Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16664 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/08/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

M.M.R. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa,

giusta procura a margine del controricorso, dagli avvocati Simone

Aldi (C.F.: LDA SMN 69R04 G088C) e Francesca Fociani (C.F.: FCN FNC

70M44 H501A);

– controricorrente –

nonchè

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello

di Roma n. 2501/2014, depositata in data 14 aprile 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

15 luglio 2016 dal Consigliere Dr. Augusto Tatangelo;

uditi:

l’Avvocato dello Stato Ettore Figliolia, per parte ricorrente;

l’avvocato Simone Aldi, per la controricorrente;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. De Renzis Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.M.R., medico iscritto a un corso di specializzazione universitaria in anno accademico anteriore al 1991/1992, deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, ha agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma (che ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’importo di Euro 44.415,28 in favore dell’attrice, oltre interessi e rivalutazione).

La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la Presidenza del Consiglio, sulla base di unico motivo.

Resiste la M. con controricorso, illustrato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione direttive CEE 82-76, 75-362, 75-363, violazione L. n. 370 del 1999, art. 11 violazione D.Lgs. n. 257 del 1991 violazione art. 2043 c.c..

Art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo è fondato.

La corte di merito ha liquidato il danno in favore dell’attrice utilizzando come parametro l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per i medici iscritti a corsi di specializzazione a partire dall’anno accademico 1991/1992, maggiorato degli interessi annualmente capitalizzati, con decorrenza da ciascun anno accademico, e non l’importo riconosciuto dalla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 per i medici iscritti in anni accademici anteriori in favore dei quali si era determinato il giudicato in conseguenza delle pronunzie del giudice amministrativo, maggiorato dai soli interessi legali semplici decorrenti dalla costituzione in mora, in violazione del principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore – dettando la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, con la Quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive – abbia palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11; a seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621205; conformi, tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 17682 del 29/08/2011, Rv. 619541; Sez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011, Rv. 620244; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 1157 del 17/01/2013, Rv. 625215; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014, Rv. 633541; Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 10/02/2015, Rv. 634216; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14376 del 09/07/2015, Rv. 636004).

Diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, sul punto non può ritenersi formato il giudicato interno.

L’Avvocatura Generale ricorrente fa rilevare, in proposito, che tra i motivi di gravame che aveva avanzato avverso la sentenza di primo grado vi era anche quello attinente alla natura dell’obbligazione gravante sullo Stato per la mancata attuazione delle direttive comunitarie, e che era stato espressamente contestato che fosse stato riconosciuto all’attrice un credito di natura risarcitoria anzichè un mero credito di natura indennitaria, e dunque l’oggetto e, di conseguenza il quantum, della relativa obbligazione.

In effetti, risulta che con l’appello (correttamente trascritto nel ricorso, in parte qua) l’Avvocatura Generale aveva contestato che fosse stato riconosciuto in favore della M. un vero e proprio risarcimento e non un mero indennizzo (come a suo avviso avrebbe dovuto avvenire, in base ai precedenti di legittimità), e che risultava “non persuasiva la soluzione giudiziale del Tribunale che ha quantizzato il dovuto sulla base del parametro derivante dalla remunerazione di legge su base annua, con le maggiorazioni dovute per gli accessori di legge, con capitalizzazione, in termini del tutto apodittici, comprensivi “di ogni altro danno in questa sede lamentato”, così da definire l’integrale ristoro del pregiudizio ex adverso esposto”.

Secondo la controricorrente il motivo di gravame in esame sarebbe rivolto a contestare solo la natura di debito di valore dell’obbligazione riconosciuta dal Tribunale e quindi il riconoscimento degli accessori (interessi capitalizzati e rivalutazione monetaria), ma non il quantum della sorta capitale.

Al contrario, appare evidente che la formulazione del gravame risulta effettuata in termini ampi, e la contestazione della natura dell’obbligazione gravante sullo Stato (quale obbligazione indennitaria e non risarcitoria) appare idonea a mettere in discussione proprio le modalità e i parametri utilizzati per la liquidazione del suo ammontare, sia sotto il profilo del capitale che degli accessori (sulla scorta del resto di quanto risulta affermato In precedenti di questa stessa Corte: si veda ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1182 del 27/01/2012, Rv. 620494, laddove, in motivazione, si chiarisce che “la qualificazione dell’obbligazione statuale come “indennitaria” consegue ai reiterati dicta della Corte di giustizia……” e che “arbitraria, peraltro, appare la equiparazione tout court tra la detta “riparazione” e il risarcimento integrale del danno conseguente alla commissione di un atto non iure e contra ius da parte del privato, secondo i dettami della Generalklausel di cui all’art. 2043 c.c.. Equiparazione che comporterebbe, nella sostanza, una illegittima trasformazione, sul piano genetico, di una obbligazione indennitario/riparatoria, lato sensu ex contractu, gravante sulle amministrazioni statali in un obbligo risarcitorio tout court, obbligo i cui caratteri morfologici questa corte, va ripetuto, ha già avuto modo di individuare nell’ambito di una approfondita actio finium regundorum rispetto ai diversi ambiti operativi tanto della pretesa risarcitoria di natura aquiliana, quanto del “corrispettivo” vero e proprio di una attività “paralavorativa” prestata dallo specializzando durante gli anni di corso, da commisurarsi appunto all’importo della borsa di studio riconosciuta poi dal legislatore in epoca successiva al 1991″).

In quest’ottica è innegabile che la contestazione della natura dell’obbligazione fosse diretta – oltre che a contestare l’an debeatur – ad ottenere quanto meno una rideterminazione dell’importo oggetto della condanna, svincolandolo dalla sua commisurazione quale credito risarcitorio – a quello della borsa di studio riconosciuta per gli anni accademici successivi al 1991/1992, e ciò è sufficiente (a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla esatta e definitiva qualificazione giuridica che va attribuita all’obbligazione in esame) per escludere che possa ritenersi formato il giudicato Interno sul quantum di essa.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va quindi cassata affinchè in sede di rinvio si provveda alla corretta liquidazione, tanto per il capitale quanto per gli interessi, dell’importo dovuto alla M., in applicazione dei principi di diritto sopra esposti.

2. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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