Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16669 del 06/07/2017

Cassazione civile, sez. III, 06/07/2017, (ud. 08/06/2017, dep.06/07/2017),  n. 16669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11072/2015 proposto da:

B.L.G. nella sua qualità di amministratrice di

sostegno della figlia M.D., B.L. in proprio,

M.E., nella qualità di sorella di M.D.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUIGI SANGIORGIO giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del procuratore dr. C.P.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO SPADAFORA giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 422/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 27/3/2014, la Corte d’appello di Brescia, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della pronuncia di cassazione in sede di legittimità, dopo aver accertato la concorrente e paritaria responsabilità di M.S. e della minore M.D. nella causazione del sinistro a seguito del quale quest’ultima, investita dall’autovettura del primo, ebbe a riportare gravissimi danni alla salute, ha condannato M.S. e la Allianz Assicurazioni s.p.a. (già Ras Assicurazioni s.p.a.) al risarcimento dei danni dovuti in favore di M.D., della madre B.L. e della sorella M.E.;

che, a sostegno della decisione assunta, il giudice del rinvio, dopo aver ricostruito la dinamica del sinistro e ripartito le concorrenti responsabilità dei protagonisti, ha rilevato la necessità di contenere la condanna pronunciata nei confronti della compagnia assicuratrice entro i limiti del massimale di polizza dedotto, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento, a suo carico, della c.d. mala gestio impropria;

che, avverso la sentenza del giudice del rinvio, B.L., in proprio e quale amministratrice di sostegno della figlia M.D. ed M.E. propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria;

che la Allianz S.p.A. resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di ulteriore memoria;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

considerato, che, con il primo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 345 e 394 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere il giudice del rinvio erroneamente trascurato di rilevare la tardività (solo in sede di rinvio) dell’eccezione sollevata dalla Allianz s.p.a. in ordine al limite della propria responsabilità risarcitoria entro il massimale di polizza, nonchè della produzione documentale, in tale sede, del contratto di assicurazione;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il collegio come, sulla base del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (nei limiti della codificazione operatane dall’art. 366 c.p.c., n. 6, anche in relazione all’art. 369 c.p.c., n. 4), il ricorrente che denunzi la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, non può limitarsi a specificare la singola norma di cui denunzia la violazione, dovendo necessariamente indicare e comprovare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività dì detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);

che, con approssimazione al caso di specie, siffatto onere sussiste allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi sottratta al thema decidendum, non solo perchè non contestata (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 17253 del 23/07/2009, Rv. 609289), ma anche perchè non tempestivamente dedotta nel rispetto delle scansioni processuali soggette a preclusione, con la conseguenza che, in tale ultima ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto a indicare nel ricorso elementi idonei ad attestare l’incompletezza degli atti avversari, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali della controparte;

che è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr, per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto delle citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);

che nella violazione di tali principi devono ritenersi incorse le odierne ricorrenti con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che le stesse, nel dolersi che il giudice del rinvio abbia erroneamente trascurato di rilevare la tardività dell’eccezione sollevata dalla Allianz s.p.a. in ordine al limite della propria responsabilità risarcitoria entro il massimale di polizza, ha tuttavia omesso di fornire alcuna indicazione circa i documenti (e il relativo contenuto) in forza dei quali la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere incontestata la circostanza delle ridetta limitazione di responsabilità della Allianz s.p.a., con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;

che, quanto alla pretesa tardività della produzione del contratto d’assicurazione, varrà rilevare come, secondo il più recente insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la nozione di prova nuova e indispensabile, secondo il testo dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, è quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (cfr. Sez. U., Sentenza n. 10790 del 04/05/2017, Rv. 643939-01);

che, con il secondo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 345 e 394 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte d’appello in sede di rinvio erroneamente ritenuto inammissibili, per tardività, le richieste risarcitorie formulate dalle attrici in riassunzione in rapporto al danno patrimoniale subito, nonchè in relazione alla ritenuta inammissibilità dei documenti e delle prove richieste a tal fine, trattandosi, in ogni caso, di mere riquantificazioni o specificazioni del danno costantemente fondato sui medesimi fatti costitutivi originariamente dedotti;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, nel ritenere inammissibili (perchè tardive) le richieste risarcitorie formulate dalle attrici in riassunzione in rapporto al danno patrimoniale subito, la corte territoriale si è correttamente allineata al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio ritenendo di doverne assicurare continuità) ai sensi del quale la riassunzione della causa – a seguito di cassazione con rinvio della sentenza – dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonchè conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 4096 del 21/02/2007, Rv. 595280-01);

che, conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, nè presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione, fatti o circostanze diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall’altro, la formazione del giudicato interno;

che, in particolare, devono riguardarsi alla stregua di domande nuove, come tali inammissibili, quelle con cui, rispetto ad una originaria domanda di risarcimento del danno, si introducano nuove voci di danno separatamente quantificate (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4096 del 21/02/2007, cit.);

che, più in particolare, la possibilità per l’attore di chiedere per la prima volta in appello (e, per traslazione, in sede di rinvio) un risarcimento degli ulteriori danni provocati dal medesimo illecito, deve ritenersi strettamente limitata a quei soli danni che si siano manifestati in corso di causa (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 9453 del 18/04/2013, Rv. 626117-01);

che, nel caso di specie, le odierne ricorrenti, nel rivendicare l’ulteriore danno patrimoniale per l’assistenza medica e generica della minore danneggiata sulla base di specifici (e ritenuti più adeguati) criteri di determinazione dei relativi costi, nonchè per il rimborso di ulteriori spese connesse all’assistenza e alla cura della stessa (pagg. 21 ss. del ricorso), ha del tutto omesso di allegare, tanto sul piano argomentativo, quanto su quello probatorio, la decisiva circostanza della manifestazione di tali danni solo in corso di causa;

che la mancata, espressa e puntuale, deduzione di tale circostanza di fatto deve ritenersi tale da destituire di alcuna rilevanza la censura riferita alla pretesa erroneità della decisione del giudice del rinvio, in ordine alla tardività delle ulteriori rivendicazioni risarcitorie, non avendo le ricorrenti propriamente evidenziato e comprovato il decisivo presupposto di fatto costituito dall’inerenza delle nuove voci risarcitorie invocate a specifiche conseguenze dannose manifestatesi solo in corso di causa, in tal modo precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare l’effettiva concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;

che, con il terzo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1224, 1175, 1176 e 1375 c.c., in relazione alla L. n. 990 del 1969, art. 22 (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la responsabilità della compagnia assicuratrice avversaria per il ritardo nella liquidazione del risarcimento rivendicato dalle attrici (c.d. mala gestio impropria), in tal modo escludendo la responsabilità della stessa oltre i limiti del massimale di polizza dedotto;

che il motivo è inammissibile;

che, con il motivo in esame, le ricorrenti – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica delle ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente le stesse nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dalle odierne ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti, con specifico riguardo alla diligenza della compagnia assicuratrice nella tempestività della liquidazione del danno ex adverso rivendicato;

che, una simile argomentazione critica appare con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, integrando, pertanto, una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che, ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

che sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna delle ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascun controricorrente, in Euro 4.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13. comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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