Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16669 del 09/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 09/08/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annmaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 19535 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

F.G., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Giovanni Osvaldo

Piccirilli (C.F.: PCC GNN 59508 I244Y);

– ricorrente –

nei confronti di:

D.G.N.A., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso,

giusta procura a margine del controricorso, dall’avvocato Mario Di

Iullo (C.F.: DLL MRA 62B21 E435M);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello

di L’Aquila n. 460/2012, depositata in data 6 giugno 2012;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

21 luglio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

udito il pubblico ministero, in perso del sostituto procuratore

generale dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per

l’accoglimento del quarto motivo di ricorso, rigettati o assorbiti

gli altri motivi.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.G.N.A. intimò sfratto per morosità a F.G., conduttore di un immobile di sua proprietà, il quale si oppose alla convalida e propose in via riconvenziole domanda per ottenere la restituzione di somme che assumeva indebitamente pagate al locatore; chiese comunque ed ottenne l’assegzione del cd. termine di grazia per sare la dedotta morosità, con riserva di ripetizione di quanto versato.

A seguito del pagamento da parte del conduttore della somma indicata dal giudice, e nonostante la richiesta di quest’ultimo di proseguire il giudizio per l’accertamento dei diritti fatti valere in riconvenziole, il Tribule dichiarò l’estinzione del procedimento. Il gravame proposto dal F. avverso la relativa pronunzia fu respinto dalla Corte d’Appello dell’Aquila, ma la sentenza di secondo grado fu cassata con rinvio da questa Corte (con sentenza n. 2593 del 2009).

La Corte d’Appello dell’Aquila, In diversa composizione, in sede di rinvio, ha infine condanto il locatore D.G. a restituire al conduttore F. la somma di Euro 439,00, oltre accessori, respingendo tutte le altre domande delle parti e compensando parzialmente le spese di lite.

Ricorre il F., sulla base di otto motivi.

Resiste il D.G. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione della L. n. 392 del 1978, art. 55 e dell’art. 658 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione dell’art. 112 c.p.c. con error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente sostiene che il Tribule, nel determire, con l’ordinza del 15 marzo 2000, la somma da pagare ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 55 come precisata dal locatore, avrebbe erroneamente tenuto conto anche dei canoni successivi allo sfratto (e cioè di quelli relativi al periodo dal 15 dicembre 1999 al 15 marzo 2000, e ciò pur non contestandone l’omesso pagamento). Precisa che la questione aveva costituito motivo di appello, e censura la pronunzia di secondo grado per non aver preso in considerazione tale motivo, per extrapetizione e comunque per violazione di legge e difetto di motivazione.

Orbene, la determizione della somma da pagare per sare la mora risulta avvenuta su espressa precisazione del locatore in ordine ai canoni insoluti, e ciò esclude la dedotta extrapetizione.

Nè può ravvisarsi omissione di pronunzia sul punto, e tanto meno difetto di motivazione: la corte di appello ha espressamente precisato che i canoni in contestazione dovevano essere riconosciuti, perchè anteriori all’emissione della relativa ordinza.

E la decisione sul punto è piemente conforme ai principi di diritto affermati in materia da questa Corte, secondo cui “la satoria della morosità del conduttore prevista dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 55 è subordita al pagamento integrale dei canoni, degli interessi e delle spese, senza che l’idempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità” (Sez. 3, Sentenza n. 13407 del 29/1.0/2001, Rv. 549907, che in motivazione precisa: “a norma della L. n. 378 del 1978, art. 55 il comportamento del conduttore sante la morosità deve consistere nell’estinzione di tutto quanto dovuto per canoni, oneri accessori, interessi e spese fino alla scadenza del termine di grazia”; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 17163 del 03/12/2002, Rv. 558947; Sez. 3, Sentenza n. 920 del 16/01/2013, Rv. 625052).

2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “violazione dell’art. 230 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “violazione dell’art. 245 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione dell’art. 112 c.p.c. con error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Il secondo ed il terzo motivo, entrambi relativi al mancato accoglimento di istanze istruttorie, sono connessi e quindi da esamire congiuntamente.

Essi sono immissibili, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Il ricorrente avrebbe dovuto dedurre e documentare che aveva reiterato in sede di precisazione delle conclusioni le istanze di ammissione dei mezzi di prova disattese nel corso dell’istruzione.

Nei motivi di ricorso in esame non vi è invece alcu indicazione sul punto, e del resto la reiterazione delle suddette richieste istruttorie non risulta dalle “conclusioni delle parti” trascritte nell’epigrafe della sentenza impugta.

Va altresì esclusa la dedotta violazione di legge, dal momento che con i motivi di ricorso in esame il ricorrente nella sostanza contesta valutazioni istruttorie e di apprezzamento delle risultanze probatorie riservate al giudice del merito e come tali non censurabili in sede di legittimità.

3. Con il quarto motivo del ricorso si denunzia “violazione della L. n. 392 del 1978, art. 12 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Il motivo è infondato.

La corte di appello ha ritenuto improponibile, prima del termine della locazione, la domanda del conduttore di pagamento degli interessi legali (per Euro 286,91) sulle somme versate al locatore a titolo di deposito cauziole, richiamando e conformandosi all’interpretazione data da questa Corte alla L. n. 392 del 1978, art. 11 secondo cui tale disposizione “non prevede affatto u scadenza di anno in anno degli interessi sul deposito cauziole, consentendo al locatore di corrispondere la intera somma, costituita da capitale ed interessi, alla scadenza contrattuale definitiva” (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25136 del 27/11/2006, Rv. 595480, che si richiama alle precedenti Sez. 3, Sentenza n. 7360 del 08/08/1997, Rv. 506576, Sez. 3, Sentenza n. 8405 del 28/07/1993, Rv. 483351 e Sez. 3, Sentenza n. 979 del 27/01/1995, Rv. 490024).

