Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1666 del 24/01/2011
Cassazione civile sez. trib., 24/01/2011, (ud. 12/10/2010, dep. 24/01/2011), n.1666
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
COES ITALIA s.r.l.;
– intimata –
avverso la decisione n. 166/1/06 della Commissione tributaria
regionale di Roma, emessa il 24 maggio 2006, depositata il 12 luglio
2006, R.G. 3440/05;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12 ottobre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che in data 20 luglio 2010 è stata depositata relazione che qui si riporta:
Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della società Coes srl, dell’avviso di pagamento D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 60, comma 6, con il quale si contestavano errori materiali e di calcolo derivanti dall’omessa presentazione delle pagine della dichiarazione per l’anno 1992 contenenti i riquadri E (volume di affari) ed F (acquisti) e si procedeva al recupero a tassazione della somma di L. 36.293.000. La società impugnava la cartella di pagamento per la riscossione coattiva degli importi indicati eccependo l’incompetenza territoriale dell’Ufficio, la carenza di motivazione e la mancata integrazione della dichiarazione con i dati rilevabili dalla contabilità esibita in sede di istanza di autotutela;
2. La C.T.P. di Roma ha respinto il ricorso e la C.T.R. ha accolto parzialmente l’appello ritenendo che la situazione tributaria della società fosse ricostruibile sulla base degli elementi in possesso dell’amministrazione finanziaria e che sussistessero i presupposti per la irrogazione della sanzione prevista per la presentazione della dichiarazione con dati incompleti non comportanti evasione d’imposta;
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione di legge per erronea e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28, comma 4 e art. 30, comma 2;
Ritiene che:
1. il ricorso sia manifestamente fondato in quanto, nel vigore del D.P.R. n. 633 del 1972, il contribuente che, pure avendo computato le detrazioni per i mesi di competenza, abbia omesso di computarle nella dichiarazione annuale, perde il diritto alle detrazioni, ai sensi dell’art. 28, comma 4, fermo il suo diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza in applicazione del citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2 (Cass. civ. n. 1823/2001);
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese dell’intero giudizio in relazione alla scarsità di precedenti giurisprudenziali e alla peculiarità del comportamento della contribuente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese processuali dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011