Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16666 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/08/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24944 del ruolo generale dell’anno 2014,

proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

M.S., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al controricorso, dall’avvocato Alessandro

Castellana (C.F.: CST LSN 69R21 H501X);

I.C., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al controricorso, dall’avvocato Francesco D’Angelo

(C.F.: DNG FNC 57L05 B963E);

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello

di Roma n. 1763/2014, depositata in data 14 marzo 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

15 luglio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’Avvocato dello Stato Ettore Figliolia, per parte ricorrente;

l’avvocato Francesco D’Angelo, per il controricorrente I.;

l’avvocato Alessandro Castellana, per il controricorrente M.;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.S. e I.C., medici iscritti a corsi di specializzazione in anni accademici anteriori al 1991/1992, deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, hanno agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.

Le loro domande sono state rigettate dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, le ha invece accolte, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare in favore di ciascuno di essi l’importo di Euro 6.713,94 per ciascun anno di specializzazione frequentato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Ricorre la Presidenza del Consiglio, sulla base di un unico motivo. Resistono con distinti controricorsi il M. e l’ I..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione il rilievo dell’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c..

La sentenza impugnata risulta notificata all’Avvocatura Generale (notifica certamente idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione: cfr. Cass., Sez. 6 – 2, Decreto n. 4260 del 03/03/2015, Rv. 634556; Sez. 3, Sentenza n. 20684 del 25/09/2009, Rv. 609431; Sez. L, Sentenza n. 8071 del 02/04/2009, Rv. 607606) in data 7 luglio 2014, come indica la stessa Avvocatura Generale dello Stato nel proprio ricorso.

La notifica del ricorso per cassazione risulta richiesta in data 22 ottobre 2014, e dunque, tenendo conto dell’interruzione feriale dei termini, oltre il termine di sessanta giorni dalla predetta notifica (e precisamente il sessantunesimo giorno).

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’amministrazione ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi delle norme appena richiamate – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del cit. art. 13, comma 1-bis, non può infatti aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (vedi, per tutte: Cass. 14 marzo 2014, n. 5955 e Cass. 5 novembre 2014 n. 23514).

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna l’amministrazione ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, liquidandole per ciascuno di essi in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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