Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16663 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. I, 16/07/2010, (ud. 23/11/2009, dep. 16/07/2010), n.16663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.C., rappresentalo e difeso, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. Antonelli Renato, per legge

domiciliato nella Cancelleria civile della Corte di cassazione piazza

Cavour, Roma;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI;

– intimato –

avverso il decreto del giudice di pace di Napoli depositato il 13

luglio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Onofrio Fittipaldi.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 6 luglio 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

“Il Giudice di pace di Napoli, con provvedimento depositato il 13 luglio 2007, ha rigettato il ricorso proposto da L.C. avverso il decreto di espulsione emesso, a suo carico, dal Prefetto di Napoli il 23 aprile 2007, e notificatogli in pari data.

Piu’ in particolare, il giudice, ritenuto correttamente motivato il decreto di emulsione, ha, fra l’altro e per quel che rileva in questa sede, ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata, traduzione in lingua conosciuta, in quanto ha rilevato che il ricorrente, accompagnato all’Ufficio immigrazione, dichiarava spontaneamente e sottoscriveva di essere entrato nel territorio dello Stato nell’anno 1997 attraverso il valico di Frontiera di (OMISSIS), e precisava inoltre di preferire, per ogni comunicazione da effettuarsi nei suoi confronti, la lingua italiana.

L.C. propone ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto, con atto notificato il 9 luglio 2008, sulla base di quattro motivi aventi ad oggetto il profilo della mancata traduzione (i primi due), la mancata comunicazione, nelle quarantotto ore, del decreto, al giudice di pace (il terzo) ed all’autorita’ diplomatica e consolare (il quarto), motivi che si concludono con l’enunciazione di quattro “principii” di diritto (tali definiti).

Non vi e’ controricorso.

Il ricorso si rileva, prima che infondato, del tutto inammissibile, attesa l’incida estraneita’ dell’atto alle caratteristiche proprie dal ricorso per cassazione, risolvendosi esso – cosi’ come concretamente articolato -in una serie di apodittica e affermazioni, aventi carattere meramente alternative rispetto all’impugnato decreto, quando non innovativo (vedi il profilo della dedotta tardivita’ della trasmissione del decreto al Giudice). Sussistono, pertanto, i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici, sono condivisi dal Collegio;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non avendo l’intimata Amministrazione svolto attivita’ difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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