Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16663 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 04/08/2020), n.16663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27295-2015 proposto da:

D.L.N., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIAMPIETRO

PIROZZI giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3224/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 7/4/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

3/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto del primo motivo di

ricorso, accolto il secondo ed assorbito il terzo;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIAMPIETRO PIROZZI (per delega).

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.L.N. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 746/22/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione per omesso pagamento di imposta di registro con relative sanzioni annualità 2008 in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale Civile di Napoli il 27.3.2008 con la quale fu dichiarato l’acquisto per usucapione, a favore del contribuente, di un appezzamento di terreno.

La CTR, in particolare, aveva confermato la sentenza di primo grado ritenendo l’atto impositivo congruamente motivato, riportando gli estremi della sentenza del Tribunale di Napoli e i presupposti giuridici e di fatto alla base dell’applicazione dell’imposta, respingendo altresì le censure circa la mancata applicazione dell’imposta in misura fissa, dovendo applicarsi agli acquisti per usucapione l’imposta prevista per gli atti traslativi della proprietà immobiliare a titolo oneroso.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in rubrica, “violazione e/o falsa applicazione e/o errata applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, per non aver, l’ufficio finanziario resistente, allegato all’avviso di liquidazione impugnato la sentenza dichiarativa d’usucapione”.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in rubrica, “violazione e/o falsa applicazione e/o errata applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, per non aver, l’ufficio finanziario resistente, indicato la base imponibile, da determinare ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 2, in virtù della quale è poi stato emesso l’avviso di liquidazione impugnato”.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in rubrica, in via subordinata, “violazione e/o errata e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 53, comma 1, anche in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 – omessa motivazione nella sentenza impugnata su un fatto decisivo della controversia”, lamentando che la CTR non abbia fatto applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 2, che prescrive di tener conto del valore venale in comune commercio dei beni.

1.4. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese.

1.5. Il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’orientamento di questa Corte, più volte ribadito, secondo cui, con riguardo ai documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente (cfr. Cass. nn. 3227/2018, 28060/2017, 9323/2017).

1.6. Trattandosi, con riguardo alla sentenza di usucapione, di atto da presumere conosciuto o comunque certamente conoscibile dal contribuente, il riferimento che ad essa è fatto nell’avviso di accertamento soddisfa certamente l’onere motivazionale, senza alcun ulteriore obbligo di allegazione all’atto impositivo.

1.7. Va parimenti disattesa la doglianza circa la mancata indicazione della base imponibile, in quanto, così come affermato espressamente nella sentenza impugnata, l’avviso di accertamento riportava, oltre agli estremi della sentenza di usucapione, anche i “presupposti di fatto e…(le)… ragioni giuridiche che lo…(avevano)… determinato”.

1.8. La doglianza risulta dunque inammissibilmente formulata senza il rispetto dell’onere di specificità del ricorso per cassazione, giacchè il ricorrente non ha trascritto, nè allegato, al ricorso l’atto impugnato al fine di consentire alla Corte di verificare il giudizio espresso dal Giudice d’appello sull’idoneità e congruità probatoria dell’atto impositivo.

1.9. Infine, quanto alla pretesa mancata applicazione del criterio di calcolo della base imponibile relativamente al valore venale in comune commercio dell’immobile di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 2, va in ogni caso confermato anche in tale sede l’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. nn. 5749/2018, 7224/2003) secondo cui, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, art. 8, nota 2 bis, i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà o di diritti reali di godimento su beni immobili sono soggetti all’imposta di registro in virtù della medesima tariffa, art. 1, relativo agli atti traslativi della proprietà, al che deriva che la base imponibile deve essere determinata in base alle regole stabilite per detti atti.

1.10. Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 23, convertito, con modificazioni, nella L. 27 aprile 1989, n. 154, inserendo la nota II bis al D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, prima parte, art. 8, ha infatti assoggettato all’aliquota dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso la registrazione della sentenza dichiarativa dell’acquisto della proprietà per usucapione, come correttamente affermato anche nella sentenza impugnata.

2. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto e il ricorrente, soccombente, va condannato in favore dell’Agenzia controricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata, sulla base del valore della controversia e dell’attività difensiva spiegata, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

 

 

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