Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1667 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1667 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 5456-2016 proposto da:
PONTOLILLO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA G. P. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato
RINALDO GEREMIA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ALBERTO VALFRE’;

– ricorrente con tro
SOCIETA’ EDILE COSTRUZIONE ED APPALTI SECAP SPA, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,
presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO
GAIDANO;

– controlicorrente –

Data pubblicazione: 23/01/2018

nonchè contro
CAPPELLARO CARLO, PACCAGNELLA LUCIANO;

intimati

avverso la sentenza n. 1471/2015 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE
CHIARA.
Rilevato che:
la Corte d’appello di Torino, in qualità di giudice del rinvio, ha
riformato la sentenza di primo grado condannando in solido gli
appellati sig.ri Carlo Capellaro, Luciano Paccagnella e Roberto
Pontolillo, amministratori, all’epoca dei fatti, della cooperativa edilizia
Quadrifoglio ’92, al pagamento in favore dell’appellante Società Edile
Costruzione ed Appalto Provvisiero s.p.a. (d’ora in poi SECAP s.p.a.)
della somma d 334.407,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria > a
titolo di rísareafiento d1

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ai 5e.imi dell’art. 2395 md, utv.,

ha motivato rilevando la sussistenza di uno scostamento significativo
tra il bilancio reale al 31 dicembre 1998 e il bilancio abbreviato
pubblicato presso la camera di commercio il 27 luglio 1999;
la cooperativa, infatti, aveva omesso di annotare nel bilancio
abbreviato il proprio ingente debito a breve nei confronti di 21 soci
receduti, derivante dal mancato rimborso dei loro versamenti entro il
30 giugno 1999; il che aveva determinato l’occultamento ai terzi, e
segnatamente alla SECAP s.p.a., della situazione di insolvibilità
economica della cooperativa stessa, con la conseguenza di indurre
l’appellante a concludere con essa un contratto di appalto il 26 ottobre
1999, pochi mesi dopo il deposito del bilancio abbreviato, confidando
Ric. 2016 n. 05456 sez. M1 – ud. 07-11-2017
-2-

TORINO, depositata il 28/07/2015;

incolpevolmente

nella

solidità

economico-finanziaria

della

committente, considerato anche che il 9 giugno 1999 la cooperativa
aveva stipulato un piano esecutivo convenzionato con il Comune di
Rubiana per la realizzazione di 31 unità abitative — numero
comprensivo degli alloggi riservati ai 21 soci receduti — e che nel

della responsabilità della cooperativa per il caso di mancata
realizzazione anche di tali 21 alloggi, oltre ai 10 oggetto della prima
commessa prevista nel medesimo contratto, senza che tale ipotesi
potesse generare allarme nell’appaltatrice, non essendone indicate le
ragioni, e tanto più che anche negli anni successivi, con l’appalto in
corso, la cooperativa aveva persistito in tale impostazione del bilancio
abbreviato pubblico difforme da quello reale;
valorizzando il canone probatorio civilistico del “più probabile che
non”, la Corte d’appello ha dunque ritenuto provato il nesso di
causalità tra la condotta colposa degli amministratori e il danno
ingiusto patito dal terzo contraente;

il sig. Pontolillo ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, cui
ha resistito con controricorso la SECAP s.p.a.;
ler parti hanno anche presentato memorie;
il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia
redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti ai fini
dell’esercizio della funzione nomofilatfica di questa Corte;
Ritenuto che:
con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione degli arti. 2395,
2697 cod. civ. e 115, comma secondo, cod. proc. civ, si deduce che la
Corte d’appello ha errato nel ritenere provato il nesso di causalità
rilevante ai sensi dell’art. 2395 cod. civ., giacché, da un lato, l’incidenza
causale dell’inesatta rappresentazione della situazione patrimoniale
Ric. 2016 n. 05456 sez. M1 – ud. 07-11-2017
-3-

contratto di appalto era stata inserita una clausola (l’art. 8) di esclusione

della società nel determinare la SECAP s.p.a. a stipulare il medesimo
non sarebbe stata né allegata né provata dall’appaltatrice, dall’altro, il
criterio della probabilità maggioritaria, adottato dal giudicante,
assumerebbe in ogni caso una valenza residuale ed eccezionale rispetto
al «principio che impone un’attività probatoria completa»; si lamenta,

decisione della SECAP di stipulare l’appalto, della clausola contenuta
nell’art. 8 del contratto, che escludeva la responsabilità della
committente per l’ipotesi di inesistenza di altri assegnatari delle unità
immobiliari eccedenti le 10 oggetto della prima commessa;
il motivo è inammissibile perché la Corte d’appello ha argomentato la
propria decisione sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite nel
corso del giudizio di merito, valutando tale materiale probatorio
secondo il canone del “più probabile che non”, in conformità della
giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilità risarcitoria ai
sensi dell’art. 2395 cod. civ. (per tutte, Cass. 17794/2015); per il resto,
le critiche del ricorrente si sostanziano, a dispetto della qualificazione
data loro dalla ricorrente, nella richiesta di una rivalutazione delle
inferenze probatorie ricavate dal materiale istruttorio, ossia in
inammissibili censure di merito;
l’inammissibilità dell’unico motivo comporta l’inammissibilità del
ricorso;
le spese processuali liquidate come in dispositivo seguono la
soccombenza;

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese
del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00, oltre alle spese

Ric. 2016 n. 05456 sez. MI – ud. 07-11-2017
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altresì, che sarebbe rimasta indimostrata l’efficienza causale, sulla

forfettarie nella misura del 15 °/o, agli esborsi liquidati in € 100,00 e agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall’art. 1, comma 17,1. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara
la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della

pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 novembre
2017
Il Presidente
Andrea Scaldaferri

parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

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