Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16661 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 11/06/2021), n.16661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15082/13 R.G., proposto da:

Biasuzzi s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso,

dall’avv.to Michele Pedoja, dall’avv.to Laura Granzotto, e

dall’avv.to Aristide Police, elettivamente domiciliata presso lo

studio legale di quest’ultimo, sito in Roma, Via di Villa Sacchetti

n. 11;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/19/12, della Commissione tributaria

regionale del Veneto, depositata il 17/12/2012, non notificata.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria provinciale di Treviso, con sentenza del 5 ottobre 2010 n. 91/02/2010, accoglieva il ricorso proposto dalla società Biasuzzi s.p.a. contro l’Agenzia delle Entrate, annullando l’avviso di accertamento con il quale si accertava un maggior reddito imponibile pari alla variazione in diminuzione di Euro 139.495,24, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 e 41 bis con maggiore Ires di Euro 46.033,00 e relative sanzioni. La contestazione dell’Ufficio nasceva dalla deduzione di una minusvalenza patrimoniale di partecipazione finanziaria della Biasuzzi s.p.a. nella società partecipata Rosa s.r.l., effettuata con variazione in diminuzione nell’Unico 2005 (per i redditi prodotti nel 2004) contabilizzata nel bilancio societario 2003 di Biasuzzi s.p.a..

2. Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, risulta che la società Biasuzzi s.p.a., aveva “svalutato” nel bilancio di esercizio relativo all’anno 2003, la quota di partecipazione (11% del capitale sociale) nella società Rosa s.r.l. – società avente ad oggetto lo sfruttamento di terreni agricoli a cava e a ghiaia – per un valore inferiore al costo di acquisto (la quota era stata acquistata, nel 2002, al costo di Euro 464.594,30 e portata in bilancio al valore di Euro 139.495,24). Nella nota integrativa al bilancio societario tale svalutazione veniva giustificata in relazione alle trattative in essere per la cessione della quota di partecipazione (poi avvenuta in data 22 dicembre 2004) nel frattempo devalutata del suo valore reale in quanto, con Delib. Regione Veneto 23 ottobre 2003, era stato escluso dall’elenco dei Comuni in cui poteva essere esercitata l’attività estrattiva, proprio il Comune di Rosà in cui cadevano i terreni della società partecipata.

3. L’Agenzia delle entrate proponeva appello avverso la sentenza della commissione provinciale evidenziando che, a decorrere dall’anno 2004, le plusvalenze (artt. 87 e 58 t.u.i.r.) e le minusvalenze (artt. 64 e 101 t.u.i.r.), stante la modifica legislativa di cui al D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (in vigore il 1 gennaio 2004), sono esenti da tassazione e non deducibili, con l’unica eccezione, prevista per il periodo transitorio, delle particolari ipotesi di cui alla L. n. 80 del 2003, art. 4 lett. c) e d) non ricorrenti nella specie.

4. La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva nel merito l’appello dell’Amministrazione finanziaria affermando, tra l’altro, che: “(…) Il fatto che siano state fatte delle valutazioni economiche all’interno del gruppo societario a seguito della Delib. regionale che ha escluso dal piano regionale delle attività di cava i terreni siti nel comune di Rosa”, non possono giustificare una variazione in diminuzione di una perdita che non risulta ancora oggettivamente manifestata a monte della società Rosa Srl nell’anno 2003. Nè può trovare una giustificazione oggettiva dell’offerta revocabile di acquisto delle partecipazioni da parte della società Biasuzzi Cave s.p.a., redatta in data 10/12/2003, ai fini della contabilizzazione della minusvalenza patrimoniale nell’anno 2003, in quanto a tale data la minusvalenza non risulta ancora realizzata solamente presunta. Sotto il profilo fiscale le plusvalenze e minusvalenze patrimoniali assumono rilevanza il momento della loro realizzazione (art. 86 t.u.i.r.). Inoltre, con decorrenza dal 2004, le partecipazioni immobilizzate generano plusvalenze patrimoniali e minusvalenze patrimoniali che non concorrono in aumento o in diminuzione alla determinazione del reddito imponibile (art. 87 t.u.i.r.). Va fatto presente che con il termine realizzazione si deve intendere il momento in cui si manifesta effettivamente l’eventuale plusvalenza minusvalenza che coincide con la data dell’atto di trasferimento della partecipazione. Tale atto risulta posto in essere nel corso dell’anno 2004 con la realizzazione per competenza della minusvalenza sul valore delle partecipazioni oggetto di contenzioso. La minusvalenza derivante dalle partecipazioni immobilizzate non può essere considerata in detrazione dal reddito imponibile in quanto nell’anno 2004 tale costo è fiscalmente indetraibile”.

