Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1666 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 24/01/2020), n.1666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31844-2018 R.G. proposto da:

JULIET SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FABIO SEBASTIANO;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

BRIGIDA MULINELLI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1814/2018 del

TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO, che

chiede che la Corte, riunita in Camera di consiglio, rigetti il

regolamento di competenza proposto della Juliet Spa, con le

conseguenze di legge.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti, illustrato pure con memoria, Juliet s.p.a. insta questa Corte per il regolamento della competenza in relazione all’epigrafata sentenza con la quale il Tribunale di Padova, attinto da C.M. in sede di opposizione al decreto ingiuntivo fattole notificare dall’odierna istante nella sua veste di fideiussore di M.G., ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’opponente in ragione della sua qualità di consumatore, declinandola in favore del Tribunale di Trani, circondario in cui la C. ha la propria residenza.

2. Così pronunciando il giudice a quo ha inteso richiamarsi ai principi fissati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C74/15 ed ha perciò osservato, sul rilievo della ritenuta applicabilità della Dir. CEE 93/13, art. 1, par. 1 e 2, lett. b), anche alla fideiussione stipulata da una persona fisica con un ente creditizio ai fini di garantire un debito di una società commerciale quando tale persona ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società e che spetta quindi al giudice nazionale procedere al relativo accertamento, che nella specie non era stato contestato il fatto che la C. fosse “professoressa di lettere in pensione” e neppure poteva considerarsi provato, in ragione degli allegati vincoli familiari tra la stessa ed il M., la natura di società di famiglia del sodalizio garantito, posto che “l’interesse all’arricchimento della famiglia è scopo di natura privata e non attiene all’attività professionale della C. nè al suo provato e non allegato legame funzionale (giuridico) con la società nel senso indicato dalla Corte”.

3. Al mezzo così proposto, che si vale di un solo motivo di doglianza, ha replicato l’intimata con memoria.

Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte a mente dell’art. 380 – ter c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Attesa preliminarmente l’ammissibilità del mezzo spiegato, va ribadito il convincimento più di recente esternato da questa Corte sulla questione oggetto dell’odierno giudizio, di guisa che va qui nuovamente affermato che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria – all’entità della partecipazione al capitale sociale nonchè all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass., Sez. III, 13/12/2018, n. 32225).

5. Come si è da ultimo ancora osservato (Cass. Sez. VI-III, 31/10/2019, n. 28162) – in relazione ad una fattispecie esattamente speculare a quella qui in esame – il giudice territoriale ha esattamente fondato il proprio giudizio sui ricordati dettami della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, nel fornire, nella sentenza pronunciata il 19 novembre 2005 nella causa C-74/15 Tarcau contro Banca Comercialà Intesa Sanpaolo Romania SA e altri, l’interpretazione – come è ben noto, vincolante per il giudice nazionale – della direttiva 93/13, art. 1, par. 1, e 2, lett. b), ha affermato il principio secondo il quale “tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società”. E ciò sulla scorta della considerazione che ai fini in parola “occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti… si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. E’ dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di “consumatore”, ai sensi della direttiva 93/13, art. 2, lett. b), ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell’ambito delle attività estranee all’esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come “consumatore” ai sensi della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza Costea, C110/14, EU:C:2015:538, punti 22 e 23). Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”.

“La suddetta pronuncia” – si è in tale contesto chiarito – “ha indotto a modificare l’orientamento precedente di questa Suprema Corte, secondo il quale, per determinare la qualità di consumatore, occorreva invece rapportarsi alla natura della obbligazione garantita (v. p. es. Cass. sez. 3, 29 novembre 2011 n. 25212 e Cass. sez. 1, 9 agosto 2016 n. 16827), riconoscendo dunque che il parametro identificativo della qualità di consumatore non si colloca nella obbligazione in sè che il soggetto assume”. Donde perciò la massima in premessa ricordata.

6. Essendosi esattamente uniformato ad essa ed avendo il giudice territoriale, in ragione della potestà di apprezzamento espressamente accordatagli, ritenuto dirimente nel ravvisare la qualità di consumatore in capo alla C. le circostanze relative al suo collocamento a riposo e alla sua pregressa attività lavorativa, nonchè l’assenza di prova di un suo qualsivoglia coinvolgimento nell’attività di impresa dispiegata dal M., la declinatoria dal medesimo pronunciata è immune da errori e non è perciò meritevole della rimeditazione reclamata con l’istanza in trattazione che va perciò respinta con conseguente aggravio di spese.

7. Respinge il ricorso.

8. Le spese seguono la soccombenza. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ove dovuto il raddoppio del contributo, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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