Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16659 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. I, 16/07/2010, (ud. 23/11/2009, dep. 16/07/2010), n.16659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.B., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

in calce al ricorso, dall’Avv. Di Giovanni Loredana, per legge

domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione,

Piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PESCARA, in persona del Prefetto pro

tempore;

– intimata –

avverso il decreto del Giudice di pace di Pescara depositato il 18

aprile 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Onofrio Fittipaldi.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 6 luglio 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

“Con decreto depositato il 18 aprile 2008 il Giudice di pace di Pescara ha dichiarato inammissibile – in quanto presentato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato – il ricorso depositato in cancelleria in data 25 marzo 2008, con il quale N.B. aveva chiesto l’annullamento del decreto di espulsione emesso il 23 gennaio 2008 e notificato in pari data dal Prefetto di Pescara.

Per la cassazione di tale decreto N.B. ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi. L’Amministrazione intimata non ha resistito con controricorso.

Il primo motivo e’ manifestamente fondato.

In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, al termine perentorio di sessanta giorni, previsto del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8 per la proposizione del ricorso all’autorita’ giudiziaria avverso il decreto prefettizio di espulsione, si applica la proroga di diritto della scadenza, se il giorno di scadenza e’ festivo, al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 4 (cfr. Cass. , Sez. 1^, 11 maggio 2001, n. 6547; Cass., Sez. 1^, 4 aprile 2003, n. 5254).

Applicando il suesteso principio di diritto, il ricorso doveva ritenersi tempestivo. Difatti, il sessantesimo giorno dalla notificata del decreto di espulsione, effettuata il 23 gennaio 2008, scadeva il 23 marzo 2003, domenica di Pasqua; e siccome il giorno successivo alla domenica 23 marzo 2008 era festivo, trattandosi del lunedi’ dell’Angelo, il primo giorno seguente non festivo risulta essere quello in cui e’ stato effettuato il deposito del ricorso, ossia martedi’ 25 marzo 2008. Resta assorbito l’esame degli ulteriori motivi. Sussistono i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici, sono condivisi dal Collegio;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e il decreto impugnato cassato;

che la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Pescara, che la decidera’ in persona di diverso giudicante;

che il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Pescara, in persona di diverso giudicante.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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