudice adito respingeva il ricorso e, in accoglimento della domanda riconvenzionale con la quale l’Amat aveva chiesto la ripetizione di quanto indebitamente pagato per il titolo oggetto di causa, condannava il C. alla restituzione di Euro 64.411,17.

In particolare il Tribunale riteneva che l’attività di RUP e le mansioni di progettista rientrassero nei compiti del ricorrente quale dirigente della Direzione Programmazione e Sviluppo e che la L. n. 109 del 1994, art. 18 non fosse applicabile in difetto del previsto regolamento e non potendosi attingere a quello del Comune di Palermo, soggetto diverso dall’AMAT. Il Tribunale ha ritenuto infondata arche la domanda risarcitoria, in quanto l’AMAT non era obbligata ad approvare alcun regolamento, non applicandosi alla stessa la L. n. 109 del 1994, art. 18 e quella avente ad oggetto l’indennizzo ex art. 2041 c.c., stante la riconducibilità dell’attività svolta alle mansioni della posizione lavorativa rivestita.

Infine, sulla base della ritenuta nullità, per contrasto con la L. n. 109 del 1994, art. 18 della erogazione in base al Regolamento del Comune di Palermo, ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dall’Amat. Avverso tale sentenza ha proposto appello C. chiedendone la riforma.

L’AMAT Palermo spa, costituitasi, ha chiesto il rigetto del gravame.

Con sentenza depositata il 14.12.15; la Corte d’appello di Palermo respingeva il gravame, compensando le spese del grado.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il C., affidato a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste l’Amat con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 109 del 1994, art. 18 e dell’art. 1218 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Lamenta che la Corte d’appello di Palermo ritenne che la L. n. 109 del 1994, art. 18 non sarebbe stato direttamente applicabile all’Amat, in forza dell’espressa esclusione disposta dall’art. 2 stessa legge; che la scelta dell’Amat di nominare un RUP per i lavori di realizzazione della rete tranviaria non avrebbe comportato l’obbligo di applicare l’art. 18 citato, in quanto essa non avrebbe espressamente rinunziato alla predetta esclusione e perchè comunque avrebbe dovuto munirsi del regolamento di cui al predetto art. 18;

che l’applicazione del regolamento del Comune – pacificamente avvenuta per l’erogazione del compenso di cui controparte aveva chiesto in via riconvenzionale la restituzione – sarebbe irrilevante, in quanto l’atto in questione non era stato adottato dall’Amat;

che la successiva adozione di un regolamento in merito sarebbe avvenuta nel rispetto di una diversa norma – il D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 92 – non vigente all’epoca della nomina dell’ing. C., e non applicabile, ratione temporis, al caso di specie.

1.1.- Il motivo è infondato.

La L.R. n. 7 del 2002 ha disposto che in Sicilia trova applicazione la L. n. 109 del 1994 “nel testo vigente alla data di approvazione della presente legge..”.

La L. n. 109 del 1994, art. 2 come recepito dalla L.R. n. 7 del 2002, dispone la non applicabilità degli artt. 7, 18, 19, comma 2 e 2bis, artt. 27, 33, tra gli altri “alle aziende speciali ed ai consorzi di cui alla L. n. 142 del 1990, art. 22 e alle società a capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che “abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonchè ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al D.Lgs. n. 158 del 1995″.

Dunque, l’AMAT, società a totale partecipazione pubblica ed esercente il servizio pubblico di trasporto, non” era vincolata dal disposto del citato art. 18.

Il ricorrente censura le varie argomentazioni riferite (sostenute sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello), più in particolare deducendo che la Corte di merito ritenne non applicabile alla fattispecie il ridetto art. 18 nonostante l’implicita volontà dell’AMAT, evincibile dalla sua nomina a RUP, evocando espressamente la L. n. 109 del 1994, art. 7 nel testo coordinato con la L.R. n. 7 del 2002 e con le norme della L.R. n. 7 del 2003, che avrebbe dovuto impedire di ritenere decisiva la circostanza che la società non aveva rinunciato alla sua sottrazione all’ambito di applicazione della citata L. 109. Il ricorrente ritiene, infatti, che il regime normativo applicabile secondo la disciplina nazionale, che escludeva la necessità di nominare un RUP, non escludeva che tale nomina si potesse rendere necessaria, e che in quel caso il medesimo art. 7 potesse trovare applicazione, con conseguente applicazione del compenso riconosciuto dal successivo art. 18.

Il motivo è infondato.

Lo stesso ricorrente dedusse che l’applicabilità della norma (art. 18 citato) discenderebbe, come conseguenza indiretta, dalla scelta aziendale di nominare un RUP per l’esecuzione dei lavori specificamente indicati in ricorso.

