Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16660 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 11/06/2021), n.16660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – M. –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovan – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15332-2014 proposto da:

MEREU AUTO 2 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e

difesa dall’Avvocato FRANCESCO FANCELLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2013 della COMM.TRIB.REG. SARDEGNA,

depositata il 10/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Mereu Auto 2 S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento ai fini IRPEF, IVA, IRAP (anno d’imposta 1999) emesso dall’Agenzia delle Entrate;

– la C.T.P. di Nuora accoglieva parzialmente il ricorso della società e rideterminava i ricavi oggetto di accertamento induttivo;

– la C.T.R. Sardegna, con la sentenza n. 7/5/13 del 10/4/2013, respingeva l’appello della società e accoglieva quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, confermando la legittimità dell’atto impositivo;

– avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi;

– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

– la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente, si rileva l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia afferma che il ricorso sarebbe tardivo, in quanto notificato soltanto il 27/5/2014 (come risulta dalla relata di notifica dell’ufficiale giudiziario), mentre la sentenza d’appello era stata pubblicata il 10/4/2013.

Tuttavia, dall’attestazione rilasciata dall’Ufficio N. E.P. presso la Corte d’Appello di Cagliari si evince che la richiesta di notifica è stata ricevuta dall’ufficiale giudiziario in data 26/5/2014 e, cioè, entro il termine (annuale) prescritto dall’art. 327 c.p.c. ratione temporis applicabile, maggiorato dei 46 giorni (allora) previsti per la cd. “sospensione feriale”.

2. Col primo motivo la società ricorrente deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione successiva alla modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla decisione, passata in giudicato, della C.T.P. di Nuoro relativa all’avviso di accertamento per l’anno di imposta 1998, originato dal medesimo p.v.c..

Il motivo è da respingere.

Dal ricorso si evince che la pronuncia della C.T.P. di Nuoro invocata come giudicato esterno è la sentenza n. 88/02/06 del 20/6/2006, favorevole alla società e passata in giudicato in conseguenza dell’omessa impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Non può fondarsi sulla citata decisione un’eccezione di giudicato.

Infatti, poichè il giudicato si è formato nelle more della pubblicazione della decisione di primo grado (pronunciata il 4/7/2007 e pubblicata il 16/1/2008) di questa controversia, la società avrebbe necessariamente dovuto introdurre uno specifico motivo d’appello a riguardo.

L’esistenza del giudicato esterno intervenuto nelle more del giudizio di merito può essere dedotta nel giudizio di legittimità a condizione che esso si sia formato dopo la conclusione del processo di secondo grado, mentre l’eccezione è preclusa – e il motivo d’impugnazione è inammissibile – se il giudicato sia intervenuto nelle more del giudizio d’appello senza tempestiva deduzione in quella sede (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 25401 del 17/12/2015, Rv. 63820501; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21170 del 19/10/2016, Rv. 64147001)

Col motivo d’appello riportato nel ricorso (pag. 20) non si deduce affatto l’avvenuto passaggio in giudicato della citata pronuncia della C.T.P. di Nuoro, essendosi l’appellante limitato a dare atto di una contrastante statuizione del medesimo giudice di primo grado, senza invocare l’autorità della res iudicata (come, peraltro, si evince dall’illustrazione dei motivi di gravame a pag. 13 dell’atto introduttivo).

Inoltre, quand’anche il giudicato esterno si fosse formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non fosse stata eccepita nel corso dello stesso dalla parte interessata, questa avrebbe dovuto impugnare la sentenza di appello, pronunciata in difformità da tale giudicato, col ricorso per revocazione e non con quello per cassazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 21493 del 20/10/2010, Rv. 614451-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22506 del 04/11/2015, Rv. 637074-01).

La sentenza n. 88/02/06 del 20/6/2006 della C.T.P. di Nuoro può, dunque, rilevare esclusivamente come fatto pretermesso nella motivazione del giudice d’appello: in proposito si osserva, però, che le circostanze che, sulla scorta di detta detta pronuncia, si assumono come decisive – cioè, i presupposti per l’accertamento induttivo e il metodo per la rideterminazione dei ricavi prodotti – sono state oggetto di specifiche statuizioni nella decisione qui impugnata, sicchè non è configurabile il vizio indicato in rubrica.

3. Col secondo motivo si deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), per avere la C.T.R. reputato legittimo l’accertamento compiuto, pur in mancanza dei presupposti normativi che lo giustificassero; sostiene la ricorrente che gli scoperti del conto cassa (assunti quali elementi idonei a dimostrare l’inattendibilità della contabilità e la sussistenza di ricavi non dichiarati, atteso che il prolungato saldo negativo per rilevanti importi era significativo di uscite superiori alle disponibilità) erano stati giustificati da una difettosa annotazione nel conto di assegni post-datati rilasciati dalla clientela, sicchè l’esistenza di attività non dichiarate non era desumibile in base a presunzioni gravi, precise e concordanti.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

La sentenza impugnata, così come quella relativa all’anno di imposta 1998 (la quale, sebbene richiamata dalla ricorrente al fine di sostenere che non vi erano attività ulteriori, riscontra il disordine contabile), dà atto dell’inattendibilità delle scritture contabili, spiegando che i saldi negativi di cassa non potevano ritenersi giustificati da una tardiva e imprecisa annotazione dell’incasso di assegni post-datati, dato che gli stessi riguardavano “importi e periodi rilevanti… (con) un massimo scoperto raggiunto dal conto cassa pari a L. 556.566.453”.

Si deve respingere, dunque, la censura che vorrebbe, da un lato, considerare insussistente il presupposto dell’inattendibilità della contabilità desunta dalla C.T.R. in base ad un unico, ma preciso e grave, elemento presuntivo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22184 del 14/10/2020, Rv. 659300-01) e, dall’altro, inammissibilmente, sottoporre a questa Corte di legittimità una rivalutazione delle circostanze di fatto che la contribuente aveva dedotto per giustificare le scoperture del conto cassa.

4. Col terzo motivo la ricorrente lamenta (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione successiva alla modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla incongruenza del metodo di determinazione induttiva dei maggiori ricavi impiegato dall’Ufficio e confermato dalla decisione della C.T.R., sebbene la C.T.P. di Nuoro con la sentenza n. 88/02/06 del 20/6/2006 avesse riconosciuto l’invalidità della ricostruzione effettuata.

La censura – che, parzialmente, ricalca il contenuto dei motivi già esaminati – non merita accoglimento, sia perchè le circostanze desumibili dalla sentenza individuata come fatto storico decisivo sono state considerate dalla C.T.R. (come già esposto in relazione al primo motivo), sia perchè lamenta apoditticamente l’erroneità e l’illegittimità della rideterminazione dei ricavi senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

5. In conclusione, il ricorso della Mereu Auto 2 S.r.l. va respinto.

Alla decisione fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

 

 

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