Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16665 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/08/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20255-2014 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

B.G. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del controricorso, dall’avvocato Vito Volpe (C.F.:

VLP VTI 48R03 A662V);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello

di Bari n. 670/2014, depositata in data 8 maggio 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

15 luglio 2016 dal Consigliere Dr. Augusto Tatangelo;

uditi:

l’Avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli, per parte ricorrente;

il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. De Renzis Luisa, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G., medico iscritto a corso di specializzazione universitaria in anno accademico anteriore al 1991/1992, deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, ha agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Bari, che ha ritenuto prescritti i diritti dell’attore.

La Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta (condannando la Presidenza del Consiglio del Ministri al pagamento in favore del B. dell’importo di Euro 26.855,75, oltre interessi legali a decorrere dal 26 marzo 2002).

Ricorre la Presidenza del Consiglio, sulla base di un unico motivo.

Resiste il B. con controricorso, illustrato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 93/16/CEE in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il motivo è infondato.

L’amministrazione ricorrente deduce che il diploma di specializzazione in concreto conseguito dal controricorrente B., in “Igiene e medicina preventiva”, non rientrerebbe tra quelli indicati nella Direttiva n. 93/16/CEE, riconosciuti da due o più paesi dell’Unione Europea nè nelle Direttive n. 75/362/CEE e 75/363/CEE.

Il controricorrente eccepisce che la questione è nuova e che comunque la specializzazione rientra tra quelle previste dalla richiamata direttiva comunitaria nonchè dal D.M. 31 ottobre 1991, di attuazione della stessa.

1.1 Si tratta effettivamente – come già affermato in diverse pronunzie di questa Corte – di una questione che implica accertamenti di fatto, anche per la necessità di valutare le corrispondenze tra i diplomi espressamente previsti dalle direttive comunitarie e quelli sostanzialmente equivalenti previsti nei singoli paesi membri (per la quale si veda Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 8939 del 4 maggio 2016, che richiama ed estende in proposito il principio già affermato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 29345 del 16/12/2008, Rv. 605944, e Sez. U, Sentenza n. 13909 del 24/06/2011, Rv. 617754, per cui “il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso una Università, nell’elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 275, art. 1, comma 2, non è di ostacolo al riconoscimento in favore dello specializzando del diritto alla borsa di studio prevista nel D.Lgs. n. 275 del 1991, art. 6, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri”).

La questione deve pertanto considerarsi “nuova”, e come tale non ammissibile in sede di legittimità, laddove parte ricorrente non comprovi come e quando sia stata posta nei precedenti gradi del giudizio (cfr., in tal senso, anche: Cass., Sez. L, Sentenza n. 190 del 11/01/2016; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 6471 del 31/03/2015).

Nella specie, dalla sentenza impugnata non emerge in alcun modo che essa sia stata sollevata nei gradi di merito, nè l’Avvocatura Generale ha documentato di averlo fatto con l’indicazione e la trascrizione nel ricorso – in ossequio al principio di autosufficienza dello stesso ricorso per cassazione, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – dei relativi atti del procedimento in cui ciò sarebbe avvenuto.

Resta quindi preclusa la stessa possibilità di esaminare la censura avanzata solo nella presente sede di legittimità.

1.2 Solo per completezza espositiva si osserva che in effetti l’equivalenza del diploma di specializzazione in “Igiene e medicina preventiva” a diplomi previsti dalle direttive comunitarie e riconosciuti in più di due paesi dell’unione (come quello in “Community medicine”, riconosciuta nel Regno Unito e in Irlanda, nonchè in Francia come “Santè publique et medecine sociale”, e la stessa specializzazione italiana in “Igiene e medicina sociale”) risulta già affermata da questa Corte (cfr. le già richiamate pronunzie n. 8939 del 4 maggio 2016, della Sez. 6-3, e n. 29345 del 16/12/2008, delle Sez. U); del resto la relativa scuola di specializzazione risulta espressamente inserite nell’elenco delle “specializzazioni impartite presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, di tipologie e durata conformi alle norme delle Comunità economiche europee” di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1991, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 novembre 1991, n. 262, in virtù del D.M. 30 ottobre 1993, art. 2, di rettifica del primo.

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’amministrazione ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi delle norme appena richiamate – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del cit. art. 13, comma 1 bis, non può infatti aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (vedi, per tutte: Cass. 14 marzo 2014, n. 5955 e Cass. 5 novembre 2014 n. 23514).

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso;

condanna l’amministrazione ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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