Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16669 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 16/07/2010), n.16669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PREFETTO PRO TEMPORE DI L’AQUILA, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.P.M., in proprio e quale rappresentante della ENNEGI

SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 144/2 006 del GIUDICE DI PACE di L’AQUILA del

2.2.06, depositata il 22/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA Pasquale;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di L’Aquila con sentenza del 22 febbraio 2006 accoglieva l’opposizione proposta da D.P.M. avverso la Prefettura di L’Aquila per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS), relativo a violazione dell’art. 141 C.d.S., comma 3. Rilevava che il verbale, relativo a sinistro avvenuto il (OMISSIS), era stato emesso il 21 giugno 2005 ed era stato illegittimamente notificato oltre il termine di 90 giorni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14.

Il Prefetto di L’Aquila, difeso dall’Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 13 marzo 2007, con unico complesso motivo di ricorso che denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. dell’art 201 C.d.S., dell’art. 384 reg. esec. C.d.S., dell’art 2700 c.c. e della L. n. 689 del 1981, artt. 14, 22 e 23, nonche’ vizio di motivazione.

L’opponente e’ rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perche’ manifestamente fondato.

Preliminarmente va rilevato che l’impugnazione proposta dall’avvocatura Generale dello Stato ha sanato il difetto di legittimazione passiva della Prefettura – Ufficio territoriale del governo, evocata in giudizio in primo grado, che e’ competente sulle opposizioni ad ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto e non sull’opposizione a verbale di contestazione di sanzioni amministrative. E’ vero infatti che in caso di opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenenti alla polizia stradale, la legittimazione passiva nel relativo giudizio appartiene al Ministero dell’Interno, essendo a questa amministrazione centrale attribuite specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonche’’ il compito di coordinare i servizi di polizia stradale, anche se espletati da organi appartenenti ad altre amministrazioni centrali (Cass. 17677/06; 4195/06), tuttavia la carente legittimazione processuale della Prefettura che sia stata erroneamente evocata in giudizio e’ sanata dall’impugnazione svolta per l’Amministrazione dall’Avvocatura dello stato, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimita’ (cfr. per riferimenti Cass. 3144/06), che si e’ espressa in tal senso anche con intervento delle Sezioni Unite (Cass. 3117/06;

21624/06). Ed infatti l’erronea individuazione dell’organo legittimato non comporta la mancata costituzione del rapporto processuale, ma una mera irregolarita’, sanabile, ai sensi della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 attraverso la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che non abbia sollevato al riguardo eccezioni o uno specifico motivo d’impugnazione (cfr. Cass. 9527/06). Ne consegue che, ove il giudizio venga instaurato nei confronti del Prefetto, tutti gli atti processuali compiuti in sede di merito vanno considerati affetti da nullita’ per carenza di legittimazione passiva del medesimo, salva la possibilita’ di sanatoria conseguente alla costituzione in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato la quale, in virtu’ dei suoi compiti istituzionali, puo’ assumere una scelta difensiva in grado di produrre effetti anche nei confronti di amministrazioni legittimate passivamente, ma non evocate in giudizio (Cass. 8249/09). Il ricorso lamenta infondatamente il vizio di ultrapetizione, in cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa per avere “ritenuto che i termini per la notifica del verbale fossero quelli indicati dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 (90 giorni) e non quelli previsti dall’art. 201 C.d.S. (150 giorni) come richiesto dall’opponente”. La censura presuppone che l’avere ritenuto che la fattispecie fosse sussumibile in una determinata norma, diversa da quella invocata, dia luogo a ultrapetizione, ma cosi’ non e’.

Il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del “petitum” e delle eccezioni “hinc ed inde” dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioe’ non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Ne consegue che tale vizio deve essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa su una configurazione giuridica o su ragioni di diritto diverse da quelle prospettate dalla parte (Cass. 1440/80;

5390/80; v. inoltre Cass. 21745/06; 6945/07). Nella specie, per contro, non e’ ravvisabile alcuna alterazione dei termini della controversia, ma solo la soluzione delle ragioni di diritto in applicazione del principio “iura novit curia” (Cass. 10316/02).

Il giudice ha infatti applicato una norma di legge diversa da quella invocata dalla parte interessata, ma ha lasciato inalterati sia il “petitum” che la “causa petendi”, senza attribuire un bene diverso da quello domandato e senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto (Cass. 17610/04).

Il motivo di ricorso coglie nel segno nella parte in cui rileva che il termine di 150 giorni applicabile ex art. 201 C.d.S. per la notifica del verbale, qualora la violazione non abbia potuto essere immediatamente contestata, decorre non dalla data del fatto, ma da quella dall’accertamento. Detta data puo’ essere successiva a quella del fatto, ove l’autorita’ amministrativa debba acquisire e valutare complessi dati, indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata. La S.C. si e’ gia’ piu’ volte specificamente pronunciata in tal senso in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, insegnando che “l’attivita’ di accertamento dell’illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialita’, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell’infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessita’ delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita si’ da valutarne la consistenza gli effetti della corretta formulazione della contestazione” (Cass. 14040/08; 18/4/2007 n. 9311; 14157/07;

20069/07; 26345/07).

Nel caso di specie parte ricorrente ha osservato che nel verbale era stato specificamente chiarito che l’infrazione era emersa a seguito di incidente stradale e che solo dallo studio degli atti compilati dall’accertatore era emersa, alla data di compilazione del verbale ((OMISSIS)), la sussistenza della violazione, contestata il (OMISSIS), cioe’ entro il termine di 150 giorni prescritto dall’art. 201 C.d.S..

La pertinenza di tali rilievi (analoghi a quelli che hanno sorretto le decisioni assunte nei precedenti citati) impone l’accoglimento del ricorso, poiche’ rende evidente il doppio errore commesso dal giudice di pace, nel ritenere applicabile il termine di 90 giorni di cui all’art. 14, in luogo del termine previsto dall’art. 201 C.d.S. e nel non considerare la decorrenza del termine dalla data dell’accertamento.

La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame al giudice di merito, giacche’, stando alla motivazione del provvedimento, l’opposizione verteva su “varie motivazioni” non esaminate dal primo giudicante; il giudice di rinvio, individuato in altro giudice di pace della stessa sede, liquidera’ anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di L’Aquila, che provvedera’ anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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