Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16659 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/08/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11800-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (CF (OMISSIS)),

MINISTERO DELLA SALUTE (CF (OMISSIS)) E UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI

BARI, in persona del rispettivi Ministri e del Rettore pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui Uffici ope legis domiciliano in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrenti –

contro

B.E. (CF (OMISSIS)), D.F. (CF (OMISSIS)),

N.D.M. (CF (OMISSIS)), L.T. (CF (OMISSIS)),

V.A. (CF (OMISSIS)) E M.P. (CF (OMISSIS)), tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO

42, presso lo studio dell’Avvocato ANTONIO CASILLI, che li

rappresenta e difende come da procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 157 della CORTE D’APPELLO DI BARI, emessa il

29/01/2014, depositata il 14/02/2014, in causa n. 1157/2007 rgacc;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato FABRIZIO FEDELI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

DE RENZIS LUISA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e l’Università degli studi di Bari hanno proposto ricorso per cassazione – articolato su di un motivo – nei confronti di B.E., D.F., N.D.M., L.T., V.A. e M.P., avverso la sentenza n. 157 del 9 gennaio 2014 della Corte d’Appello di Bari: con la quale, in totale riforma della sentenza impugnata, è stato accolto parzialmente l’appello proposto dagli odierni resistenti ed il solo Ministero dell’Università è stato condannato al pagamento di somme quale riconoscimento dell’adeguata remunerazione per la frequenza di un corso di specializzazione medica post lauream, dovuta agli odierni resistenti per la tardiva attuazione della normativa comunitaria di cui alle direttive 75/362/CEE (e, per la precisione: in favore della B., di Euro 20.141,82; in favore del D., di Euro 26.855,76; in favore della N., di Euro 33.569,70; in favore del L., di Euro 20.141,82; in favore della V., di Euro 33.569,70; in favore del M., di Euro 26.855,76).

2.- Gli intimati resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Con l’unico motivo di ricorso l’Avvocatura Generale dello Stato denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 303 del 1999, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1; in particolare, l’odierno ricorrente censura la motivazione della Corte territoriale sulla questione della legittimazione passiva, nella parte in cui essa ha disposto che quella sussisteva solo nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, quale articolazione della Amministrazione centrale, mentre non sussisteva nei confronti del Ministero della Salute e dell’Università degli Studi di Bari.

4.- Gli intimati B., D., N., L., V. e M. contestano la censura, ma, in via subordinata, chiedono la rimessione delle parti dinnanzi al Giudice di merito affinchè il giudizio prosegua nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore.

5.- Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero della Salute e dall’Università degli Studi di Bari, le quali non risultano soccombenti, nemmeno potenziali o virtuali, nella gravata sentenza e non hanno quindi il benchè minimo interesse ad impugnarla e a formare il ricorso qui esaminato.

6.- Ciò posto, per l’infondatezza di quest’ultimo è sufficiente richiamare i precedenti di questa Corte, in base alle quali in tema di corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991, il soggetto tenuto al pagamento dell’adeguata remunerazione va individuato nello Stato (e per esso nel Ministero dell’università e della Ricerca scientifica e Tecnologica), alla stregua della previsione della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, in quanto norma introdotta proprio allo scopo di dare attuazione alle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE: ne consegue che è da escludersi in radice, al riguardo, la legittimazione passiva delle Università, presso cui le scuole di specializzazione i medici, aventi diritto alla corresponsione della borsa di studio, hanno frequentato i corsi e conseguito i diplomi”.

7.- La violazione prospettata dall’Avvocatura Generale dello Stato consisterebbe, dunque, nell’individuazione del legittimato passivo della condanna; e, in particolare, ad avviso della ricorrente, “poichè oggetto della presente controversia è l’intempestivo adempimento da parte del legislatore dell’obbligo di risultato contenuto nelle direttive europee e poichè la Presidenza del Consiglio dei Ministri è l’autorità alla quale spetta l’esclusiva titolarità della funzione normativa (Sent. Cons. Stato n.526/2008, Sent. Corte d’Appello di Trieste n. 99/07, Sent. Corte d’Appello di Napoli n. 5299/04), va da sè che l’unico soggetto legittimamente chiamato a stare in giudizio sarebbe stata, per l’appunto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri” (pagina 5 del ricorso).

8.- Il motivo è infondato e merita, pertanto, di essere rigettato: il risultato cui perviene la corte territoriale, sebbene occorra correggerne la motivazione, è infatti conforme a diritto.

9.- A più riprese questa Suprema Corte ha invero affermato che: “in tema di responsabilità dello Stato da mancata attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), l’evocazione in giudizio… di singoli Ministeri non comporta alcuna conseguenza in termini di legittimazione sostanziale, trattandosi di articolazioni del Governo della Repubblica” (Cass. 25 marzo 2015, n. 6029).

10.- Infatti, in tema di responsabilità dello Stato da mancata attuazione di direttive comunitarie (e in particolare come nella specie delle i direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), pur essendo legittimata a stare in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’evocazione (anche) di singoli Ministeri non comporta in ogni caso alcuna conseguenza in termini di legittimazione sostanziale, trattandosi di articolazioni del Governo della Repubblica (v., tra le ultime, Cass., 25 marzo 2015, n. 6029), a fortiori allorquando l’Avvocatura dello Stato – pur ricorrendo i presupposti per l’applicazione della L. n. 260 del 1958, art. 4 – non si avvalga alla prima udienza della facoltà di eccepire l’erroneità dell’identificazione della controparte pubblica provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente titolare del rapporto controverso, restando in tal caso preclusa la possibilità di far valere in seguito l’irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, non ponendosi in senso proprio una questione di difetto di legittimazione passiva, ferma restando la facoltà per il reale destinatario della domanda di intervenire in giudizio e di essere rimesso in termini” (v., da ultimo, Cass. 19 gennaio 2016, n. 765).

11.- Orbene, nel caso di specie, non risultando – anche per come è stato predisposto il ricorso per cassazione – essere stata data puntuale ottemperanza alla L. n. 260 del 1958, art. 4 con l’indicazione tempestiva e completa anche della persona giuridica pubblica correttamente da evocare, bene è stato applicato dalla Corte territoriale il principio ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità ad avviso della quale quali convenuti possono essere individuati (anche) i Ministeri quali articolazioni dell’Amministrazione dello Stato.

12.- In considerazione delle ragioni suesposte il ricorso ferma la riscontrata inammissibilità dell’impugnazione da parte del Ministero della Salute e dell’Università – risulta infondato e va pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti, tra loro in solido, alle spese del giudizio di legittimità in favore delle controparti, anch’esse tra loro in solido per l’evidente identità di interesse in causa.

13.- Per essere peraltro esenti dal versamento originario i ricorrenti, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dallA L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e tra loro in solido, liquidate in Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed oltre CPA ed IVA nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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