Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16668 del 03/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16668 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 5647-2010 proposto da:
MADONNA PAOLO MDNPLA57C23E791U, NUZZO VINCENZO NZZVEN54124E791j, elevamene domiciliati in ROMA, VIA
LUCIO PAPIRI° 83, pres5o lo t-Lidio dell’qvvc-waty) ANTONIO AVITABILE, rappresentati e difesi dall’avvocato SCIALDONI LUIGI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti —
Nonché sul ricorso n. 5649/2010 proposto da:
BIONDILLO GIUSEPPINA BNDGPP48B51E791S, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUCIO PAPIRI() 83, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO AVITABILE, rappresentata e difesa
dall’avvocato SCIALDONI LUIGI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

Data pubblicazione: 03/07/2013

contro
ENEL DISTRIBUZIONE SPA 05779711000 in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente do-

dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GUERRA PIETRO, giusta procura a margine
del controricorso;;

– controrkorrente avverso la sentenza n. 99/2010 del TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE – Sezione Distaccata di MARCIANISE, depositata
il 29/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto e in diritto
Il consigliere delegato ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la
seguente relazione.
“Con sentenza n. 99 del 2010 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Marcianise, pronunciando, previa riunione,
sulle impugnazioni proposte da Enel S.p.a. nei confronti, fra gli altri,
di Madonna Paolo, Nuzzo Vincenzo e Bionclillo Giuseppina avverso le
decisioni del Giudice di pace di Maddaloni con le quali erano state accolte le pretese risarcitorie avanzate dai predetti in relazione alla sospensione di fornitura di energia elettrica verificatasi nella notte fra il
27 e i 28 settembre 2003, ritenuta l’ammissibilità dell’appello ai sensi
della modifica dell’art.113 c.p.c. per effetto del D.L. 8 febbraio 2003, n.
18, convertito, con modificazioni, nella 1. 7 aprile 2003, n. 63, rigettava
le domande, aderendo alla tesi secondo cui l’interruzione della fornitura derivava da causa non imputabile all’Enel, che, ai sensi del d.lgs. 16
Ric. 2010 n. 05647 sez. M1 – ud. 05-03-2013
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miciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio

Invero le censure del Madonna, del Nuzzo e della Biondillo, incentrate
sulla violazione delle norme contenute negli artt. 161, 112, 324 e 342
c.p.c., si fondano essenzialmente sulla ritenuta appellabilità delle decisioni di primo grado in forza della derivazione della pretesa da un rapporto di massa, regolato dall’art. 1342 c.c.., e quindi richiamate, come
sopra ricordato, dal novellato art. 113 c.p.c.. La nullità della decisione
del primo giudice per aver deciso secondo equità, in quanto non dedotta dall’Enel nell’atto di appello, avrebbe precluso l’esame dei motivi
attinenti al merito, essendosi formato il giudicato ex art. 342 c.p.c.
Il complesso delle deduzioni dei ricorrenti, pur in assenza di contestazioni in merito all’affermazione della decisione impugnata circa
l’appellabilità della sentenza, trattandosi di rapporto disciplinato
dall’art. 342 c.p.c., si incentra essenzialmente sulla deduzione che il tribunale non potesse giudicare secondo diritto, essendo tale potere precluso da uno specifico motivo di appello.
Tale assunto non può essere condiviso, come del resto già affermato
da questa Corte in relazione a casi del tutto analoghi (Cass., 23 ottobre
2012, n. 18180; Cass. 8 ottobre 2012, n. 19341; Cass., 24 luglio 2012, n.
12993).
E’ stato infatti rilevato che quando il giudice di pace, risolvendo espressamente una questione insorta sulla regola di decisione (sotto il
profilo della individuazione del valore della controversia o della qualificazione del contratto alla stregua dell’art. 1342 cod. civ.), afferma che la
causa deve essere decisa secondo equità e la decide, la regola di decisione della causa deve intendersi necessariamente corrispondente a tale
affermazione.
Ne deriva che la sentenza è nulla se tale regola sia stata erroneamente
individuata.
Il giudice dell’impugnazione non può valutare se la decisione sia stata
in concreto assunta secondo diritto, ma, rilevata la nullità, deve diRic. 2010 n. 05647 sez. M1 – ud. 05-03-2013
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marzo 1999, n. 79, svolgendo mera attività di distribuzione, non aveva
alcuna possibilità di reperire energia ad fuori delle rete distributiva
messa a disposizione dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale
(GNTR).
Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso il Madonna e il
Nuzzo, deducendo quattro motivi, nonché, separatamente, la Biondillo, con sei motivi.
Resiste con controricorsi Enel Distribuzione S.p.a…
Si ritiene che, previa riunione ai sensi dell’art 335 c.p.c., in quanto
proposti nei confronti della medesima decisione, i ricorsi nn.
5647/2010 e 5649/2010 possano essere definiti con la procedura prevista dagli artt. 375 e 380 bis c.p.c…

