Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1666 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/01/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13296/2019 R.G. proposto da:

E.A., (C. F. (OMISSIS)), E.F., (C.F.

(OMISSIS)), E.G., (C.F. (OMISSIS)), EI.GI., (C.F.

(OMISSIS)), E.M.P. (C.F. (OMISSIS)),

EI.MA. (C.F. (OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’Avv. CARLO

FUMAROLA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Cristoforo Colombo,

322 presso lo studio dell’Avv. CARMINE GIORDANO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 7217/7/18, depositata il 18 ottobre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 28 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Risulta dalla sentenza impugnata che i contribuenti E.A., E.F., E.G., EI.GI., E.M.P., EI.MA. hanno impugnato l’avviso di accertamento catastale con il quale veniva rettificato, a termini della L. 30 dicembre 2004, art. 1, comma 335, il classamento di quarantuno unità immobiliari site in (OMISSIS), e ricadenti nella microzona (OMISSIS).

La CTP di Roma ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza in data 18 ottobre 2018, ha accolto l’appello dell’Ufficio.

Ha ritenuto il giudice di appello che l’atto di revisione parziale del classamento per microzone è sufficientemente motivato, ove faccia riferimento alle modifiche del contesto urbano in cui è inserita la microzona considerata, modifiche che sono giustificate dal flusso turistico della zona e dalla antichità dell’originario classamento. Ha, inoltre, evidenziato la CTR che non sono state indicate da parte contribuente caratteristiche degli immobili tali da inficiare il nuovo classamento operato dall’Ufficio.

Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a quattro motivi; resiste con controricorso l’Ufficio, il quale ha prodotto anche memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, nella parte in cui la sentenza impugnata ha riconosciuto adeguatamente motivato l’atto di attribuzione della nuova classe agli immobili in oggetto in assenza di specificazione in fatto degli incrementi e dei miglioramenti infrastrutturali posti a fondamento dell’accrescimento della qualità urbana e ambientale del contesto abitativo, nonchè in assenza delle indicazioni delle caratteristiche intrinseche degli immobili.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione in relazione alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, deducendo che gli immobili sono già stati oggetto di precedente nuovo classamento nel 2008 con procedura DOCFA innescata da avviso inviato a termini della L. cit., art. 1, comma 336, il che ha reso ultroneo il nuovo classamento, peraltro fondato su valori antecedenti rispetto a quelli considerati nella DOCFA.

1.3 – Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 339, per avere l’Ufficio erroneamente applicato la media aritmetica semplice dei rapporti di una singola microzona, laddove il riferimento contenuto nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio individua, quali parametri per l’individuazione delle microzone da assoggettare a revisione del classamento lo scostamento oltre il 35% tra il valore risultante dal rapporto tra valore medio di mercato aggiornato della microzona e valore medio catastale e il valore risultante dal medesimo rapporto medio applicato all’insieme delle microzone comunali.

1.4 – Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 331 del 2004, art. 1, comma 336, e del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 8, per non avere l’Ufficio accertato le modifiche intrinseche ed estrinseche dei singoli immobili.

1.5 – Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del primo motivo, posto che è stato adeguatamente illustrato il parametro normativo e le relative argomentazioni difensive.

2 – Il primo motivo è fondato.

2.1 – Questa Corte è ferma nel principio secondo cui ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, “la ragione giustificativa della rettifica del classamento non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339” (Cass. Sez. U., 18 aprile 2016, n. 7665), dovendosi considerare, oltre al fattore posizionale, anche le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui alla D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, comma 7, circostanza che assume valore rilevante in sede di motivazione dell’atto (Cass., Sez. V, 28 novembre 2019, n. 31112).

2.2 – Nè può essere sufficiente il mero richiamo al fattore posizionale, quale l’inserimento in una microzona, atteso il carattere diffuso e indifferenziato di detto procedimento di attribuzione della nuova classe catastale (Cass., Sez. V, 19 novembre 2019, n. 29988; Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 9770; Cass., Sez. VI, 5 novembre 2018, n. 28076; Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 3156), come anche non può essere sufficiente il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento soltanto ai presupposti di legge (Cass., Sez. VI, 21 giugno 2018, n. 16378).

2.3 – Si è, in particolare, affermato che il classamento adottato di ufficio a termini della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, può essere giustificato dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali. In questo caso, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, va adeguatamente motivato in ordine a qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare, tali da incidere sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere ex ante le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. V, 11 settembre 2019, n. 22671; Cass., Sez. V, 17 settembre 2019, n. 23051).

2.4 – Non può, pertanto, ritenersi sufficiente, ai fini del riclassamento, il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura (Cass., Sez. VI, 3 luglio 2013, n. 16643, Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 3156) nè il riferimento alla microzona e alle sue caratteristiche come indistintamente individuate, perchè, se è vero che l’attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona. E’, pertanto, il fattore edilizio che incide sul classamento della singola unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l’anno di costruzione, eccetera), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe (così Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810), nè potendosi sostenere che un classamento “diffuso” non sia assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249).

2.5 – La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che è sufficiente il richiamo agli atti presupposti e che l’incremento del classamento può essere determinato dall’incremento di valore della microzona, non ha fatto corretto uso dei principi enunciati da questa Corte.

3 – Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, e, previo assorbimento degli altri tre motivi (e delle relative eccezioni del controricorrente), la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384 c.p.c., accogliendosi la domanda dei contribuenti. Le spese dei due gradi di merito sono soggette a integrale compensazione, stante l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, come anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso; dichiara compensate le spese dei due gradi del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

 

 

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