Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16668 del 16/07/2010

Cassaz8ione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 16/07/2010), n.16668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA DI VERONA in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 434/2 006 del GIUDICE DI PACE di VERONA del

23.1.06, depositata l’8/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA Pasquale;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

Domenico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Verona con sentenza dell’8 febbraio 2006 accoglieva l’opposizione proposta da C.G. avverso la Prefettura di Verona, per l’annullamento del verbale di accertamento n. (OMISSIS), della Polstrada, relativo a violazione dell’art. 142 C.d.S..

Stando alla sentenza impugnata, l’opponente aveva sostenuto che la sanzione accessoria della sospensione della patente era eccessivamente afflittiva, in relazione alla propria attivita’ di autotrasportatore; l’amministrazione aveva controdedotto, tra l’altro, che il trasgressore aveva effettuato il versamento, in misura ridotta, della sanzione irrogata.

Il giudice di pace ravvisava violazione di legge nella circostanza che nel verbale non era stata indicata la durata della sospensione della patente, prevista nel codice per una durata da uno a tre mesi.

La prefettura di Verona, difesa dall’Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 31 gennaio 2007, denunciando violazione dell’art. 142 C.d.S. e dell’art 218 C.d.S., dell’art 383 reg. esec. C.d.S., della L. n. 689 del 1981, art. 22 e 23 e dell’art. 2700 c.p.c. nonche’ vizi di motivazione. L’opponente e’ rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perche’ manifestamente fondato. Conviene esaminare, perche’ preliminare ed assorbente, il profilo di censura con il quale la Prefettura deduce che il verbale di contestazione non era utilmente impugnabile con riguardo alla durata della sospensione della patente di guida. Detta sanzione accessoria, come dedotto in ricorso, consegue infatti alla violazione contestata, ma deve essere oggetto di uno specifico provvedimento prefettizio, adottato successivamente, rispetto al quale l’attivita’ di accertamento e’ solo propedeutica. E’ in sede di irrogazione della sanzione accessoria che va fissata la durata della sospensione della patente, laddove il verbale puo’ soltanto preannunciare la conseguenza sanzionatoria accessoria, riportando la relativa previsione normativa. Detta parte del verbale non ha pero’ carattere afflittivo, ditalche’ non puo’ e non deve contenere la specificazione della durata. La mancanza che e’ stata rilevata dal giudice di pace era quindi del tutto priva di effetto in ordine al procedimento di formazione della sanzione accessoria, ne’ specificava l’entita’ della futura sanzione, con la conseguenza che l’opposizione era inammissibile. Va quindi qui ribadito l’orientamento gia’ emerso in Cass. 11369/05 e 17340/07. Di quest’ultima giova riproporre integralmente alcuni passaggi:

“Parimenti, sulla questione della sospensione della patente, il ricorrente non ha interesse ad impugnare, in quanto con il verbale d’accertamento, unico oggetto dell’opposizione in sede di merito, non puo’ essere, e non e’ stata, sospesa la patente, sanzione accessoria da irrogarsi dal Prefetto con specifico provvedimento che puo’ e deve formare oggetto d’autonoma opposizione; mentre non e’ ipotizzabile un’opposizione in prevenzione contestuale a quella al verbale nel quale (sembra opportuno precisare attese le difese svolte dal ricorrente) la dizione la presente violazione comporta la decurtazione di punti … nonche’ la sanzione accessoria della sospensione della patente … rappresenta un’avvertenza e non un’applicazione delle dette sanzioni, per la quale gli agenti accertatori non hanno competenza ne’, nella specie, hanno illegittimamente provveduto, essendosi limitati all’avvertimento dell’adozione di futuri provvedimenti di decurtazione punti e sospensione patente.

E’ contro il provvedimento prefettizio, dal quale la sanzione della sospensione sia stata comminata, che deve essere, invece, rivolta l’eventuale opposizione dell’interessato, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 e segg. non gia’ avverso il verbale d’accertamento;

questo, come si e’ sopra evidenziato, non potrebbe per tale via essere privato della sua rilevanza ai fini certificativi e, quanto al distinto procedimento amministrativo di sospensione della patente, esso costituisce un mero atto interno, sotto il qual profilo, in particolare, giova ricordare come il verbale di accertamento delle violazioni per le quali sia prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa non e’, di per se’, lesivo di situazioni giuridiche soggettive della persona cui sia attribuita la violazione, trattandosi di un atto di natura procedimentale cui fa seguito un’attivita’ istruttoria destinata a concludersi, ove l’autorita’ competente ravvisi la sussistenza dell’infrazione contestata, con l’emanazione del provvedimento irrogativo della sanzione, la cui impugnabilita’, in sede giurisdizionale, e’ espressamente riconosciuta dal legislatore (Cass. 19.2.04 n. 3332)”.

Va chiarito che sebbene le Sezioni Unite (sent. N. 20544/08) abbiano ritenuto ammissibile l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validita’ della patente di guida e quelli avverso la decurtazione progressiva dei punti patente, tuttavia hanno precisato che l’interessato che abbia eseguito il cosiddetto pagamento in misura ridotta puo’ far valere soltanto le doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sanzioni accessorie. Il trasgressore avvalsosi dell’oblazione puo’ opporre, precisa la sentenza citata, motivi volti a far valere la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata. Si tratta di ipotesi ben diverse da quella in esame. Nel caso di specie infatti non era controverso che alla violazione contestata conseguisse la sanzione accessoria, ne’ era stata impugnata l’errata adozione di un provvedimento, atteso che, come prima detto, il verbale conteneva soltanto l’indicazione dei limiti di durata entro cui sarebbe stata contenuta la futura sanzione.

La violazione riscontrata era pertanto priva di rilievo, perche’ la genericita’ rimproverata al provvedimento era invece coerente con il contenuto di carattere non sanzionatorio che era proprio di quella parte del verbale.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, potendosi dichiarare l’inammissibilita’ della opposizione originaria.

Discende da quanto esposto la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo quanto al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’opposizione. Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 800,00 per onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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