Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16660 del 03/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16660 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 15591-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULII, NICOLA VALENTE, giusta
procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
CULICETTO PIETRINA in qualità di erede di Vita Pietrina;

– intimata –

Data pubblicazione: 03/07/2013

avverso la sentenza n. 710/2010 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 15.4.2010, depositata il 07/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti.

PATRONE che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 15591 sez. ML – ud. 04-04-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

n. 15591/2011 Inps c. Culicetto Pietrina (erede di Vita Pietrina)
Oggetto: trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia

ORDINANZA
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1. Pietrina Vita ha adito il giudice del lavoro di Barcellona P.G. per ottenere la trasformazione della pensione di invalidità, di cui godeva in base alla normativa precedente a quella

della legge n. 222/84, in pensione di vecchiaia, ai sensi della detta legge n. 222/84, art. 1,
comma 10;
2. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda con sentenza che è stata confermata dalla
Corte di appello di Messina, che ha ritenuto sussistente il diritto al mutamento della pensione
di invalidità in pensione di vecchiaia, nel concorso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, in assenza nell’ordinamento previdenziale di un principio ostativo in tal senso. Ha precisato che i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto (non della misura) della pensione. Ha ritenuto, poi,
sussistente l’interesse al riconoscimento di una prestazione, come la pensione di vecchiaia,
che possa essere ritenuta dalla parte più favorevole rispetto alla pensione di invalidità, essendo garantito un importo della pensione di vecchiaia non inferiore a quello della pensione di
invalidità in godimento;
3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi a un unico motivo.
L’intimata non si è costituita;
4. Con l’unico motivo si denuncia violazione degli artt. 10 r.d.l. n. 636 del 1939, convertito
nella legge n. 1272 del 1939, 1 commi 6 e 10 della legge n. 222/84, 8 della legge n. 638/83,
60 r.d.l. n. 1827 del 1935, 9 r.d.l. n. 636/1939, 2 della legge n. 218/52, 1, 2, 5 e 6 del d.lgs. n.
503/92, relativamente alla statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto i periodi di godimento della pensione di invalidità utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia;
5. Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato, poiché questa Corte ha già ripetutamente affermato che “la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia
al compimento dell’età pensionabile è possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo, non potendo essere utilizzato, ai fini di incrementare
l’anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione di invalidità (cfr. ex plurimis
Cass. n. 29015/2011, Cass. n. 3855/2011, Cass. n. 24772/2009, Cass. n. 21292/2009, Cass. n.
18580/2008);

1

• 6. Che ove si condivida il testé formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di

consiglio ai sensi dell’art. 375 codice procedura civile e dichiarato manifestamente fondato”;
Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che, pertanto,
il ricorso deve essere accolto, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito (art. 384, secondo comma, c.p.c.), non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto dell’originaria domanda;

tandosi di fattispecie alla quale è applicabile ratione temporis l’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo precedente alla innovazione introdotta dall’art. 42, comma 11, d.l. n. 269/2003, conv. in
legge n. 326/2003;

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda di cui al ricorso introduttivo; nulla per le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2013.

Considerato, infine, che non deve provvedersi in ordine alle spese dell’intero giudizio, trat-

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