Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16660 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/08/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15204-2014 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CF (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui Uffici ope legis domicilia in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

P.A. (CF (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE LIEGI 28, presso lo studio dell’Avvocato PIERALLINI LAURA, che

lo rappresenta e difende come da procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2114 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, emessa il

21/03/2014, depositata il 31/03/2014, in causa n. 2413/2010 rgacc;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato ETTORE FIGLIOLIA;

udito l’Avvocato PIERALLINI LAURA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

DE RENZIS LAURA, che ha concluso per la declaratoria di estinzione

per intervenuta rinunzia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- La domanda di condanna al pagamento della giusta remunerazione per la frequenza di scuole universitarie di specializzazione in medicina od al risarcimento del danno da omesso adeguamento dello Stato italiano alla relativa normativa comunitaria, proposta da P.A. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altre articolazioni dello Stato italiano (nella specie: Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione), è stata infine accolta in parte dalla corte di appello di Roma, che, in riforma del rigetto in primo grado per ritenuta prescrizione quinquennale, ha condannato la sola Presidenza al pagamento di Euro 26.855,76 in favore del P., oltre interessi dalla domanda al saldo, compensate le spese di lite.

2.- La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto, affidandosi ad un motivo e con ricorso notificato il 6-7.6.14, la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 31.3.14 col n. 2114 e non notificata; ha resistito con controricorso l’intimato, che ha pure documentato Intervenuta correzione di errore materiale nella gravata sentenza, mediante sostituzione della data di inizio del giudizio di primo grado, ivi indicata come “14.4.10”, con quella “20.9.07”, a seguito di provvedimento del 26.9.14 della corte di appello di Roma.

3.- All’udienza di discussione l’Avvocatura erariale ha dichiarato di rinunziare ed il difensore della controparte, presente in aula, ha accettato la rinunzia, comunque dichiarando di non avere interesse ad una pronunzia sulle spese.

4.- Tanto consente di tralasciare l’esame dell’unico motivo di ricorso (di “violazione falsa applicazione L. n. 370 del 1999, art. 11; violazione artt. 2043 e 2946 c.c.; violazione direttive CEE 8276, 362-75 e 262-75; art. 360 c.p.c., n. 3”: con cui la Presidenza del Consiglio contesta la ritenuta non maturazione del termine prescrizionale decennale decorrente dal 27.10.99, per non avere tenuto conto della data di instaurazione del giudizio in primo grado, indicata dalla stessa gravata sentenza nel 14.4.10) e di pronunziare con ordinanza – attesa la ritualità della rinunzia, siccome formulata dall’Avvocatura erariale e quindi da chi è istituzionalmente munito dei relativi poteri – l’estinzione ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e segg..

5.- La dichiarazione del difensore del controricorrente, che non è però munito di procura speciale per accettare la rinunzia (come richiederebbe l’art. 391 c.p.c., u.c., al fine di elidere in radice la necessità di una pronuncia sulle stesse), di integrale soddisfacimento delle ragioni del suo assistito integra comunque un giusto motivo di totale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza

Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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