Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16666 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.V., R.S., elettivamente domiciliati in

ROMA L.GO DEL TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato BRACCI

LUCIANO FILIPPO, che li rappresenta e difende, giusta delega a

margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI FIRENZE (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 45/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 30/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BRACCI, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio del Registro di Firenze emetteva avviso di accertamento e liquidazione di imposte di successione nei confronti di R. S. e R.V., in relazione all’asse ereditario loro derivante da R.N., deceduto nel (OMISSIS).

In particolare l’Ufficio non riconosceva la agevolazione di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 13 in relazione a tutte le unità immobiliari di cui era composto il palazzo R., vincolato quale bene culturale ex L. n. 1089 del 1939, caduto in successione, in quanti gli eredi avevano venduto alcune di tali unità prima della scadenza del quinquennio dalla apertura della successione.

Gli eredi impugnavano l’avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con varie doglianze.

Sostenevano, a proposito di quanto sopra, che le singole unità del palazzo avevano valore autonomo anche ai fini del vincolo quale bene culturale e che pertanto la vendita di alcune di esse non interferiva con la agevolazione per le rimanenti.

La Commissione respingeva il ricorso.

Appellavano gli eredi e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana con sentenza n. 45/32/05, in data 29-6-2005, depositata il 30- 6-2005, accoglieva parzialmente il gravame su altri punti, e confermava su quello sopra citato la tesi dell’Ufficio.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i contribuenti, con due motivi.

La Agenzia non svolge attività difensiva. I contribuenti depositano memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i contribuenti lamentano violazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, esponendo in fatto che per le unità immobiliari vendute non era stata chiesta la agevolazione di cui all’art. 1 del citato art. 13; pertanto non erano state ricomprese nell’inventario di cui al comma 2 di tale disposizione di legge ed in relazione alle medesime erano state pagate le imposte di successione. Ne consegue, ad avviso dei ricorrenti, che la CTR, ritenendo legittima la sanzione di cui all’art. 13, comma 4 diretta a chi aliena i beni vincolati, in tutto o in parte, prima del decorso dal quinquennio dalla apertura della successione, nei confronti di tutte le unità vincolate cadute in successione, era stata male applicata, in quanto la agevolazione spettava per ogni singola unità immobiliare, e la vendita di unità per cui non era stata richiesta la applicazione del beneficio non poteva comportare la decadenza per gli altri beni vincolati a tutti gli effetti diversi da quelli alienati.

Con il secondo mezzo deduce ulteriore violazione dell’art. 13 in oggetto, sostenendo che il plurale ” beni” di cui all’art. 13, comma 4 ricalca il plurale di cui al primo comma della stessa disposizione di legge, che indica la varie tipologie di beni per cui può essere concesso il beneficio della esclusione dell’asse ereditario; di conseguenza, la perdita del beneficio, a causa di alienazione, per alcuni di tali beni non può determinare la decadenza dal beneficio di tutti i beni caduti in successione per i quali rimangono indenni i requisiti per la esenzione. I motivi, strettamente tra loro connessi, devono essere trattati congiuntamente.

Questi sono inammissibili, in quanto riconducono a violazione di diritto una fattispecie essenzialmente di fatto. L’assunto dei ricorrenti infatti presuppone che tutte le unità abitative di cui si compone il palazzo R. siano vincolate quali beni culturali in modo autonomo ed indipendente tra loro, sicchè a ciascuna di esse è riferibile il beneficio, e pertanto il venir meno delle condizioni di legge per alcune di esse, ovvero la rinuncia per le medesime alla richiesta del beneficio da parte degli eredi, non influisce sul diritto alla esenzione per le altre, per le quali il beneficio sia stato legittimamente richiesto.

La tesi dell’Ufficio, bene esposta nella impugnata sentenza, è ben diversa sotto un profilo fattuale, in quanto assume che, poichè tutte le unità immobiliari fanno parte dello stesso storico palazzo, ed il provvedimento di vincolo ai sensi della L. n. 1089 del 1939 fu unico e concerneva l’intero edificio, oggetto del vincolo è l’intero edificio, e solo in relazione necessaria a tale fatto la unità abitative che lo compongono sono vincolate. In sostanza, le unità abitative di cui si tratta, anche se singolarmente identificate dal punto di vista catastale, sono cespiti immobiliari non autonomi sotto il profilo del vincolo che riguarda inscindibilmente l’intero palazzo.

Pertanto, in forza di tale assunto, la vendita di alcune di queste unità costituenti parte di detto immobile determina la applicabilità della causa di decadenza prevista dal citato art. 13, comma 4 in quanto alienazione parziale dell’unico bene vincolato.

La Commissione ha accolto la tesi della Agenzia, come si evince dall’inciso in accoglimento delle eccezioni correttamente sollevate dall’Ufficio “ed ha motivato limitandosi a riprodurre il testo dell’art. 13, comma 4. Deve quindi ritenersi che abbia condiviso per intero l’assunto di parte erariale, che comporta il venir meno della base di fatto su cui si fondano le doglianze dei coeredi, ovvero la autonomia delle singole unità abitative, da intendersi come beni culturali tra loro autonomi e distinti.

In sintesi, la questione agitata in causa comportava una valutazione interpretativa non già del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 13, ma del provvedimento di vincolo, dovendosi da tale attività ermeneutica intendere se sia l’intero palazzo oggetto dell’interesse conservativo da parte dello Stato, visto come unità sotto tale profilo inscindibile ovvero se il vincolo riguardi in modo autonomo ed indipendente ciascuna delle unità abitative che lo compongono.

Indagine che non è stata compiuta dalla CTR, ma il punto, di carattere motivazionale, non è stato censurato dai ricorrenti.

Il ricorso deve quindi essere respinto.

Nulla per le spese, in mancanza di costituzione della intimata Agenzia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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