Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16665 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17301/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

CONFEZIONI DI CONTRA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 21/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 07/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società confezioni Di Contra s.r.l. impugnava la cartella esattoriale con la quale la Agenzia delle Entrate di Pescara ingiungeva il pagamento della somma di Euro 152.205, per imposte non versate in relazione alla dichiarazione dei redditi dell’anno 1999, a seguito di controllo formale della dichiarazione stessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis. Sosteneva la ricorrente, in particolare, che la iscrizione a ruolo delle somme dovute era tardiva ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, nella formulazione vigente “ratione temporis” nel senso che era successiva al termine decadenziale del 31- 12-2001. Esponeva al riguardo che la data apposta sul ruolo, ovvero 28-12-2001 non poteva ritenersi veritiera in quanto incompatibile con la consegna del ruolo al concessionario, avvenuta in data 25-1-2003, e quindi la iscrizione doveva intendersi come successiva alla data finale sopraindicata.

La Commissione Tributaria Provinciale di Pescara respingeva il ricorso, laddove la Commissione Tributaria Regionale degli Abruzzi, su appello del contribuente, con sentenza n. 25-9-05, in data 17-3- 2005, depositata in data 7-4-2005, accoglieva il gravame ed annullava la cartella impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con un motivo.

Il contribuente non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c., e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Rileva che, ad avviso della CTR, il ruolo è sottoscritto telematicamente, con trasmissione dello stesso in tempo reale al concessionario, e che ai sensi del D.M. n. 321 del 1999 la consegna dei ruoli formati tra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo.

Ne consegue, ad avviso della CTR, che ove fosse vera la data del 28- 12-2001 apposta sul ruolo, lo stesso sarebbe stato considerato come consegnato al concessionario il 10-1-2002, e non, come pacifico, il 25-6-2003.

Pertanto, secondo il giudice di appello, l’Ufficio non avrebbe provato di avere iscritto tempestivamente a ruolo la pretesa fiscale.

Sostiene la Agenzia ricorrente che il ruolo è atto pubblico in quanto formato da un pubblico Ufficiale dotato di poteri certificativi, e di conseguenza la data ivi apposta è elemento il quale, dotato di fede privilegiata, fa prova fino a querela di falso.

In secondo luogo che, anche a prescindere da tale rilievo, l’onere della prova di una eventuale non veridicità della data apposta sul ruolo gravava sul contribuente, onere non assolto, e le considerazioni svolte dal giudice di appello in ordine alla normativa regolamentare che disciplina il passaggio dei ruoli dall’Ufficio al concessionario erano irrilevanti, in quanto la disciplina indicata aveva valore meramente interno nei rapporti tra detti enti e non esterno nei confronti del contribuente.

Il motivo è fondato. Il ruolo ben può essere ricompreso nella categoria degli atti pubblici, ex art. 2699 c.c., in quanto formato da pubblico ufficiale (dirigente ufficio tributi) autorizzato a manifestare all’esterno la volontà della pubblica amministrazione, e pertanto è atto che fa piena prova, fino a querela di falso, sulla provenienza delle scritture dell’atto e sulla attività che il P.U. afferma di avere esplicato, ivi compreso la data in cui è attestato il compimento delle attività medesime. Ne consegue che, essendo riportata sul ruolo la data di compimento dell’atto 28-12-201- tempestiva ai sensi dell’allora vigente D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, la veridicità di tale attestazione poteva essere contestata solo con il ricorso alla querela di falso.

Per quanto tale rilievo sia dirimente, è esatto anche l’ulteriore rilievo dell’Ufficio secondo cui le supposizioni della CTR fondate sulla normazione regolamentare della trasmissione del ruolo dall’Ufficio al concessionario sono irrilevanti in quanto tale normativa regola i rapporti interni tra gli Uffici ed una eventuale violazione della stessa non può esplicare rilievo nei rapporti esterni tra il contribuente ed il Fisco.

Il ricorso deve quindi essere accolto, la sentenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa deve essere decisa nel merito, con reiezione del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese di questa fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, laddove si ritiene di compensare quelle delle fasi di merito per gli esiti tra loro difformi delle stesse.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente.

Condanna il contribuente alle spese di questa fase di legittimità, liquidate in Euro 3.500 oltre spese prenotate a debito, e compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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