Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16667 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 16/07/2010), n.16667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IRIDE SPA (già AMGA SPA) in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

MARZIO 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MACARIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MORINI ALESSANDRO,

giusta procura speciale in calce al ricorso per regolamento di

competenza;

– ricorrente –

contro

CONSOB – COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. MARTINI 3, presso la

propria sede di Consulenza Legale interna, rappresentata e difesa

dagli avvocati BIAGIANTI FABIO, PROVIDENTI SALVATORE, RANDISI

GIANFRANCO e GIUSEPPE CICCARELLI della Divisione Consulenza Legale

Interna, giusta procura speciale a margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso l’ordinanza R.G.V.G. 356/08 della CORTE D’APPELLO di GENOVA

del 2.7.08, depositata il 16/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Francesco Macario che si riporta

agli scritti;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata redatta e comunicata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che per le parti essenziali si riproduce.

Con Delib. 22 febbraio 2007 notificata il 28/2, la Consob irrogava ad Iride spa, responsabile in solido, e al trasgressore dr. M. la sanzione amministrativa di euro diecimila, per violazione di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti. La violazione si riferiva ad operazione di acquisto compiuta il (OMISSIS) di azioni delle società Acquedotto De Ferrari Galliera spa e Acquedotto Nicolay spa. La società Iride, avente sede in (OMISSIS), si opponeva con atto depositato il 2 maggio 2007 aventi alla Corte d’appello di Torino. Consob si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione della ricorrente e l’incompetenza territoriale del giudice adito, in favore della Corte d’appello di Genova; assumeva che autrice della violazione era la Iride Acqua gas spa avente sede in (OMISSIS). La Corte d’appello di Torino con provvedimento del 7 dicembre 2007 dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore della Corte d’appello ligure.

Riassunta la causa davanti ai giudici genovesi, con provvedimento del 16 luglio 2008 la Corte d’appello di Genova, ritenuta la propria incompetenza territoriale, sollevava il conflitto e richiedeva di ufficio il regolamento di competenza ex art 45 c.p.c.. Consob e Iride spa (già AMGA – Azienda Mediterranea Gas e Acqua spa) depositavano memoria. Venivano acquisiti gli atti dalla Corte d’appello rimettente.

La Corte torinese sostiene che la violazione venne posta in essere nel (OMISSIS) da un dirigente della società AMGA avente sede in (OMISSIS), alla quale è succeduta la IRIDE Acqua Gas spa, sempre avente sede in (OMISSIS), conferitaria del ramo d’azienda cui afferisce il rapporto sanzionatorio in oggetto. Reputa quindi che il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, comma 4 (TUF), nel testo vigente all’epoca, secondo il quale “Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla corte d’appello del luogo in cui ha sede la società o l’ente cui appartiene l’autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la violazione è stata commessa” vada applicato nel senso che la competenza sull’opposizione si radica in (OMISSIS).

Consob in via subordinata sostiene questa interpretazione, aggiungendo che per individuare la sede della società cui apparteneva l’autore dell’illecito occorre aver riguardo al momento consumativo dell’illecito. A quella data si sarebbe cristallizzato il legame tra trasgressore, persona giuridica e sede legale della società alla quale far riferimento per la competenza sulle opposizioni alle sanzioni; in caso contrario, osserva Consob, il “criterio funzionale” sarebbe derogabile con “il semplice trasferimento della sede legale”, violando l’art 195, comma 4. Detto criterio nella specie resiste alle successive vicende societarie, restando competente il giudice della sede ((OMISSIS)) in cui operava AMGA al momento in cui il trasgressore ebbe a compiere la violazione contestata.

