Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16668 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6304-2017 proposto da:

ENEL PRODUZIONE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO N 14, presso lo studio dell’avvocato ENRICO PAULETTI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSAMARIA NICASTRO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4397/2016 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA

SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 03/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2021 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 4397/67/16 del 7 marzo 2016, pubblicata 3 agosto 2016, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia, n. 950/2014, di rigetto del ricorso proposto dalla società ENEL Produzione s.p.a. avverso – per quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità – l’avviso di accertamento catastale, notificato il 13 gennaio 2014, recante rettifica in ragione di Euro 195.734,44 della rendita proposta (Euro 66.210,00) dalla contribuente colla dichiarazione, modello DOCFA, in relazione al complesso della centrale idroelettrica di Sonico, costituito dalle dighe dei laghi Baitone e Miller e dalle relative pertinenze.

2. – La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 28 febbraio 2017.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito mediante controricorso del 30 marzo 2017.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma della sentenza impugnata osservando: priva di fondamento è la riproposta eccezione di nullità dell’avviso di accertamento catastale, per vizio di motivazione; secondo la giurisprudenza di legittimità l’obbligo della motivazione è adempiuto mediante la indicazione dei criteri e degli elementi di valutazione che sorreggono la pretesa tributaria, di guisa che, così delimitato l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio, il contribuente possa esercitare il diritto di difesa; nella specie l’Agenzia delle entrate sia pur sinteticamente ha indicato nell’avviso di accertamento impugnato “i criteri e gli elementi fattuali in base ai quali è pervenuta alla stima dei valori propedeutici all’attribuzione della rendita catastale” a rettifica di quella proposta dalla contribuente; nel merito l’Agenzia delle entrate ha determinato il valore unitario delle dighe in ragione di 150 Euro/mc in linea col valore delle altre due dighe della medesima tipologia appartenenti al sistema idroelettrico del torrente Poglia; i valori scontano il coefficiente di vetustà avuto riguardo all’epoca di costruzione (1920) secondo il metodo del valore di riproduzione deprezzato; sono corretti il riferimento ai dati utilizzati nel computo metrico estimativo del 4 agosto 1992 dai progettisti dell’ENEL e la determinazione del coefficiente di deterioramento materiale e di obsolescenza funzionale.

2. – La ricorrente sviluppa due motivi.

2.1 – Col primo denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7.

La contribuente, riproducendo fotostaticamente nel corpo dell’atto di impugnazione, la “scheda relazione” dell’avviso di accertamento catastale, censura l’apprezzamento della Commissione tributaria regionale circa la adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, obiettando che l’atto, in violazione della norma sopra indicata, non reca la specifica indicazione degli immobili, considerati ai fini comparativi, nè è corredato dai citati “prontuari di settore”; e che, solo col deposito delle controdeduzioni davanti alla Commissione tributaria provinciale, l’Agenzia delle entrate ha esplicitato i riferimenti operati, desunti dai fogli “di condizioni per l’esercizio e la manutenzione” delle dighe dei laghi Baitone e Miller e dal prezziario elaborato dai consulenti del Tribunale di Milano, nominati il 12 ottobre 1994, per la stima del patrimonio della locale Azienda Energetica Municipale; sicchè affatto illegittima risultava la tardiva integrazione della carente motivazione dell’avviso di accertamento catastale impugnato.

2.1 – Col secondo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244.

La contribuente censura la mancata indicazione “del preciso coefficiente di deprezzamento asseritamene applicato”.

3. – Il ricorso è infondato.

3.1 – Non ricorre la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7.

Nella specie si tratta di avviso di accertamento catastale che l’Agenzia del territorio ha emesso in esito alla stima diretta degli immobili e previo sopralluogo, nell’ambito del procedimento instaurato una contribuente colla domanda, modello DOCFA.

In ordine al requisito della motivazione dell’avviso di accertamento catastale nei procedimenti in parola la giurisprudenza di legittimità è consolidata nella affermazione de principio di diritto secondo il quale “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita (…) se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e (se) l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni” (Sez. 5, ordinanza n. 12777 del 23/05/2018, Rv. 648513 – 01; cui adde Sez. 5, sentenza n. 22355 del 15/10/2020, n. m.; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 31809 del 07/12/2015, Rv. 652165 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 12497 del 16/06/2016, Rv. 640020 – 01).

Il Giudice a quo ha, dunque, correttamente reputato che fosse da escludere il denunziato vizio di motivazione dell’avviso di accertamento catastale, il quale conteneva la indicazione dei dati oggettivi, della categoria, della classe e della rendita attribuite all’immobile, là dove la elevazione della rendita conseguiva esclusivamente alla differente valutazione tecnica in ordine al valore economico dell’immobile, senza che l’ufficio avesse disatteso alcuno degli elementi di fatto indicati dalla contribuente.

E, peraltro, la puntuale contestazione del classamento, operata dalla contribuente col libello introduttivo della lite fiscale, disvelando la “piena conoscenza” della parte circa i “presupposti” della maggiore rendita accertata, vale a escludere la supposta nullità dell’atto, per vizio di motivazione, impugnato (cfr. Sez. Un., sentenza n. 11722 del 14/05/2010, Rv. 613234 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 15580 del 22/06/2017, Rv. 644722 01).

A tali principi – la Corte li ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – si è uniformata la Commissione tributaria regionale.

3.1 – Altrettanto infondato è il secondo motivo di ricorso.

Palesemente insussistente è la denunziata violazione della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244, in relazione alla Circolare della Agenzia del territorio – Direzione centrale catasto e cartografia n. 6/2012 del 30 novembre 2012.

Premesso che è di tutta evidenza che l’avviso di avviso di accertamento catastale, notificato il 13 gennaio 2014, non poteva contenere alcun riferimento alla norma di legge, sopra indicata, successivamente promulgata, è decisivo il rilievo che la ricorrente non confuta l’accertamento dei giudici di merito sul punto che la stima propedeutica a(classamento sia stata in effetti operata secondo il “metodo del valore di riproduzione deprezzato”, avuto riguardo ai coefficienti di vetustà e di obsolescenza funzionale, siccome prescritto dall’art. 28, comma 2, dei Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, in relazione al R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, oggetto dell’intervento di interpretazione autentica (Sez. 6 – 5, sentenza n. 3166 del 18/02/2015, Rv. 634604 – 01), di cui alla L. 23 dicembre 2014, cit., citato art. 1, comma 244.

Epperò non sussistono le denunziate violazione o falsa applicazione delle disposizioni di legge indicate.

4. – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

5. – La reiezione del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo li 3i gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro cinquemila/00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi da remoto, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

 

 

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