Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16664 del 06/07/2017
Cassazione civile, sez. III, 06/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.06/07/2017), n. 16664
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26033/2014 proposto da:
AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dirigente e Procuratore
speciale, Avv. A.G., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
BONACCORSI DI PATTI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI
GIORGIO PALMISANO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32,
presso lo studio dell’avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FULVIO CASSANO giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
M.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1817/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 06/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato LUIGI GIORGIO PALMISANO;
udito l’Avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1 P.F. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Casale di Monferrato AXA Assicurazioni s.p.a. chiedendo la condanna al pagamento delle somme indebitamente percepite dall’agente di zona M.G., pari a complessivi Euro 201.418,19, e destinate a rappresentare premi per polizze assicurative in realtà mai concluse nell’interesse dell’attore. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
2. Il Tribunale adito, ritenuta la responsabilità della convenuta ai sensi dell’art. 2049 c.c., accolse la domanda; per quanto qui rileva, il giudice di primo grado non ritenne sussistente il concorso di colpa dell’attore nella determinazione dell’evento dannoso.
3. Avverso detta sentenza propose appello la società assicuratrice. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.
4. Con sentenza di data 6 settembre 2013 la Corte d’appello di Torino rigettò l’appello. Per quanto qui rileva, osservò la Corte territoriale, in ordine alla richiesta di applicazione dell’art. 1227 c.c., formulata nel giudizio di primo grado e disattesa dal Tribunale, che non era stata articolata alcuna critica specifica della statuizione sul punto, con conseguente inammissibilità del motivo in quanto non conforme al disposto dell’art. 342 c.p.c..
5. Ha proposto ricorso per cassazione AXA Assicurazioni s.p.a. sulla base di un motivo. Resiste con controricorso la parte intimata. E’ stata depositata memoria di parte.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 1227 c.c. e art. 342 c.p.c.. Osserva il ricorrente che, essendo il concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, rilevabile d’ufficio senza la necessità di apposita domanda, il giudice d’appello avrebbe dovuto svolgere l’indagine riguardo al concorso di colpa del danneggiato e, ove l’avesse svolto, avrebbe accertato l’esistenza della concausa del danno, sia per l’omissione di ogni cautela da parte del P. che effettuò i presunti pagamenti in contanti (in modo reiterato senza attendere la conferma del perfezionamento del primo contratto), sia per avere costui posto in essere condotte oggettivamente costituenti accettazione dell’abuso del preposto.
1.1 Il motivo è inammissibile. E’ pur vero che il giudice d’appello può rilevare d’ufficio il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1 (Cass. 3 giugno 2013, n. 6529; 22 marzo 2011, n. 6529). Il giudice di primo grado ha però statuito nel senso che non sussisteva alcuna corresponsabilità dell’attore che potesse elidere o limitare l’obbligazione risarcitoria. In mancanza dell’impugnazione dell’accertamento di inammissibilità del motivo di appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., la statuizione del giudice di primo grado è passata in giudicato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017