Deve tuttavia rilevarsi che tale scelta non può intendersi come abdicativa della esclusione di cui al citato L. n. 109 del 1994, art. 2 perchè non reca elementi univoci in tale senso, e, comunque, per la decisiva ragione che all’epoca in cui è stata compiuta l’AMAT non era neanche dotata, e non aveva obbligo di dotarsi per quanto sopra detto, del regolamento previsto dal citato art. 18 quale indispensabile norma attuativa.

Nè a tale mancanza poteva sopperire l’applicazione del regolamento adottato, in esecuzione del citato art. 18, dal Comune di Palermo, soggetto diverso dall’AMAT.

La circostanza, poi, che l’AMAT, il 9 novembre 2007 abbia adottato un proprio regolamento al fine di disciplinare la ripartizione del fondo di incentivazione per l’attività professionale espletata dai propri dipendenti, non può valere come adempimento tardivo degli obblighi derivanti dal citato art. 18, dato che tale atto regolamentare non richiama affatto il citato art. 18 che, del resto, alla data della sua deliberazione era stato già abrogato per effetto del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 256 il cui art. 92 aveva dettato disposizioni distinte per le amministrazioni aggiudicatrici e per i soggetti di cui all’art. 32 comma I lett. b) e c) (tra cui rientra l’AMAT), sancendo, per le prime, l’obbligo di adozione di modalità e criteri di ripàrtizione del fondo incentivante mediante regolamento o contrattazione decentrata e, per i secondi, la facoltà di adottare analoghi criteri con apposito regolamento.

Nell’esercizio di tale facoltà, non prevista dalla previgente normativa, l’AMAT ha deliberato il citato regolamento che tuttavia non può essere invocato per la liquidazione di compensi relativi ad attività prestate in data antecedente alla sua entrata in vigore, essendo esclusa, la pretesa applicazione retroattiva del provvedimento, dal suo art. 10 che ne fissa espressamente gli effetti dalla data della approvazione.

Inoltre il C. ha svolto le attività per le quali ha chiesto il compenso aggiuntivo nell’ambito delle proprie ordinarie attribuzioni di Direttore dell’Unità Organizzativa Ingegneria della Direzione Programmazione e Sviluppo tra i cui compiti rientrano, tra gli altri, “attività di responsabile unico del procedimento, nonchè progettazione, direzione dei lavori e contabilità” (vedasi ordine di servizio n. 77/2002) ed è pacifico che l’attività dedotta in giudizio sia stata svolta dal dipendente durante l’orario di lavoro e con i mezzi ordinariamente messigli a disposizione dall’AMAT, sicchè la stessa può ritenersi compensata con il trattamento retributivo in godimento.

Da quanto fin qui esposto emerge anche la infondatezza della pretesa risarcitoria, non essendo ravvisabile l’inadempimento (inosservanza dell’obbligo di adozione del regolamento) dal quale discenderebbe il supposto danno.

In ogni caso va rilevato che l’AMAT, in quanto società a totale partecipazione pubblica ed esercente il servizio pubblico di trasporto, non era vincolata dal disposto dell’art. 18, in considerazione di quanto previsto dalla L. n. 109 del 1994, art. 2 come recepito dalla L.R. n. 7 del 2002 e che la scelta aziendale di nominare un RUP non è stata ritenuta dai giudici del merito, con apprezzamento fattuale incensurabile, come abdicativa della esclusione di cui all’art. 2 citata legge, proprio in quanto non recava elementi univoci in tal senso, oltre al fatto che al momento in cui siffatta scelta era stata compiuta la società non era dotata del regolamento previsto quale indispensabile norma attuativa (Cass. n. 13937/17: in tema di trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche, il compenso incentivante di cui alla L. n. 109 del 1994, art. 18 sia nella formulazione originaria che in quella derivata dalle successive modifiche, può essere attribuito se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e sia stato adottato l’atto regolamentare dell’amministrazione aggiudicatrice, volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell’apposito “fondo interno”, e solo ove l’attività di progettazione sia arrivata in una fase avanzata, per essere intervenuta l’approvazione di un progetto esecutivo dell’opera da realizzare), nè quello adottato successivamente aveva richiamato in nessuna parte l’art. 18.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 109 del 1994, art. 18 e degli artt. 1322,2077 e 2099 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che l’attribuzione all’ing. C. di un compenso aggiuntivo come responsabile unico del procedimento avrebbe comportato un’erogazione indebita, rientrando tali mansioni nei compiti già attribuiti al ricorrente quale Direttore della Direzione Programmazione e Sviluppo.

La censura è inammissibile perchè contrasta un apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, in un caso, peraltro, di cd. doppia conforme.

3.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA