Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16662 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. I, 16/07/2010, (ud. 23/11/2009, dep. 16/07/2010), n.16662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

K.W., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

in calce al ricorso, dagli Avv. Troiano Immacolata e Salvatore

Meleto, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 44;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI BOLOGNA, in persona del Questore pro tempore, e MINISTERO

DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’appello di Bologna depositato il 17

luglio 2007;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Onofrio Fittipaldi.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 6 luglio 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

“Con decreto in data 17 luglio 2007, la Corte d’appello di Bologna, accogliendo il reclamo proposto dall’Avvocatura distrettuale dello Stato per il Ministero dell’interno, ha – in riforma del decreto del Tribunale di Bologna – dichiarato inammissibile il ricorso proposto, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 30 dal cittadino (OMISSIS) K.W. in data 25 settembre 2006 nei confronti del Questore di Bologna.

La Corte d’appello ha rilevato il difetto di legittimazione del Questore di Bologna, al quale era stato notificato, come unico contraddittore, il ricorso introduttivo.

Per la cassazione di tale decreto K.W. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.

L’Amministrazione intimata non ha resistito con controricorso.

Il primo motivo e’ manifestamente infondato.

Poiche’ il procedimento di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 30, comma 6, in tema di opposizione contro il diniego della Questura del permesso di soggiorno per motivi familiari, non va confuso con quello speciale di cui all’art. 13-bis del medesimo decreto legislativo, come novellato con il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, deve escludersi che possa confermarsi l’eccezionale legittimazione sostanziale del prefetto, quale autorita’ “che ha emesso il decreto di espulsione”, che nel caso non vi e’ stato. Quando. come nel caso, si impugna il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, e’ da escludere la legittimazione passiva del Questore, privo di autonoma capacita’ giuridica e personalita’, ed unico legittimato passivo puo’ essere il solo Ministero dell’Interno, soggetto con personalita’ giuridica cui e’ subordinate a organicamente collegato il Questore, che ha emessa l’atto impugnato;

il difetto di legittimazione sostanziale del soggetto al quale e’ stato notificato il ricorso, rende lo stesso inammissibile (Cass., Sez. 1, 26 febbraio 2002, n. 2793; Cass., Sez. 1^, 3 marzo 2004, n. 4302; Cass., Sez. 1^, 8 aprile 2004, n. 6946).

Il secondo motivo e’, del pari, manifestamente infondato. Per un verso, uno dei quesiti con i quali si conclude il motivo (“E’ o no rilerilevabile d’ufficio, da parte del giudice, il difetto di legittimazione passiva di un organo dell’Amministrazione statale, pur ritualmente costituito in giudizio con il ministero dell’Avvocatura dello Stato che non ha avanzato la relativa eccezione ne’ ha indicato altro organo statale come passivamente legittimato?”) non coglie nel segno, perche’ nella specie la carenza di legittimazione passiva, della Questura non e’ stata rilevata d’ufficio dalla Corte d’appello, ma e’ stata dedotta come primo motivo di reclamo dal Ministero dell’interno, rappresentato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;

mentre, d’altra parte, nei consta che la Questura in primo grado sia stata rappresentata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Per l’altro verso, il meccanismo di sanatoria dell’errata identificazione dell’organo legittimato a resistere puo’ ben esplicarsi, oltre che attraverso la costituzione in giudizio dell’Amministrazione passivamente legittimata, mediante la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice di primo grado; non quando, essendo mancata dette costituzione o rinnovazione, l’Amministrazione interessata abbia formulato uno specifico motivo di impugnazione al riguardo (cfr. Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2006, n. 3117). Sussistono i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici, sono condivisi dal Collegio;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta, il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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