Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16666 del 06/07/2017

Cassazione civile, sez. III, 06/07/2017, (ud. 08/06/2017, dep.06/07/2017),  n. 16666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24273/2014 proposto da:

P.E., S.A., elettivamente domiciliate in ROMA,

V.LE BRUNO BUOZZI 107, presso lo studio dell’avvocato ENRICO ELIO

DEL PRATO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI GORI giusta procura speciale notarile;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), in persona del

Ministro in carica, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

rappresentato e difeso per legge;

CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore Speciale Dr.

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI

38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1125/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 16/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

S.A., all’epoca genitrice esercente la potestà sulla minore P.E. (n. il (OMISSIS)), convenne in giudizio dinanzi al tribunale de L’Aquila il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti da quest’ultima per le lesioni riportate il (OMISSIS) a seguito di una caduta durante una lezione di educazione fisica presso la scuola media di (OMISSIS), dove frequentava la classe (OMISSIS), allorchè ella, impegnata in una prova di corsa campestre su di una distanza di mille metri, inciampò in un marciapiedi che costeggiava l’edificio scolastico inserito nel percorso da seguire;

chiamata dal Ministero in causa la sua assicuratrice, Levante Norditalia spa (poi spa Carige Assicurazioni) e divenuta nelle more maggiorenne la P., che era così intervenuta per fare propria la domanda, questa fu respinta dall’adito tribunale con sentenza n. 671 del 09/08/2005, ritenuta adempiuta l’obbligazione contrattuale del Ministero in rapporto alle caratteristiche della gara campestre alla quale si stava allenando la giovane ed a quelle di non pericolosità del marciapiede, le cui condizioni erano pure ben note alla vittima, che frequentava i luoghi ove si tenevano le lezioni di educazione fisica;

l’adita corte di appello, dal canto suo, ha confermato – con più ampia motivazione – la valutazione di assenza di responsabilità del Ministero sia a qualificarla contrattuale che extracontrattuale, tanto da respingere il gravame proposto dalle S. – P.: e, avendo costoro proposto ricorso, articolato su cinque motivi, per la cassazione della relativa pronuncia, pubblicata il 16/11/2013 con il n. 1125, gli intimati Ministero e Carige resistono con separati controricorsi; mentre infine, per l’adunanza in camera di consiglio, non partecipata, del giorno 08/06/2017, le ricorrenti depositano memoria ai sensi del penultimo periodo dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;

va preliminarmente rilevato che i controricorsi, notificati a partire dal 24/11/2014, sono da qualificarsi tempestivi, in quanto il ricorso è stato ritualmente notificato al Ministero ed alla sua assicuratrice, rispettivamente, il 14/10/2014 ed il 16/10/2014, così venendo a scadere il relativo termine il 25/11/2014;

ciò posto, possono esaminarsi congiuntamente, per intima connessione, il primo e il secondo motivo, coi quali le ricorrenti lamentano, rispettivamente, “violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 2048 e omessa applicazione dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, nonchè “sotto ulteriori profili: violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 2048 e omessa applicazione dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: in sostanza imputando alla corte di appello di avere colmato la regola di giudizio con l’esimente dell’art. 2048, anzichè con quella dell’art. 2051 c.c. e contestando l’applicabilità dell’art. 2048 c.c., agli infortuni autoprovocati, qual è quello per cui è causa, insistendo sulla configurabilità di un c.d. danno da insidia;

i motivi sono infondati: se è vero che effettivamente la corte di appello richiama l’art. 2048 c.c., in primo luogo lo fa solo con la motivazione ad abundantiam per l’evenienza, esaminata in via subordinata a quella prioritariamente asserita della responsabilità contrattuale da contatto sociale, della configurabilità di una responsabilità extracontrattuale, ma, in secondo luogo e in via dirimente, il riferimento alla problematica dell’insidia o della responsabilità da cose in custodia è del tutto fuori luogo, perchè la qui gravata decisione ampiamente motiva sulla presenza di un ostacolo come quello origine della caduta come insita nel “rischio sportivo” connesso al percorso della gara di corsa campestre;

del resto, corretta è la qualificazione di puntuale adempimento dell’obbligazione contrattuale – da c.d. contatto sociale – della scuola, quanto alla sicurezza verso gli alunni, mediante l’adozione di tutte le cautele necessarie per la loro incolumità in rapporto all’attività espletata ed in relazione alle peculiarità dell’insegnamento impartito e, quindi, anche dell’educazione fisica e della preparazione pure selettiva a gare riservate a giovani in età scolare;

così, effettivamente il contenuto della prestazione contrattuale in ordine alla sicurezza degli alunni si trova a coincidere, sia pure in linea di fatto, con il contenuto delle condotte liberatorie previste dagli artt. 2048 e 2051 c.c., cioè con l’adozione di ogni misura atta, in relazione alle peculiarità dell’insegnamento ed alla particolarità delle circostanza, ad impedire l’accadimento del fatto dannoso o a prevenire il caso fortuito (tale dovendo intendersi, com’è noto, quel fattore, estraneo alla sfera soggettiva, che presenta i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, comprensivo anche del fatto del terzo o, a seconda dei casi, della colpa del danneggiato, ma che abbia, in applicazione dei principi generali in tema di causalità nel diritto civile, efficacia determinante dell’evento dannoso);

per passare all’esame del terzo motivo, con questo la S. e la P. si dolgono di “violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1324, 1425 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” e di “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, contestando la ritenuta affermazione di accettazione del rischio e rimarcando non esservi mai stata istruttoria sul punto;

il motivo è infondato, perchè la corte territoriale non parla mai di accettazione del rischio, ma di rischio connaturato alla specifica attività di educazione fisica posta in essere, in relazione alla specialità sportiva praticata nel momento; in tal modo, potendo presumersi che quella fosse inserita in un ordinario programma ed in un tempo in cui è ancora possibile un’interazione immediata e diretta tra maestro o insegnante o precettore ed alunno, correttamente si esclude la necessità di particolari valutazioni da parte del minore o di chi poteva validamente impegnarsi per lui: nessuna rilevanza specifica può avere l’accettazione del rischio da parte del minore, bastando che – come in tal senso espressamente motivato – l’attività da quello in concreto richiesta si riconduca all’erogazione di una prestazione di insegnamento ordinaria e quindi in modo legittimo unilateralmente e liberamente determinata dall’istituzione scolastica e, per essa, dall’insegnante che la rappresenta;

ancora, col quarto motivo, le ricorrenti deducono “violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” e “contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, ribadendo che il percorso nascondeva un’insidia, insistendo sulla prossimità alla linea di partenza e sulla partecipazione alla gara solo di alcune alunne, circostanze escluse in fatto dalla corte territoriale, nonchè sulla mancata indicazione del marciapiede come zona da evitare;

tale motivo è inammissibile: rientra in una valutazione di merito, scevra da quei soli gravissimi vizi motivazionali ormai soli denunziabili in Cassazione dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretata da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, l’apprezzamento da parte della corte territoriale sulla riconducibilità delle condizioni dei luoghi alle normali condizioni di rischio proprie della corsa campestre;

infine, col quinto motivo, le ricorrenti adducono “violazione, sotto altro profilo, degli artt. 2043 e 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, riproponendo la subordinata domanda di responsabilità extracontrattuale da cosa in custodia, semplicemente richiamando i motivi già sviluppati;

il motivo è inammissibile, perchè le ricorrenti ancora una volta non si confrontano con la ratio decidendi dell’impostazione dell’evento come gara di corsa campestre senza particolari violazioni delle relative regole, con conseguente esclusione, in via principale, della responsabilità extracontrattuale e, in via subordinata, con riconoscimento delle esimenti proprie dell’inerenza del rischio poi corso al regolare esercizio di un’attività sportiva particolare;

in definitiva, per l’infondatezza dei primi tre motivi e l’inammissibilità degli ultimi due, il ricorso non può che essere rigettato, con la conseguente condanna delle soccombenti ricorrenti, tra loro in solido per la comunanza dell’interesse processuale, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuno dei controricorrenti;

infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuno in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli accessori di legge, nonchè, per il Ministero, alle spese prenotate a debito e, per la Carige spa, agli esborsi liquidati in Euro 200,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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