Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16668 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/08/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 7642 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587);

– ricorrente –

nei confronti di:

B.E., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al controricorso, dagli avvocati Vincenzo Ussani

d’Escobar (C.F.: 55N VCN 71L13 H5013) e Luca Piero Castiglioni

(C.F.: CST LPR 63M28 F2055);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello

di Roma n. 5316/2014, depositata in data 3 settembre 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

15 luglio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’Avvocato dello Stato Ettore Figliolia, per parte ricorrente;

l’avvocato Vincenzo Ussani d’Escobar, per il controricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.E., medico iscritto a corsi di specializzazione in anni accademici anteriori al 1991/1992, deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, ha agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma, che ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare al B. la somma di Euro 20.142,00 oltre accessori.

La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ricorre la Presidenza del Consiglio, sulla base di un unico motivo. Resiste il B. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, avanzata dal controricorrente sull’erroneo presupposto dell’applicabilità del termine di impugnazione cd. lungo di sei mesi di cui alla attuale formulazione dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, che però è applicabile esclusivamente ai giudizi iniziati in primo grado in data successiva al 4 luglio 2009, ai sensi della medesima L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, restando irrilevante il momento dell’instaurazione delle successive fasi o dei successivi gradi del giudizio (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19969 del 06/10/2015, Rv. 637274).

Il presente giudizio è invece stato instaurato in primo grado nel 2008, e dunque il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile.

2. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione R.D. n. 37 del 1934, art. 82; artt. 141, 162, 325, 326 327 e 330 c.p.c. – Art. 360 c.p.c., nn. 3 – 4”.

Il motivo è infondato.

La corte di appello ha dichiarato tardivo l’appello dell’Avvocatura dello Stato in quanto la notifica di esso era stata richiesta solo il 30 maggio 2013, e quindi oltre il termine breve di trenta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. dalla notifica della sentenza di primo grado, avvenuta in data 26 aprile 2013, senza riconoscere rilievo alla precedente notifica richiesta in data 23 maggio 2013, in quanto diretta all’indirizzo dello studio dell’avvocato Ussani d’Escobar indicato nel giudizio di primo grado (in via Colli della Farnesina), quando lo studio stesso era stato frattanto trasferito (in via Pieve di Cadore), ritenendo onere del notificante il preventivo accertamento dell’ubicazione dello studio del procuratore presso il quale la parte elegge domicilio.

L’amministrazione ricorrente deduce invece che, essendovi obbligo per il procuratore che esercita fuori distretto di eleggere domicilio nel comune dove si trova il giudice (ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82), e di conseguenza di comunicarne le eventuali variazioni, non potrebbe addebitarsi a negligenza del notificante l’esito negativo del tentativo di notifica effettuato presso il domicilio dichiarato nel corso del giudizio.

Non deduce neanche però (e tanto meno documenta) che l’avvocato Ussani d’Escobar si trovasse nella specie ad operare fuori del distretto del foro di appartenenza e cioè che non fosse iscritto all’Albo degli avvocati di Roma.

Deve quindi concludersi che la corte di merito ha correttamente fatto applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, a Sezioni Unite, poi confermato da numerose pronunzie successive, e che in questa sede si intende ribadire, secondo cui “in tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l’ufficio diverso da quello assegnazione o altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica – attuabile anche per via informatica o telematica – arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l’intero, dei termini di impugnazione; ove, peraltro, la notifica in detti luoghi abbia avuto ugualmente esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall’ufficiale giudiziario), il procedimento notificatorio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante. Può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al Giudice “ad quem”, corredata dall’attestazione dell’omessa notifica, di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero, ove la tardiva notifica dell’atto di impugnazione possa comportare la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, per la rinnovazione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3818 del 18/02/2009, Rv. 607092; conf., successivamente: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14309 del 19/06/2009, Rv. 608670; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 28/04/2010, Rv. 612589; Sez. U, Sentenza n. 14494 del 16/06/2010, Rv. 613602; Sez. 2, Sentenza n. 18663 del 30/10/2012, Rv. 623944; Sez. 3, Sentenza n. 25339 del 17/12/2015, Rv. 638122; Sez. L, Sentenza n. 2220 del 04/02/2016, Rv. 638657).

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’amministrazione ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi delle norme appena richiamate – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del cit. art. 13, comma 1-bis, non può infatti aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (vedi, per tutte: Cass. 14 marzo 2014, n. 5955 e Cass. 5 novembre 2014 n. 23514).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

condanna l’amministrazione ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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