Vanno quindi escluse sia la dedotta violazione di legge, sia il vizio di motivazione sul punto.

4. Con il quinto motivo del ricorso si denunzia “violazione ed erronea applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 9 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per insufficiente e illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Il motivo è immissibile, ancor prima che infondato.

La corte di appello ha rigettato la domanda del conduttore di restituzione dell’importo di Euro 471,02 per oneri condominiali insoluti (importo pagato in adempimento dell’ordinza emessa ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 55 con riserva di ripetizione), ritenendo provata la esistenza del debito, in quanto attestato da u nota del condominio e contestato solo genericamente dal conduttore.

Il ricorrente non trascrive nel ricorso il contenuto degli atti processuali in cui avrebbe espresso la specifica contestazione che assume effettuata in proposito (in particolare, con riguardo alla mancata richiesta del pagamento di tali importi da parte del locatore), e che invece la corte di merito ha ritenuto generica, e ciò non consente alla Corte di verificare la fondatezza nel merito del motivo in esame.

In ogni caso, e per completezza espositiva, si osserva che la valutazione della sussistenza della prova dell’esistenza del debito in questione costituisce valutazione di fatto riservata al giudice del merito e come tale essa non è censurabile in sede di legittimità.

5. Con il sesto motivo del ricorso si denunzia “Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 circa un fatto decisivo e controverso ai fini del decidere”.

Anche questo motivo è immissibile, ancor prima che infondato.

Il ricorrente deduce infatti che non sarebbe consentito il ricorso alla procedura di convalida di sfratto per il mancato pagamento degli oneri condominiali.

La questione risulta evidentemente superata dalla avvenuta satoria della morosità, che ha evitato la risoluzione della locazione e quindi la convalida dello sfratto. Il giudizio è infatti proseguito, su istanza dello stesso conduttore, nelle forme della ordiria cognizione, al fine di verificare la sussistenza del diritto di quest’ultimo alla ripetizione delle somme pagate (e comunque delle sue ulteriori pretese), così determindo la perdita di rilievo di ogni questione relativa all’ammissibilità della procedura sommaria di convalida di sfratto.

Diversamente da quanto sostenuto dal conduttore, peraltro, tale procedura può ben essere utilizzata anche per denunziare il mancato pagamento degli oneri accessori, oltre che del canone di locazione (cfr. in proposito ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6535 del 28/07/1987, Rv. 454789; Sez. 3, Sentenza n. 11947 del 04/11/1992, Rv. 479318; Sez. 3, Sentenza n. 9805 del 19/11/1994; Sez. 3, Sentenza n. 247 del 12/01/2000, Rv. 532790; Sez. 3, Sentenza n. 6636 del 24/03/2006, Rv. 591361; Sez. 3, Sentenza n. 5540 del 05/04/2012, Rv. 622360).

6. Con il settimo motivo del ricorso si denunzia “violazione ed erronea applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 26 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 24 e 78. Violazione dell’art. 360, n. 5 per insufficienza ed illogicità della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il processo”.

Il motivo è immissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto privo di decisività, e quindi di specificità.

La corte di appello ha chiaramente (anche se implicitamente) ritenuto sussistenti le condizioni di popolazione del comune in cui è sito l’immobile locato che, in base alla L. n. 392 del 1978, art. 26, comma 2, escludono l’applicazione dei limiti posti dalla medesima legge, art. 24 ai possibili aumenti contrattuali del canone in base alle variazioni accertate dall’ISTAT dei prezzi al consumo.

Il ricorrente, con il motivo di ricorso in esame, si limita a precisare nel dettaglio l’esatto contenuto della disposizione normativa, ma non deduce che le suddette condizioni (peraltro facilmente accettabili in quanto il comune è tenuto a darne pubblica notizia) non sussistevano in concreto, il che non consente di ritenere dotato il motivo stesso del necessario requisito della decisività.

7. Con l’ottavo motivo del ricorso si denunzia “violazione ed erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per contraddittoria e illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Il motivo è infondato.

La corte di appello ha effettuato la liquidazione delle spese del giudizio di merito In conformità a quanto previsto dall’art. 92 c.p.c..

Stante la parziale soccombenza reciproca delle parti, e raccoglimento solo parziale (ed in minima parte) delle domande del conduttore F., ne ha disposto la parziale compensazione (anche se con addebito integrale a quest’ultimo di quelle della consulenza tecnica, a lui imputabili) ed ha effettuato la suddetta compensazione anche tenendo conto di quanto già pagato in esecuzione dell’ordinza di determizione dell’importo necessario a sare la mora del conduttore.

Si tratta di u valutazione riservata al giudice di merito, nella specie correttamente operata e motivata, sulla base del principio di causalità degli oneri processuali (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016, Rv. 638888 e 638889; Sez. 6 – 2, Ordinza n. 21684 del 23/09/2013, Rv. 627822; Sez. 3, Ordinza n. 22381 del 21/10/2009, Rv. 610563), onde essa si sottrae alle censure avanzate da parte ricorrente.

8. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

condan il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA