Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1666 del 23/01/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1666 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DE CHIARA CARLO
ORDINANZA
sul ricorso 28922-2015 proposto da:
NIKOLLAj ALBAN, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato MASSIMO PROIETTI;
– ricorrente contro
PREFETTURA DI TERNI;
– intimata avverso l’ordinanza n. 561/2015 del GIUDICE DI PACE di TERNI,
depositata il 14/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE
CHIARA.
Rilevato che:
Data pubblicazione: 23/01/2018
il Giudice di pace di Temi ha respinto il ricorso del sig. Alban Nikollaj,
di nazionalità albanese, avverso il decreto di espulsione n. 140/2015,
emesso nei confronti del medesimo il 23 settembre 2015 ai sensi
dell’art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
il sig. Nikollaj ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di
questa Corte, con ordinanza interlocutoria 12 aprile 2017, n. 9519, ha
disposto il rinnovo della notifica del ricorso al Prefetto intimato nel
suo ufficio (per tutte, Cass. Sez. U. 118/2000);
il ricorrente non ha provveduto a tale adempimento nel termine
assegnato;
Considerato che:
va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 331,
comma secondo, cod. proc. civ.;
in mancanza di attività difensiva della parte intimata non vi è luogo a
provvedere sulle spese processuali;
dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, onde non
trova applicazione l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17,1. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 novembre
2017
censura;