Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16666 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 16/07/2010), n.16666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CAVEZZO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE LIBIA 174, presso lo studio dell’avvocato

CESARI GIANMARCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 29 0/2005. del GIUDICE DI PACE di MIRANDOLA

del 21.9.05, depositata il 30/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA Pasquale;

udito per il ricorrente l’Avvocato Luciano Faraon (per delega avv.

Gianmarco Cesari) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che

conferma le conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Mirandola con sentenza del 30 settembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da B.M. avverso il comune di Cavezzo e il Prefetto di Modena per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS), relativo a sanzioni irrogate per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9.

Riteneva che l’apparecchio autovelox utilizzato per il rilevamento non desse garanzia di affidabilita’, a causa della mancanza di certificazione dell’operazione di taratura, operata dagli enti preposti.

Il comune di Cavezzo ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 19 – 29 luglio 2006. Parte opponente e’ rimasta intimata.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perche’ manifestamente fondato.

Il ricorso denuncia violazione dell’art. 42 C.d.S. e dell’art. 142 C.d.S., comma 6, e relative norme di esecuzione (art 192 e 345).

Lamenta violazione della L. n. 273 del 1991. Deduce la piena legittimita’ dell’uso dell’apparecchiatura, conforme alle caratteristiche di cui all’art. 345 reg. esec. C.d.S., nonche’ l’estraneita’ alla materia delle norme sul sistema nazionale e comunitario di taratura.

Il motivo e’ fondato.

Questa sezione ha gia’ statuito che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocita’ stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocita’ ed e’ competenza di autorita’ amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 23978/07). La sentenza citata, come le molte altre coeve, ha esaminato e risolto tutte le problematiche in argomento e a questo orientamento, confermato da Cass. 29333/08 e Cass. 9846/10, occorre dare seguito. Resta cosi’ superfluo, a maggior ragione, soffermarsi sulla non necessita’ di taratura periodica.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo. Si fa luogo infatti, con decisione di merito ex art 384 c.p.c. al rigetto dell’originaria opposizione, stante la assenza, a tenore della sentenza impugnata, di altri motivi di opposizione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge l’opposizione.

Condanna l’opponente B. alla refusione al comune di Cavezzo delle spese di lite, liquidate in Euro 400,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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