Ric. 2010 n. 05647 sez. M1 – ud. 05-03-2013
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sporte, in base alla disciplina propria del giudizio di impugnazione alla
quale è tenuto a conformarsi, la rinnovazione della decisione sulla base
di una motivazione in diritto se trattasi del giudice di appello o – se si
tratta della Corte di Cassazione, pervenendo alla cassazione con rinvio,
affinché il giudice di rinvio provveda alla rinnovazione della decisione
secondo diritto, a meno che non ricorrano le condizioni per la decisione direttamente nel merito; nel qual caso sarà la stessa S.C. che procederà a tale rinnovazione (v. Cass. 28.2.2008 n. 5276).
Nel caso in esame, essendo evidente che si tratti di un contratto concluso secondo le modalità dell’art. 1342 c.c. (contratto di massa), la regola che avrebbe dovuto seguire il giudice di pace sarebbe stata quella
della decisione secondo diritto, ex art. 113 c.p.c., comma 2, come sostituito dal D.L. 6 febbraio 2003, n. 18, art. 1, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2003, n. 63, con la conseguente impugnabilità
con il mezzo dell’appello.
All’errata individuazione della regola di decisione da parte del giudice
di pace consegue la nullità della sentenza di primo grado; tuttavia, per
effetto della disciplina propria dell’impugnazione alla quale il giudice è
tenuto a conformarsi, la rinnovazione della decisione da parte del giudice di appello deve avvenire, come nella specie si è verificato, sulla
base di una motivazione in diritto.
In altri termini, la conseguenza della nullità della sentenza di primo
grado determinata dalla errata individuazione del parametro normativo
applicabile (decisione secondo equità anziché secondo diritto) è solo
quella della rinnovazione della decisione sulla base della regola di giudizio ritenuta applicabile.
Nelle richiamate pronunce è stato inoltre perspicuamente evidenziato
che “in nessun caso si potrebbe fare riferimento al principio di diritto
affermato dalle S.U. di questa Corte nella sentenza n. 13917 del 2006, secondo cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi dell’art. 10 c.p.c., e segg.) ed
all’eventuale rapporto contrattuale dedotto (contratto di massa o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), operando, invece, il principio
dell’apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice di pace si sia
espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull’essere la
stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all’art.
1342 c.c. – posto che, nella specie, lo stesso non è applicabile.
Trattandosi, invero, di sentenza emessa dal giudice di pace successivamente al 2 marzo 2006 (sentenze del giudice di pace del 2007), il mezzo di impugnazione sarebbe stato, comunque, l’appello (v. a contrario
anche Cass. 27.9.2011 n. 19724).

Infatti, dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del
2006, e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili
e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge con certezza assoluta
che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito
del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi
limitati, previsto dall’art. 339 cod. proc. civ., comma 3, è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (se si esclude la revocazione per
motivi ordinari) (Cass. ord. 4.6.2007 n. 13109; Cass. Ord. 24.4.2008 n.
10775)”.
Né può condividersi il rilievo secondo cui si sarebbe formato il giudicato – per l’omessa denuncia della sua nullità in sede di impugnazione —
sulla sentenza di primo grado – con conseguente inammissibilità
dell’appello, poiché, da un lato, la questione relativa alla corretta regola
di giudizio da applicare è stata puntualmente prospettata fin dal giudizio di primo grado, come emerge dalla sentenza in questa sede impugnata (pag. 1), e nell’atto di appello l’Enel Distribuzione spa ha espressamente richiamato le disposizioni del codice di rito che prevedono il
mezzo dell’appello con riferimento alle decisioni del giudice di pace rese in relazione a contratti di massa; dall’altro, comunque, si tratterebbe
di questione che, attenendo anche al corretto mezzo di impugnazione,
sarebbe stata rilevabile d’ufficio.
Quanto alle censure proposte dalla Biondillo, deve rilevarsi, con specifico riferimento alle deduzioni inerenti al giudicato interno in merito
alla decisione di primo grado, nella parte in cui avrebbe attribuito un
rimborso forfettario sulla base della delibera n. 201/99 AEG, che le
modalità di liquidazione rimangono assorbite dalle ragioni poste a fondamento dell’accoglimento della domanda, basate — come si evince dalla decisione impugnata – sulla responsabilità derivante dal contratto di
fornitura di energia (rispetto al quale i rilievi in tema di art. 1218 c.c.
sono assolutamente pertinenti), dovendosi altresì considerare che
l’omessa trascrizione integrale dei motivi di appello, in violazione del
principio di autosufficienza del ricorso, non consente di apprezzare la
fondatezza o meno del motivo in esame. Analoghe considerazioni
vanno svolte in merito al secondo motivo, mentre le deduzioni contenute nel terzo e nel quinto non solo investono esclusivamente questioni di merito, ma attengono a circostanze non esaminate nella decisione
del Tribunale, senza una specifica indicazione degli atti concernenti tali
questioni e delle modalità di produzione della relativa documentazione.
Infondato, inoltre, è il quarto motivo, con il quale si denuncia violazione degli artt. 1218 e 1176 c.c., nonché difetto di motivazione, dovendosi constatare che la decisione impugnata risulta conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui nel regime discipliRic. 2010 n. 05647 sez. M1 – ud. 05-03-2013
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In conclusione, rimanendo assorbito il sesto motivo, in quanto attinente all’entità della somma attribuita, contestata con appello incidentale,
anche il ricorso della Biondillo appare infondato”.
Il Collegio condivide la relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata alle parti costituite.
Deve, pertanto, procedersi, previa riunione, al rigetto dei ricorsi, con
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 140 del 2012.
P. Q. M.
Riunisce i ricorsi nn. 5647 e 5649 del 2010 e li rigetta. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controparte delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di co siglio della Sesta Sezione Civile — 1 , il 5 marzo 2013.

nato dal d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, la GRTN s.p.a (Gestore della Rete
di Trasmissione Nazionale) non può reputarsi ausiliario dell’ENEL distribuzione s.p.a. (tenuto a procurarsi energia elettrica da detta
GRTN), in quanto soggetto autonomo ed indipendente da tutti i soggetti operanti nel settore elettrico, rispetto ai quali si pone in posizione
di supremazia e di monopolio nella gestione della rete di trasmissione,
controllando i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla
rete, senza soggiacere, pertanto, ad alcun potere direttivo e di controllo
da parte di ENEL distribuzione s.p.a. Ne consegue che la mancata
fornitura di energia elettrica da parte della società GRTN alla società
ENEL distribuzione integra gli estremi del fatto non imputabile, sicché
quest’ultima non può essere chiamata a risarcire il danno patito dagli
utenti finali della rete di distribuzione (Cass., 20 gennaio 2012, n. 822;
Cass. 26 gennaio 2012, n. 1121; Cass., 31 luglio 2012, n. 13667).

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