Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1667 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.23/01/2017),  n. 1667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23568/2012 proposto da:

EDIL HOUSE SRL IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA LUIGI ROBECCHI BRIGHETTI 10, presso lo studio

dell’avvocato ABBINENTI ANNUNZIATA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO AMATUCCI;

– ricorrenti –

contro

SANTUARIO BEATA MARIA VERGINE VALLE POMPEI, elettivamente domiciliato

in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato

ORESTE CANTILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO

NOCILLA;

RISANAMENTO BATTIPAGLIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE

CANTILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO NOCILLA;

– controricorrenti –

e contro

BANCA POPOLARE COOPERATIVA SOCIETA’, D.E.,

D.G., R.C., D.A., D’.EL.,

D.S.L., S.G., G.G., G.O.,

S.M., ST.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 251/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 02/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato RUGGIERO Stefano, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Vincenzo NOCILLA difensore dei resistenti che si

riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1985 la Edil House conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno la Banca Popolare di Novara per sentirla condannare al pagamento della somma di Lire 103.250.000 quale corrispettivo dell’opera di demolizione di un fabbricato sito in (OMISSIS), danneggiato in seguito al sisma del 1980. Avendo la Banca convenuta contestato di essere la sola proprietaria dell’immobile, il Tribunale ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari, concedendo il termine di gg. 60 per identificarli e citarli. La soc. attrice non provvedeva del tutto nè in detto termine nè in quello ulteriormente concesso, riuscendo a individuare e citare solo alcuni dei comproprietari entro un terzo termine concesso dal giudice. Seguivano varie vicende interruttive del processo per la morte del difensore della Banca popolare e di un convenuto ( D.S.L.) e per l’incorporazione della Banca di Novara nella Banca Sannitica.

Quindi, all’esito del giudizio riassunto, il Tribunale, pur ritenendo non ottemperato l’ordine d’integrazione del contraddittorio, esaminava la domanda nel merito e la rigettava per difetto di prova.

L’appello proposto dalla Edil House era dichiarato inammissibile dalla Corte distrettuale di Salerno con sentenza n. 251 depositata il 2.3.2012, per non aver l’appellante integrato nel termine concesso ai sensi dell’art. 331 c.p.c., il contraddittorio nei confronti di vari appellati.

Per la cassazione di tale sentenza la Edil House propone ricorso, affidato a tre motivi, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.

Resistono con distinti controricorsi il Santuario della Beata Maria Vergine di Valle di Pompei, erede del chiamato in causa D.S.L., e la società Risanamento Battipaglia s.r.l..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 331 e 153 c.p.c., perchè dopo l’ordine d’integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., la Corte d’appello, benchè richiestane, non ha concesso un nuovo termine per rinnovare le notificazioni che, tra quelle effettuate ex art. 331 c.p.c., non erano andate a buon fine. Ciò, sostiene parte ricorrente, viola il principio per cui la rinnovazione dell’atto di integrazione del contraddittorio è valida quando il precedente termine sia stato rispettato, ma per ragioni non dipendenti dalla volontà della parte non abbia raggiunto lo scopo.

2. – Il secondo motivo allega la violazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.. La sentenza impugnata, deduce parte ricorrente, contrasta con il consolidato principio in base al quale la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere di indicare le persone che devono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e provarne l’esistenza.

3. – Il terzo mezzo d’annullamento lamenta l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Detto provvedimento chiarisce che la notifica doveva essere effettuata alle parti contumaci non evocate in giudizio, onere che l’appellante ha assolto in maniera tempestiva, notificando l’atto d’appello a tutte le parti del giudizio di primo grado. Tali notifiche sono andate a buon fine tranne quelle relative a R.C. e D.A. (irreperibili), ad D’.El. (sconosciuta all’indirizzo), a D.S.L. (deceduto) e a G.G. (trasferito).

4. – I tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati, per cui è vano concedere il termine chiesto dalla parte ricorrente per rinnovare le notifiche dell’atto d’impugnazione non andate a buon fine.

Infatti, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. n. 15106/13; conformi, per il caso d’inammissibilità del ricorso. Cass. S.U. n. 6826/10 e n. 690/12).

4.1. – Va preliminarmente rilevato che non è utilmente censurabile in questa sede la legittimità del provvedimento d’integrazione del contraddittorio emesso nel giudizio di primo grado, poichè dalla lettura del ricorso non emerge che la relativa doglianza sia stata sollevata con l’atto d’appello (anzi, da quanto si legge a pag. 4 del ricorso si desume semmai il contrario, avendo la parte in allora appellante dedotto di non essere incorsa in alcuna mancanza nell’individuazione dei comproprietari e di non essere tenuta a depositare un’apposita lista dei comproprietari del fabbricato). Ne deriva, al riguardo, la formazione del giudicato interno.

Ciò premesso si osserva che: h) quando il giudice abbia pronunziato l’ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell’integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall’art. 153 c.p.c., salvo che l’istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull’esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato (così, per tutte e tra le ultime, Cass. n. 6982/16); b) se ne ricava che il solo esito negativo della notificazione non è di per sè dimostrativo della non imputabilità del fatto, occorrendo allegare e dimostrare l’ignoranza incolpevole dei dati necessari ad effettuare la notifica con successo.

4.1.1. – Nella specie, con ordinanza del 10.5.2007 la Corte d’appello dispose ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che, contumaci in primo grado, non erano stati raggiunti da notifica in appello; quindi, scaduto il termine concesso, all’udienza del 16.7.2007 l’appellante chiese un altro termine per effettuare nuovamente le notifiche non andate a buon fine (e cioè, come si ricava da pag. 10 del ricorso, a R.C., ad D.A. ed El., a D.S.L. – deceduto – e a G.G.). Seguì un mero rinvio d’udienza al 5.2.2008, senza emissione di provvedimenti di sorta su detta istanza, e successivamente (all’esito di scioglimento di riserva) la rimessione della causa al collegio, che definì l’appello con la sentenza oggi impugnata.

Dunque, la parte appellante si limitò a richiedere un nuovo termine senza allegare altro che l’avvenuta restituzione dei plichi non consegnati dopo la scadenza del termine d’integrazione inizialmente concesso, circostanza che, però, di per sè nulla dimostra sulla non imputabilità o meno alla parte notificante delle cause da cui è dipeso l’esito negativo delle notificazioni.

5. – Il ricorso va pertanto respinto.

6. – Atteso che la causa è soggetta, ratione temporis, al testo primigenio dell’art. 92 c.p.c., sussistono giusti motivi, in considerazione del numero delle parti da evocare in giudizio, per compensare integralmente le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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