La Corte ligure ha rilevato che erroneamente la sanzione è stata ingiunta ad AMGA ora Iride spa avente sede in (OMISSIS) e notificata presso la sede di (OMISSIS); secondo la Corte di Genova infatti la società Amga è divenuta Iride spa con sede in (OMISSIS) e non nel capoluogo (OMISSIS). Ciò comporterebbe il radicamento della competenza nella sede di Iride, società risultante dalla fusione per incorporazione di Amga in AEM. Per la Corte di Genova rileva anche la circostanza che in sede di udienza sarebbe emerso che il Dott. M. sarebbe ora alle dipendenze di Iride spa, avente sede in (OMISSIS) e non di Iride acqua e Gas spa, avente sede in (OMISSIS). Inoltre, la debolezza delle argomentazioni torinesi si potrebbe desumere da un’argomentazione svolta da Consob, secondo cui l’eccezione di carenza di legittimazione di Iride sarebbe orami coperta da giudicato perchè il decreto torinese sulla competenza avrebbe implicitamente statuito anche sulla legittimazione dell’opponente.

Il Collegio condivide i rilievi svolti dal relatore e che si ripropongono di seguito.

Va considerato un argomento svolto da Consob nella memoria 3.10.2008. La resistente invoca il nuovo testo dell’art. 195 del TUF, modificato dal D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, art. 16 con decorrenza dal novembre 2007, in forza del quale è competente la Corte d’appello del luogo in cui ha la sede o, nel caso di persone fisiche, il domicilio dell’autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. Tale norma, trattandosi nella specie di violazione commessa da persona fisica e di cui la persona giuridica risponde a titolo di solidarietà, varrebbe a stabilire la competenza in (OMISSIS), ove dagli atti risulta domiciliato il dr. M.. L’applicabilità della nuova disposizione non si scontra con l’art. 5 c.p.c. a mente del quale restano irrilevanti le modifiche di giurisdizione e competenza successive alla proposizione della domanda giudiziale. Vale infatti invocare il principio secondo cui la legge sopravvenuta ha immediata operatività’ in materia processuale (pure con riguardo alla giurisdizione o alla competenza), quando valga a radicare la competenza presso il giudice dinanzi al quale sia stato comunque già promosso il giudizio (SU 2415/02; Cass. 857/08). Nel caso di specie sussistono infatti le esigenze di economia processuale che sono alla base di questa deroga al dettato dell’art. 5. La causa pende davanti al giudice genovese, cui è stata rimessa e che non ha potuto pronunciare la propria incompetenza, ma ha dovuto richiedere d’ufficio il regolamento (cfr per riferimenti Cass. 2154/07).

Va in secondo luogo affermato che appare convincente un altro ragionamento svolto da Consob in memoria difensiva. L’addebito della violazione alla società genovese AMGA risale al momento in cui fu commessa la violazione, dovendosi in tal senso interpretare il vecchio testo dell’art. 195, onde stabilire, secondo la chiara intenzione del legislatore, un criterio di competenza oggettivo e non meramente ambulatorio, che sarebbe potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice (cfr utilmente Cass. 21661/09).

Le questioni relative alla esatta individuazione del soggetto sanzionato (la notifica è stata eseguita alla sede della Iride Acqua Gas spa, in (OMISSIS), ma indirizzandola alla Iride, che è società controllante con sede in (OMISSIS)) e alla conseguente legittimazione all’opposizione da parte dell’odierna opponente sono questioni relative al merito della controversia (titolarità del diritto controverso) e non interferiscono sulla individuazione del giudice competente. Quest’ultimo è da individuare in relazione al soggetto sanzionato che, per esplicita asserzione dell’organo che ha emesso la sanzione, è la società avente anche attualmente sede in (OMISSIS). Sarà il giudice dell’opposizione a stabilire se Iride spa, corrente in (OMISSIS), in forza dell’atto notificato in (OMISSIS) era legittimata ad opporsi e in quali limiti o se a opporsi dovesse essere la società Iride Acqua Gas spa.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la declaratoria di competenza della Corte d’appello di Genova, avanti alla quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. Non v’è luogo per provvedere in ordine alle spese sostenute dalle parti in questa fase, perchè la liquidazione delle spese sostenute nel corso di essa va riservata alla sentenza che definisce l’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta l’istanza. Dichiara la competenza della Corte d’appello di Genova, alla quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione. Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA