Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16667 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/08/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 25635 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore (C.F.: (OMISSIS)) MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro pro tempore

MINISTERO DELLA SALUTE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro

pro tempore; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del Ministro pro tempore rappresentati e

difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587);

– ricorrente –

nei confronti di:

D.D.O. (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello

di Roma n. 4328/2013, depositata in data 30 luglio 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

15 luglio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’Avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli, per parte ricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.D.O., medico iscritto a corso di specializzazione in anno accademico anteriore al 1991/1992, deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, ha agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nonchè del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca) per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma, che ha ritenuto prescritti i diritti dell’attore.

La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta (condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare all’attore l’importo di Euro 20.141,81, oltre interessi legali a decorrere dall’8 novembre 2001).

Ricorre la Presidenza del Consiglio, sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione degli artt. 5 e 7 della Direttiva Comunitaria n. 75/362/CEE, anche con riferimento alla Direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle Direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, e dell’art. 3 Cost.; violazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo è infondato.

Le amministrazioni ricorrenti deducono che il diploma di specializzazione in concreto conseguito dall’attore non rientrerebbe tra quelli previsti dalle direttive comunitarie (e precisamente non rientrerebbe negli elenchi di cui all’art. 5, n. 2, e all’art. 7, n. 2, della Direttiva n. 75/362/CEE).

Si tratta – come già affermato in diverse pronunzie di questa Corte – di una questione che implica accertamenti di fatto, anche per la necessità di valutare le corrispondenze tra i diplomi espressamente previsti dalle direttive comunitarie e quelli sostanzialmente equivalenti previsti nei singoli paesi membri (per la quale si veda Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 8939 del 4 maggio 2016, che richiama ed estende in proposito il principio già affermato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 29345 del 16/12/2008, Rv. 605944 e Sez. U, Sentenza n. 13909 del 24/06/2011, Rv. 617754, per cui “il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso una Università, nell’elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 275, art. 1, comma 2, non è di ostacolo al riconoscimento in favore dello specializzando del diritto alla borsa di studio prevista nello stesso D.Lgs. n. 275, art. 6 quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri”).

La questione deve pertanto considerarsi “nuova”, e come tale non ammissibile in sede di legittimità, laddove parte ricorrente non comprovi come e quando sia stata posta nei precedenti gradi del giudizio (cfr., in tal senso, anche: Cass., Sez. L, Sentenza n. 190 del 11/01/2016; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 6471 del 31/03/2015).

Nella specie, dalla sentenza impugnata non emerge in alcun modo che essa sia stata sollevata nei gradi di merito, nè l’Avvocatura Generale ha documentato di averlo fatto con l’indicazione e la trascrizione nel ricorso – in ossequio al principio di autosufficienza dello stesso ricorso per cassazione, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – dei relativi atti del procedimento in cui ciò sarebbe avvenuto, dovendo ritenersi del tutto insufficienti in proposito i riferimenti ai passi della comparsa di costituzione e risposta in primo grado (di cui peraltro neanche si indica l’esatta allocazione nel fascicolo processuale) in cui è contenuta una generica contestazione della mancanza di prova da parte degli attori del possesso “degli altri requisiti indicati dalla legge” ed alla pronunzia della Corte di Giustizia della Comunità Europea sui presupposti per il riconoscimento dell’adeguata remunerazione in favore dei medici specializzandi, in mancanza di una specifica e precisa contestazione della inclusione dello specifico diploma di specializzazione conseguito dal D. tra quelli previsti dalle direttive comunitarie o comunque tra quelli ad essi equivalenti.

Resta quindi preclusa la stessa possibilità di esaminare la censura avanzata solo nella presente sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “violazione della Direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle Direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, e dell’art. 3 Cost.; violazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 4 e della L. n. 370 del 1999, art. 11 anche con riferimento all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Le amministrazioni ricorrenti deducono che l’attore non aveva assolto all’onere a lui spettante di provare di avere frequentato il corso a tempo pieno e con vincolo di incompatibilità rispetto a qualsiasi altra attività lavorativa.

Anche questo motivo è infondato.

La pronunzia impugnata ha fatto corretta applicazione delle norme in tema di distribuzione dell’onere della prova e, in particolare, del principio affermato da questa Corte con riguardo alla materia in esame, per cui, al fine di ottenere il risarcimento per la mancata attuazione delle direttive comunitarie, il medico deve solo provare di avere frequentato un corso di specializzazione rientrante tra quelli ricompresi negli elenchi previsti dalle direttive comunitarie, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1983 e l’anno accademico 1991/1992 senza ricevere adeguata remunerazione, mentre spetta allo Stato convenuto di provare eventuali fatti impeditivi del sorgere del diritto, sia con riguardo alle concrete modalità di svolgimento del corso, sia con riguardo al contemporaneo svolgimento di eventuali diverse attività remunerate (si vedano in proposito, tra le tante, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23577 del 11/11/2011, Rv. 620495: “la mancata trasposizione, nel termine prescritto, della direttiva 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, ha determinato in capo allo Stato – e in favore dei soggetti che abbiano seguito corsi di specializzazione medica dal 1 gennaio 1983 sino all’anno accademico 1990-1991 – una responsabilità per inadempimento di obbligazione “ex lege”, per non aver assicurato, in relazione alle specializzazioni contemplate negli elenchi degli artt. 5, n. 2, e 7, n. 2, della direttiva 75/362/CEE, le modalità di svolgimento di detti corsi secondo quanto stabilito dagli artt. 2, n. 1, 3 e relativo Allegato – ai punti 1 e 2, concernenti, rispettivamente, la formazione a tempo pieno e quella a tempo parziale – della direttiva 82/76/CEE, in condizioni tali che, se quest’ultima fosse stata tempestivamente e correttamente adempiuta, i frequentanti avrebbero acquisito il diritto all’adeguata remunerazione; ne consegue che lo specializzando che faccia valere la pretesa risarcitoria per siffatto inadempimento è tenuto a dimostrare, quale fatto costitutivo del danno evento costituito dalla perdita dell’adeguata remunerazione, solo la mera frequenza di un corso ricadente negli elenchi predetti, potendo le concrete modalità di svolgimento del corso stesso venire in rilievo, al più, quali circostanze incidenti sulla quantificazione del pregiudizio, ove la scelta dell’una o dell’altra opzione – tempo pieno o parziale – sia dipesa dalla scelta dello specializzando, ma non già ove il corso medesimo sia stato organizzato soltanto con modalità in fatto corrispondenti al tempo parziale, in ragione di quanto deciso dalla singola università in base alla legislazione statale irrispettosa della disciplina dettata dal diritto comunitario”; in senso conforme: Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17068 del 10/07/2013, Rv. 627676; Sez. 3, Sentenza n. 1182 del 27/01/2012, Rv. 620494; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012; cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 23296 del 09/11/2011, non massimata, secondo la quale “lo specializzando non deve provare altro che la frequenza di una scuola di specializzazione, gravando sul debitore l’onere di provare eventuali fatti impeditivi del sorgere del diritto, tenuto anche conto che l’impossibilità di frequentazione di una scuola di specializzazione in conformità della direttiva era una delle conseguenze dell’inadempimento del legislatore italiano”; nel medesimo senso, non massimate sul punto, tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011; Sez. 3, Sentenza n. 23275 del 09/11/2011; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 1064 del 20/01/2014).

3. Il ricorso è rigettato.

Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione non avendo parte resistente svolto attività difensiva.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’amministrazione ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi delle norme appena richiamate – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del cit. art. 13, comma 1-bis, non può infatti aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (vedi, per tutte: Cass. 14 marzo 2014, n. 5955 e Cass. 5 novembre 2014 n. 23514).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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