Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16660 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 29/07/2011), n.16660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

COOPERATIVA CONSUMO AVERSANO CARNI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 137/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 30/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 30 giugno 2005 la CTR della Campania ha rigettato l’appello proposti dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della Cooperativa di Consumo AVERSANA CARNI, confermando l’annullamento dell’avviso di rettifica per IVA 1994. Ha motivato la decisione con le seguenti considerazioni:

“Va rilevato che neanche in questa sede è stato prodotto il processo verbale di rettifica. Ritiene il Collegio che alcuna prova idonea ha fornito l’Ufficio sui motivi della rettifica effettuata ed in particolare della asserita omessa contabilizzazione di operazioni attive e passive”.

Il 29 settembre 2006 hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’AGENZIA delle ENTRATE e il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE. La contribuente non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:

Il ricorso è manifestamente inammissibile.

1. In primo luogo, va rilevata d’ufficio la carenza di legittimazione processuale dell’altro soggetto rappresentato dall’AVVOCATURA ERARIALE, il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, Che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali.

L’intervento ministeriale in cassazione è dunque inammissibile e il ricorso dell’AVVOCATURA dello STATO va esaminato unicamente riguardo all’agenzia delle entrate, che è la sola a essere legittimamente impugnante. Il ricorso per parte ministeriale non incide concretamente sul presente giudizio, stante la mancata costituzione della contribuente.

2. In secondo luogo, quanto alle due doglianze dell’AGENZIA delle ENTRATE, si osserva che configura un errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, non suscettibile di essere dedotto in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge (secondo motivo) o del vizio di motivazione (primo motivo), denunciare che i giudici di appello hanno erroneamente negato l’esistenza in atti del processo verbale di verifica (Sez. 3, Sentenza n. 14228 del 28/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 10066 del 27/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 11373 del 16/05/2006). Ciò costituisce assorbente ragione d’inammissibilità in relazione all’unica “ratio decidendi” della sentenza di secondo grado.

3. Il ricorso, in sostanza, si risolve nella denuncia di un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulterebbe dagli atti del processo. Quello che è lamentato, è in sintesi, l’omesso esame del documento basilare dell’accertamento, che la sentenza di merito ha negato esser mai stato prodotto, mentre in ricorso se ne deduce il tempestivo deposito. Da qui l’esclusione dell’impugnazione per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3, vertendosi in materia di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

4. All’inammissibilità radicale del ricorso non segue alcuna pronunzia sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che la Cooperativa di Consumo AVERSANA CARNI non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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