Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16669 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 04/08/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 04/08/2020), n.16669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13865-2016 proposto da:

ISTITUTO ULISSE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 481, presso

lo studio dell’avvocato FIORELLA MEGALE, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 91,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE D’OTTAVIO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 174/2016 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 04/03/2016 R.G.N. 73/2013.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ricorso depositato il 29 gennaio 2013, F.A. ha riassunto il Giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Reggio Calabria, quale giudice di rinvio a seguito delta Cassazione della sentenza n. 1140/2009 della medesima Corte territoriale, con la quale era stata dichiarata l’improcedibilità dell’appello sulla base del cd. overruling costituito da Cass.sez.un. 20604/08.

Con il ricorso in riassunzione F. ha dedotto di avere adito il Giudice del lavoro allegando di aver svolto dal dicembre 1985 al primo gennaio 1992 l’incarico di Direttore sanitario del laboratorio di analisi “Ulisse s.r.l.” e che, nonostante fosse stata convenuta l’erogazione, in suo favore, oltre ad un compenso fisso mensile di Lire 2.000.000, anche una cointeressenza nella percentuale del 4% sul fatturato lordo di patologia clinica ed una diaria, egli aveva percepito soltanto il compenso fisso ed alcuni acconti della parte variabile.

Per tale ragione aveva chiesto la condanna della società al versamento di quanto non corrisposto, oltre ai danni, previa richiesta alla ASL della documentazione dimostrativa delle prestazioni specialistiche effettuate. Quanto al risarcimento era stato originariamente richiesto quello per la rinuncia del tempo pieno relativo al rapporto di impiego che lo legava all’Università di Reggio Calabria, in previsione di una lunga durata del rapporto che lo avrebbe legato alla società.

Nel giudizio di rinvio si è costituita G.M. deducendo il proprio difetto di legittimazione a ricevere la notificazione dell’atto di appello, l’inesistenza giuridica della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, invalidità insanabile del ricorso, la tardività ingiustificata della notifica e l’inosservanza del termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 2.

Veniva disposta la rinnovazione della notifica nei confronti della società Ulisse s.r.l. che si costituiva deducendo, oltre alle difese già svolte dalla G., l’infondatezza nel merito del ricorso.

Con sentenza depositata il 4.3.16, la Corte d’appello di Reggio Calabria accoglieva parzialmente l’appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l’Istituto Ulisse s.r.l. alla corresponsione, in favore del F., dell’importo di Euro 91.723,26, a titolo di compenso percentuale, oltre interessi e rivalutazione, rigettando ogni altra domanda.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’Istituto Ulisse s.r.l., affidato a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste il F. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo l’Istituto ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 435 c.p.c., comma 2 e 3; degli artt. 153 e 154,421 e 291 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Lamenta innanzitutto che il F. avrebbe dovuto notificare il ricorso e decreto entro il 14.2.13, e cioè entro 10 giorni da quest’ultimo; che egli notificò sì il 5.2.13, ma la notifica non andò a buon fine per cessazione attività all’indirizzo indicato, quindi provvide a nuova notifica alla società presso il suo a.u. ( G.M.), che tuttavia eccepì di non ricoprire più tale carica dal 1.2.13, con iscrizione nel Registro delle Imprese dal 21.2.13. Dunque risultava violato l’art. 435 c.p.c., comma 2, nonchè l’art. 435 c.p.c., comma 3.

Va chiarito che la nuova notifica venne autorizzata dalla Corte d’appello.

Il motivo è in larga parte infondato e per il resto inammissibile.

Infondata è l’eccezione di nullità della notifica per aver violato un termine pacificamente ordinatorio (quello di cui all’art. 435, comma 2); infondata anche la dedotta violazione del termine a difesa di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3, avendo il notificante tempestivamente eseguito la notifica in luoghi e presso soggetti non privi di collegamento con il destinatario e dunque non affetta da inesistenza ma da sola nullità, che consente la rinnovazione dell’atto (ex aliis, Cass. ord. n. 11485/18), nella specie peraltro autorizzata dalla corte di merito. Le diverse circostanze di fatto invocate dal ricorrente, non risultano documentate nè sono stati prodotti i relativi atti da cui emergerebbero, rendendo il ricorso inammissibile, essendo peraltro stata denunciata solo la violazione di nome di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e non una questione di nullità della sentenza o del procedimento (n. 4) che sola potrebbe consentire a questa Corte l’accesso diretto agli atti di causa, peraltro non trascritti, non depositati (in spregio all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) e di cui non viene indicata la collocazione nei fascicoli processuali.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2475 e 2475 bis c.c., art. 1, n. 1, 1325, artt. 1326,1399 e 1711 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la società ULISSE s.r.l.. è sempre stata amministrata e rappresentata da un amministratore unico nella persona della sig.ra G.M. prima e del Dott. R.A. poi, come attestato dalle visure, camerale e di evasione, allegate al fascicoli di parte, sicchè l’unico soggetto legittimato a stipulare un contratto con il F. relativo al riconoscimento della percentuale sul fatturato, considerata l’epoca di riferimento, sarebbe stata la G., contratto che la Corte di merito ritenne invece e comunque ad essa riferibile anche se stipulato dal suo collaboratore B., in quanto ratificato dalla G..

Lamenta che una tale ratifica non vi fu.

Il motivo è inammissibile per contrasto col nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, mirando soltanto ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella motivatamente effettuata dalla Corte di merito, peraltro neppure producendo gli atti (es. deposizioni testimoniali, i certificati delle ritenute d’acconto, etc.) in ricorso richiamati.

Deve infatti considerarsi (cfr. di recente Cass.n. 13798/17, Cass. n. 21455/17) che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), sicchè quest’ultimo, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. sez.un. 7 aprile 2014, n. 8053), coinvolge un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (ipotesi ricorrente nel caso in esame). Ne consegue che mentre la sussunzione del fatto incontroverso nell’ipotesi normativa è soggetta al controllo di legittimità, l’accertamento del fatto controverso e la sua valutazione (rimessi all’apprezzamento del giudice di merito) ineriscono ad un vizio motivo, pur qualificata la censura come violazione di norme di diritto, vizio limitato al generale controllo motivazionale (quanto alle sentenze impugnate depositate prima dell’11.9.12) e successivamente all’omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Deve allora rimarcarsi che “..Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c. introduce nell’ordinamento un nuovo e diverso vizio specifico (non essendo più consentita la censura di insufficiente o contraddittoria motivazione, cfr. Cass. sez.un. 14477/15) che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. sez.un. 22 settembre 2014 n. 19881). Cfr. da ultimo Casss. ord. n. 27415 del 29/10/2018.

Il motivo non rispetta il dettato di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 limitandosi in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa, ampiamente valutate dalla Corte di merito.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

 

 

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