5. La Biasuzzi s.p.a. ricorre in cassazione affidandosi a quattro motivi.

6. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

7. Il P.G. presenta conclusioni scritte in forma di memoria.

8. La società ricorrente presenta memorie ex art. 380 bis1 cod. proc. civ..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e segnatamente degli artt. 2426,2423 e 2423 bis c.c., nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto non deducibile la minusvalenza patrimoniale dovuta alla svalutazione della quota di partecipazione nella società Rosa s.r.l., sul presupposto, erroneo, di considerare la valutazione della partecipazione in Rosa s.r.l. al costo di acquisto, ai sensi dell’art. 2426 c.c., comma 1, n. 1, ed in base al fatto che dall’ultimo bilancio della società partecipata risultava un utile, mentre la perdita dovuta all’esclusione dell’attività estrattiva dei terreni di proprietà si Rosa s.r.l. non era stata ancora contabilizzata nel bilancio della società partecipata. In particolare, la società ricorrente assume che i secondi giudici non avrebbero tenuto conto dell’art. 2426 c.c., comma 1, disposto n. 4 che, nel fare riferimento all’ultimo bilancio dal quale ricavare il valore della partecipazione, pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto, menziona le rettifiche richieste dai principi di redazione menzionati dagli artt. 2423 e 2423 bis c.c., secondo cui la situazione patrimoniale della società deve essere rappresentata in maniera corretta e veritiera, con la conseguenza che, nel caso di specie, la commissione regionale avrebbe dovuto tener conto della diminuzione di valore della quota di partecipazione dovuta alla Delib. della Regione Veneto che escludeva dai terreni oggetto di estrazione quelli ricadenti nel Comune di Rosà.

2. Col secondo motivo di ricorso la società ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, previgente formulazione, la violazione delle norme civilistiche innanzi richiamate anche sotto il diverso profilo del vizio motivazionale in ordine alle circostanze di fatto, prospettate dalle parti nel corso dei precedenti gradi di giudizio, dalle quali si sarebbe desunta la deducibilità della svalutazione.

3. Con il terzo motivo deduce nuovamente il vizio motivazionale della sentenza impugnata, in ordine alle ulteriori circostanze di fatto dedotte nel corso dei precedenti gradi di giudizio e non tenute in conto dalla CTR, quali il valore reale, al 31.12.2003, del patrimonio netto contabile della società Rosa s.r.l. e del conseguente valore della quota di partecipazione.

4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge e, segnatamente, dell’art. 86 t.u.i.r. nella parte in cui la commissione tributaria regionale ha applicato tale norma ritenendo illegittima l’indicazione della perdita della minusvalenza per l’anno 2004 sul presupposto che essa doveva coincidere con la data dell’atto trasferimento della partecipazione, senza considerare che l’offerta di acquisto della Biasuzzi s.p.a. non era stata considerata nella redazione del bilancio al 31/12/2003.

5. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.

6. La lettura della parte motiva della sentenza impugnata (innanzi riportata per comodità di lettura), chiarisce che la ratio decidendi della decisione si fonda essenzialmente sulla mancata realizzazione della minusvalenza al momento della sua iscrizione a bilancio del 31/12/2003 e, conseguentemente, sull’irrilevanza fiscale, per l’anno 2004, della minusvalenza oggetto di accertamento.

6.1. La sentenza dei giudici regionali, pur muovendo dalle regole civilistiche in materia di contabilizzazione delle immobilizzazioni finanziarie (artt. 2426 e 2426 bis c.c.) secondo cui le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e collegate, sono valutate in base al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori, o in base all’importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato dalla società cui le partecipazioni appartengono – ha ritenuto fondato l’appello dell’Agenzia delle entrate sulla base delle seguenti considerazioni: 1) poichè per l’anno 2003 il bilancio della società Rosa s.r.l. era in attivo “la partecipazione doveva essere considerata al valore di acquisto anche per la società Biasuzzi s.p.a. quale detentrice della stessa”; 2) le valutazioni economiche fatte dal gruppo in seguito alla delibera regionale del 2003 che aveva escluso l’attività di cava per i terreni della società Rosa s.r.l., non sono idonee a giustificare una variazione in diminuzione e ciò in quanto, sotto il profilo fiscale, le plusvalenze e le minusvalenze assumono rilevanza al momento della loro realizzazione (cioè dal momento in cui si manifesta l’eventuale plusvalenza o minusvalenza che coincide con l’atto di trasferimento delle partecipazioni, nella specie avvenuta nell’anno 2004), sicchè alcuna rilevanza fiscale poteva riconoscersi ad una minusvalenza non realizzata; 3) vieppiù, con decorrenza dal 2004, le immobilizzazioni finanziarie non concorrono alla formazione del reddito imponibile (artt. 87 e 101 t.u.i.r.) sicchè l’atto di trasferimento della partecipazione, avvenuto nel corso dell’anno 2004, è stato posto in essere in un anno in cui tale costo è divenuto fiscalmente indetraibile.

7. Ritiene il collegio che il ragionamento dei secondi giudici circa l’irrilevanza fiscale della minusvalenza non realizzata e portata in diminuzione nell’anno 2004 è corretto.

8. Ed invero, trattandosi di controversia tributaria, la questione civilistica posta col primo motivo di ricorso e ribadita nella memoria depositata ex art. 380 bis c.p.c. riguardante la correttezza dei criteri applicati dalla società Biasuzzi s.p.a. per la valutazione dell’immobilizzazione in bilancio, è del tutto irrilevante rispetto al ragionamento dei giudici di appello circa il momento di realizzazione della minusvalenza per il calcolo del reddito di impresa ai fini Ires. Che la Biasuzzi abbia operato la svalutazione dell’immobilizzazione in conformità dei criteri di valutazione dettati dal codice civile di cui all’art. 2426 c.c., comma 1, n. 4 – secondo cui per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate, il criterio di valutazione è dato, anzichè da quello indicato al n. 1) della normativa in esame (costo di acquisto o in base all’importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato dalla società cui le partecipazioni appartengono), dall’importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'”ultimo bilancio” delle medesime imprese, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richiesti dai principi di redazione del bilancio consolidato nonchè quelle necessarie per il rispetto dei principi artt. 2423 e 2423 bis c.c. – non incide sulla verifica del momento di (realizzazione realizzazione della minusvalenza e, quindi, sulla rilevanza fiscale della stessa. Ed infatti, posto che l’avviso di accertamento concerne il modello unico 2005, relativo all’IRES dovuta per l’anno 2004, per la rilevanza fiscale dell’immobilizzazione finanziaria oggetto di controversia, occorre – come rettamente affermato dalla CTR considerare il tempo della realizzazione della minusvalenza.

11. All’uopo, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, comma 1, vigente ratione temporis (attuale art. 101 t.u.i.r) dispone che “Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nell’art. 53, comma 1 concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni”. Pertanto, la “realizzazione” delle plusvalenze (e delle minusvalenze come nel caso in esame), anche relative alle immobilizzazioni finanziarie, può avvenire o con la cessione a titolo oneroso oppure attraverso il risarcimento (Sez. 5, Sentenza, n. 32411 del 14/12/2018, in motivazione).

12. Nella specie, poichè la cessione a titolo oneroso della partecipazione societaria in Rosa s.r.l., è avvenuta nel corso dell’anno 2004, è in tale anno – e non nell’anno 2003 – che si è acclarata con certezza l’esistenza e l’entità della perdita di valore della partecipazione sulla quale operare l’eventuale deduzione.

13. A tal fine non rileva – come assume la ricorrente l’adozione del Piano regionale delle attività di cava o l’offerta irrevocabile di acquisto della quota di partecipazione da parte di altra società, atti entrambi perfezionatisi nell’anno 2003, proprio in quanto la realizzazione della minusvalenza della partecipazione societaria si è realizzata con l’atto di cessione della quota di partecipazione, avvenuta nell’anno 2004.

14. In tale anno, per giunta, è intervenuta la riforma legislativa (D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) in tema di svalutazione di partecipazioni entrata in vigore dal 1 gennaio 2004 – cd. regime PEX (“Participation exemption”), D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 87 – riforma che ha sancito l’irrilevanza fiscale delle minusvalenze e delle plusvalenze stabilendo che non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento.

15. Il ricorso va, dunque, rigettato avendo la CTR fatto retta applicazione dei principi e delle leggi in materia.

16. I motivi secondo e terzo, con i quali la società ricorrente denuncia il vizio motivazionale della sentenza impugnata, sono inammissibili in quanto oggetto di impugnazione è una sentenza pubblicata in epoca successiva al 12 settembre 2012, data dalla quale è entrato in vigore dell’art. 360 c.p.c., nuovo testo n. 5 che consente l’impugnazione per la diversa ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Per mera completezza si evidenzia, altresì, l’inammissibilità delle relative censure in quanto introducono surrettiziamente la valutazione di elementi di merito, insindacabili in questa sede.

17. Le spese di giudizio, per il principio della soccombenza si pongono a carico della società ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la Biasuzzi s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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