Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16662 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 29/07/2011), n.16662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

B.S., residente ad (OMISSIS), rappresentato e difeso,

giusta delega a margine del controricorso, dagli Avv. Titolo Antonio

e Felice Russillo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cipro, 77,

presso lo studio dell’Avv. Gerardo Russillo;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 200/48/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli – Sezione n. 48, in data 24/11/2005, depositata

il 17 febbraio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 19

maggio 2011 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. GAETA Pietro, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente in epigrafe indicato impugnava in sede giurisdizionale la cartella di pagamento, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis con la quale veniva richiesto del pagamento dell’importo dell’IVA per l’anno 1998, in relazione a due fatture, regolarmente emesse, registrate ed esposte in dichiarazione, afferenti prestazioni rese al Comune di Terzino, ma non pagate.

L’adita CTP di Napoli, accoglieva il ricorso, ed i Giudici di Secondo Grado, pronunciando sull’appello dell’Agenzia Entrate, lo rigettavano, confermando la decisione di prime cure.

In particolare, i Giudici di merito, hanno ritenuto corretto il comportamento del contribuente ed infondata la pretesa fiscale, richiamando il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 5 alla cui stregua l’imposta, ove l’operazione coinvolga, fra l’altro, enti pubblici territoriali, diviene esigibile all’atto del pagamento, nel caso pacificamente non avvenuto.

Con ricorso notificato il 13 luglio 2006, l’Agenzia Entrate, sulla base di due mezzi, ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.

L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha partecipato al giudizio di appello. Infatti, il giudizio di secondo grado, al cui esito è stata emessa la decisione impugnata, si è svolto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Napoli (OMISSIS), che è l’unica controparte contemplata in sentenza, e non anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto estraneo a detto giudizio.

Risultando la sentenza di appello emessa in data 17.02.2006 nei soli confronti della predetta Agenzia delle Entrate, e, d’altronde, essendo stato il ricorso proposto con atto notificato il 13 luglio 2006, cioè successivamente alla data dell’1.01.2001, a partire dalla quale trova applicazione la riforma ordinamentale di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999 ed i principi giurisprudenziali alla relativa stregua fissati (Cass. n. 15643/2004, n. 3116/2006, n. 3118/2006), è consequenziale, che il Ministero difetti di legittimazione attiva, stante che nel giudizio di Cassazione hanno titolo a partecipare le parti, contemplate nella decisione impugnata.

Con il primo motivo l’impugnata sentenza, viene censurata per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26.

Sostiene parte ricorrente che il contribuente, onde evitare l’immediato esercizio della pretesa fiscale, avrebbe dovuto curare gli adempimenti contabili previsti dall’art. 26 citato, regolarizzando l’operazione, con le opportune annotazioni. La ratio dell’impugnata decisione, essenzialmente basata sul disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 5 non viene aggredita.

Rileva il Collegio che i Giudici di Secondo Grado hanno rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato la decisione di primo, richiamando il disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 5 alla cui stregua, trattandosi di prestazione di servizi, resa ad un ente pubblico (Comune di Terzigno), l’imposta non era immediatamente dovuta, divenendo esigibile solo al momento del pagamento effettivo degli importi fatturati.

A fronte di tale argomentazione, utilizzata dai Giudici di appello per confermare la decisione di primo grado, il mezzo si limita a dedurre la legittimità dell’operato dell’Ufficio nel pretendere l’immediato pagamento dell’imposta, a prescindere dal mancato pagamento delle fatture da parte del Comune di Terzigno, a motivo della mancata attivazione della procedura di variazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26 mentre nessuna critica rivolge alla predetta ratio decidendi, essenzialmente basata sull’inesigibilità dell’imposta per effetto della specifica previsione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 5.

Il mezzo è, pertanto, a ritenersi inammissibile (Cass. n. 21490/2005, n. 7046/2001, n. 9995/1998), per mancanza di riferibilità al decisum, in quanto, la prospettata doglianza è, di per sè, inidonea a determinare una diversa decisione, per l’assorbente rilievo che l’impugnata sentenza risulta basata su una ratio decidendi, preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione di merito, che non risulta aggredita dal ricorso in esame.

Peraltro, la decisione risulterebbe, comunque, in linea con il disposto di legge applicabile ratione temporis, stante che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 5 come modificato, con effetto dall’01.01.1998, dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, art. 1, comma 3 del espressamente prevede, nel caso le prestazioni di servizi riguardino determinate categorie di soggetti, fra i quali gli “Enti pubblici territoriali”, che “l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi”.

Il secondo motivo, con il quale si prospetta omessa od insufficiente motivazione su punto decisivo, risulta inammissibile per mancanza di riferibilità, in conferenza e genericità.

Rileva, infatti, il Collegio che la censura non investe criticamente l’impugnata decisione, bensì, verosimilmente, per errore nell’assemblamento delle pagine del ricorso, altra vicenda processuale. Con il mezzo in esame, come si evince dal relativo tenore, si propongono censure che riguardano decisione che avrebbe dichiarato l’illegittimità di un avviso di accertamento per difetto di motivazione, mentre, nel caso in esame, si discute della ben diversa questione riguardante l’impugnazione di una cartella di pagamento e l’esigibilità o meno dell’IVA, prescindendo dall’effettivo pagamento delle fatture, nel caso le prestazioni siano rese ad un Comune.

Ciò stante, ritiene la Corte che le prospettate censure non incrinino il tessuto argomentativo dell’impugnata decisione e che, d’altronde, il mezzo sia formulato in spregio al condiviso principio secondo cui il ricorrente “deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo” (Cass. n. 15672/05; 19756/05, n. 20454/2005, SS.UU. 1513/1998) e, quindi, deve indicare specificamente le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, nonchè i vizi logici e giuridici della motivazione(Cass. n. 11462/2004, n. 2090/2004, n. 1170/2004, n. 842/2002).

Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e rigettato il ricorso dell’Agenzia Entrate.

Tenuto conto che sulla questione posta dal ricorso non è ravvisabile un consolidato orientamento giurisprudenziale, le spese del presente giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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