Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16663 del 09/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 09/08/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.E.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

D.F.A. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso,

giusta procura a margine del controricorso, dall’avvocato Luigi

Combariati (C.F.: CMB LGU 60D11 C352B);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza pronunziata dal Tribunale di Roma n.

6092/2013, depositata in data 20 marzo 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

15 luglio 2016 dal Consigliere Dr. Augusto Tatangelo;

uditi:

l’Avvocato dello Stato Ettore Figliolia, per la parte ricorrente;

l’avvocato Luigi Combariati, per il controricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. De Renzis Luisa, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.F.A., medico iscritto ad un corso di specializzazione universitaria in anno accademico anteriore al 1991/1992, ha agito in giudizio (tra gli altri) nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle direttive comunitarie con riguardo alla relativa adeguata remunerazione.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma (che ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare all’attore l’importo di Euro 20.141,79, oltre interessi).

La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 348 bis.

La Presidenza del Consiglio ricorre avverso la sentenza di primo grado, sulla base di due motivi.

Resiste il D. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione art. 117 costituzione L. n. 400 del 1988, art. 5, D.Lgs. n. 303 del 19990, art. 3 e art. 2943 c.c.”; direttive CEE 75-362, 75-363, 93-16. Art. 360 c.p.c., n. 3″.

Il motivo è infondato.

E’ principio già affermato da questa Corte (in pronunzie non recentissime, ma che non risultano mai contraddette) e che si ribadisce in questa sede, quello per cui lo Stato come pubblica amministrazione, pur nella pluralità dei suoi organi destinati all’attuazione concreta dei vari fini statuali, si presenta quale persona giuridica unica e pertanto gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei confronti di un Ministero incompetente sono validi ed efficaci anche nei confronti del Ministero competente (in tal senso Cass., Sez. U, Sentenza n. 100 del 19/01/1970, Rv. 344799; conf.: in precedenza, Cass. n. 2351 del 1972, mass. n. 359740; successivamente: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2 del 07/01/1988, Rv. 456667).

Correttamente dunque il tribunale ha ritenuto interrotto il termine di prescrizione, in virtù della costituzione in mora effettuata a mezzo della lettera raccomandata inviata dal creditore al Ministero della Salute.

2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione direttive CEE 75-362, 75-363, 92-16. Violazione D.Lgs. n. 257 del 1991 ed L. n. 370 del 1999, art. 11. Violazione artt. 2043 e 2697 c.c.. Violazione artt. 115 e 1166 c.p.c.. Art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

E’ infondato nella parte in cui con esso si deduce che il diploma italiano di specializzazione in “Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio” non rientrerebbe tra quelli elencati dalle Direttive CEE n. 75/362, 75/363 e 93/16, in quanto, come già correttamente rilevato dalla corte di appello, esso invece certamente vi rientra (cfr. l’art. 5, paragrafi 3, delle Direttive n. 75/362 e n. 93/16).

E’ inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, oltre che infondato, nella parte in cui con esso si contesta la durata triennale e non quadriennale del corso di specializzazione frequentato dal medico che ha agito in giudizio (durata quadriennale effettivamente prescritta agli stati membri dall’art. 26 della Direttiva CEE n. 93/16).

L’amministrazione ricorrente non trascrive infatti nel ricorso la parte dell’atto di appello in cui – di fronte alla pronunzia di primo grado di accoglimento della domanda dell’attore – avrebbe proposto uno specifico motivo di gravame con riguardo alla durata triennale del corso ai fini del suo effettivo riconoscimento tra quelli ricompresi nelle Direttive CEE poste a base della decisione, e di un siffatto specifico motivo di gravame non vi è traccia neanche nell’ordinanza di inammissibilità dell’appello pronunziata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. (dalla quale emerge che era stato contestato che il corso di specializzazione rientrasse negli elenchi delle Direttive, non la sua durata).

D’altra parte, essendo lo Stato tenuto ad adeguare i corsi di specializzazione alle prescrizioni delle direttive comunitarie anche con riguardo alla loro durata, il fatto che il mancato adeguamento abbia comportato una durata inferiore del corso non toglie che il medico abbia subito il danno da mancata percezione della remunerazione per la durata del corso frequentato, sebbene, in tesi, inferiore a quanto avrebbe dovuto essere.

3. Il ricorso è dunque rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’amministrazione ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi delle norme appena richiamate – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis, non può infatti aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (vedi, per tutte: Cass. 14 marzo 2014, n. 5955 e Cass. 5 novembre 2014 n. 23514).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna l’amministrazione ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA