Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16661 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/08/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21015-2014 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CF (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui Uffici ope legis domicilia in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

C.P.I. (CF (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio degli Avvocati MARIO

STELLA RICHTER e SARA PICCOLI, che la rappresentano e difendono come

da procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3282 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, emessa il

06/05/2014, depositata il 19/05/2014, in causa n. 978/2010 rgacc;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato ETTORE FIGLIOLIA;

udito l’Avvocato MARIO STELLA RICHTER;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

DE RENZIS LUISA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La domanda di condanna al pagamento della giusta remunerazione per la frequenza di scuole universitarie di specializzazione in medicina od al risarcimento del danno da omesso adeguamento dello Stato Italiano alla relativa normativa comunitaria, proposta da C.P.I. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altre articolazioni dello Stato italiano (nella specie: i Ministeri della Salute e delle Politiche Sociali, dell’Economia e delle Finanze, dell’Istruzione), è stata infine accolta in parte dalla corte di appello di Roma, che, in riforma del rigetto in primo grado per ritenuta maturazione della prescrizione quinquennale, ha condannato la sola Presidenza al pagamento della somma di Euro 26.855,76, oltre interessi dalla data domanda al saldo, col favore delle spese di lite del solo grado di appello.

2.- La Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede oggi, affidandosi ad un motivo e con ricorso notificato il 28.7.14, la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 19.5.14 col n. 3282 e notificata il 28.5.14; resiste con controricorso, illustrato pure da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. e notificato anche alle altre controparti pubbliche (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, quale successore del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nonchè il Ministero dell’Economia e delle Finanze; ai quali peraltro non consta essere stato notificato il ricorso), l’intimata C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Parte ricorrente si duole:

– col primo motivo, di “violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2947 c.c.; art. 20, paragrafi 1 e 2 e art. 288, comma 3 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: deducendo che il termine prescrizionale applicabile sarebbe quinquennale e non decennale;

– col secondo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: argomentando che il giorno a partire dal quale il diritto poteva essere fatto valere non si identifica con la L. n. 370 del 1999, ma in tempo molto anteriore;

– col terzo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: sostenendo che non sarebbe stata fornita la prova della sussistenza delle condizioni per il diritto alla remunerazione, tra cui il mancato svolgimento di altra attività remunerata;

– col quarto motivo, di “violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: contestando, in particolare, l’utilizzazione del parametro di cui alla L. n. 370 del 1999 per la liquidazione del danno.

4.- La controricorrente, dal canto suo, ripercorsi i fatti processuali, in via preliminare deduce l’inammissibilità del ricorso “ai sensi dell’art. 346 c.p.c.”, facendo leva sulla contumacia della controparte in secondo grado e comunque invocando, anche agli effetti dell’art. 360-bis c.p.c., la conformità della gravata sentenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che analiticamente ricorda in riferimento a ciascuno dei motivi.

5.- Su tutte le problematiche coinvolte dai ricorsi oggi in esame la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di consolidarsi a partire dalle sentenze nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 17 maggio 2011 (cui sono seguite, tra le altre e negli stessi sensi: dell’anno 2011: 16394, 17868, 21497, 21498, 21499, 21500, 21501, 21973, 23270, 23272, 23275, 23276, 23296, 23297, 23298, 23558, 23560, 23564, 23565, 23566, 23567, 23568, 23569, 23576, 23577, 23578, 23579, 23580, 23581, 23582, 23729, 23730, 23731, 23732, 23733, 23734, 23735, 23738, 23764, 23999, 24019, 24020, 24086, 24087, 24088, 24091, 24092, 24093, 24094, 24813, 24815, 24816, 24817, 24818, 24819, 24820, 24821, 24822, 25992, 25993, 25994, 26701, 26702; dell’anno 2012: 1182, 1850, 1917, 3972, 3973, 4240, 4241, 4537, 4538, 4539, 5064, 5065, 5533, 5640, 5642, 6911, 7257, 7282, 8403, 10298, 21003, 21006, 21072, 21073, 21074, 21075, 21076, 21077, 21719, 21720, 21721, 21722, 22034, 22035, 22036, 22037, 22038, 22040, 22041, 22042, 22709, 22875, 22876, 23929; dell’anno 2013: 238, 586, 587, 1156, 1157, 1330, 1331, 1588, 1589, 1591, 1864, 3217, 3218, 3219, 3220, 3279, 8578, 8579, 8580, 11941, 12654, 12655, 14062, 14494, 15197, 15198, 15199, 15205, 16104, 17066 a 17074, 17454 a 17457, 19479, 19910, 19884, 20033, 21136, 21367 e 21368; dell’anno 2014, tra le altre: 307, 1064, 1143, 2686, 2687, 2688, 2689, 2693, 2785, 2786, 2787, 2788, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3867, 3868, 3869, 3872, 4994, 4996, 5275, 5276, 5277, 5278, 5445, 6246, 7475, 8508, 8863, 13760, 14379, 14380, 15751, 15891, 16798, 18020, 18021, 18104, 18220, 19330, 19441, 19442, 19704, 19837, 19861, 21067, 21967, 22094, 22095, 22097, 22480, 22521, 22591, 23520, 23521, 23634, 23635, 23636, 23637, 23638, 23639, 26631; dell’anno 2015: 827, 828, 829, 830, 831, 832, 2708, 2466, 2737, 2738, 2739, 2740, 5134, 5230, 5927, 6028, 6029, 6030, 6031, 6469, 6470, 6471, 6472, 6473, 6885, 6886, 9137, 9256,9257, 9911, 9912, 9913, 9914, 9915, 10120, 10518, 10519, 10547, 10763, 11298, 12656, 14375, 14376, 15198, 15605, 16086, 19537, 21939, 23211, 24075; dell’anno 2016: 765, 2128, 2591, 3528, 8032, 8939, 9500, 10029; con statuizione ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1, Cass., ord. 20 marzo 2014, n. 6066).

6.- Il primo ed il secondo motivo, congiuntamente considerati per la loro stretta connessione, non possono trovare accoglimento: poichè il ricorso non offre argomenti nuovi, ma solo ripropone quelli già affrontati e superati dall’appena richiamato consolidato orientamento, quest’ultimo va integralmente confermato, con riaffermazione sia della natura contrattuale della responsabilità dello Stato per omesso adeguamento alla normativa comunitaria, sia della conseguente durata decennale del relativo termine prescrizionale, sia dell’individuazione del dies a quo nella data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370.

7.- Risultano cosi irrilevanti le disposizioni e interpretazioni successive, tra cui la sopravvenuta norma di cui alla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43, – secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell’art. 2947 c.c. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato – in quanto norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore e cioè al 1 gennaio 2012 (Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1850).

8.- Anche il terzo motivo è infondato: nelle controversie per il danno da imperfetto recepimento delle direttive comunitarie sulle scuole di specializzazione mediche, l’attore deve solo provare di avere frequentato un corso di specializzazione con immatricolazione in anni anteriori al 1991/1992 che rientra tra quelli compresi negli elenchi delle direttive, senza essere stato remunerato; spetta invece, siccome inadempiente alla relativa obbligazione ex lege di assicurare le modalità di svolgimento di detti corsi secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria in condizioni tali da fare acquisire ai frequentanti il diritto all’adeguata remunerazione, allo Stato convenuto di provare che quegli abbia svolto contemporaneamente altre attività remunerate e vi sia quindi un aliunde perceptum da detrarsi dall’importo del danno (specificamente, tra le molte: Cass. 11 novembre 2011, n. 23577; Cass. 27 gennaio 2012, n. 11832; Cass. 14 febbraio 2014, n. 3440; Cass., ord. 14 maggio 2015, n. 9914).

9.- Infine, neppure il quarto motivo merita accoglimento: con richiamo, in particolare, alle ampie argomentazioni già sviluppate in Cass. 11 novembre 2011, n. 23558 (riprese, tra le molte altre, da: Cass. 13 marzo 2012, n. 3972; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3279; Cass., ord. 14 maggio 2015, n. 9914), si deve qui riaffermare il principio, ivi raggiunto ed al quale ritiene il Collegio necessario assicurare continuità, per il quale il peculiare diritto (para-)risarcitorio in capo a colui che ha patito le conseguenze del mancato retepimento delle direttive comunitarie in materia di scuole di specializzazione comporta necessariamente una successiva quantificazione equitativa, la quale ha quale idoneo parametro – anche per garantire una sostanziale parità di trattamento con situazioni analoghe – le indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370, con cui lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano potute verificare le condizioni fattuali idonee a dare luogo all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, e che non risultavano considerate dal D.Lgs. del 1991.

10.- Pertanto, del tutto corretta è la determinazione della sorta capitale del quantum in riferimento al parametro suddetto, mentre bene è stato applicato il principio anche nella parte in cui esclude la natura di debito di valore a partire dalla monetizzazione avutasi con la detta legge del 1999 e, quindi, riconosce i soli interessi al tasso legale a partire dalla prima costituzione in mora, la quale, in difetto di altre allegazioni e prove, normalmente si identifica con la stessa proposizione della domanda in primo grado.

11.- Infondati tutti i motivi, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese.

12.- Non può infine trovare applicazione, essendo esente dal suo versamento fin dall’inizio la ricorrente, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato peri gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso da loro proposto, a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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