Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16658 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/08/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 04618-2014 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CF (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui Uffici ope legis domicilia in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

P.A. (CF (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CONFALONIERI 2, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PARISI, che lo

rappresenta e difende come da procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6938 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, emessa il

10/12/2013, depositata il 20/12/2013, in causa n. 5875/2010 rgacc;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato FABRIZIO FEDELI;

udito l’Avvocato PARISI GIANFRANCO, per delega verbale dell’Avvocato

Pietro Parisi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

DE RENZIS LUISA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La domanda di condanna al pagamento della giusta remunerazione per la frequenza di scuole universitarie di specializzazione in medicina od al risarcimento del danno da omesso adeguamento dello Stato italiano alla relativa normativa comunitaria, proposta da P.A. nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Università degli Studi di Roma (OMISSIS), rigettata dal tribunale di Roma adito in primo grado (con atto di citazione notificato il 7.11.03) per ritenuta prescrizione quinquennale, fu poi accolta dalla corte di appello capitolina, benchè nei confronti della sola Presidenza e per Euro 6.713,94 per ciascuno degli anni di frequenza della scuola (oltre soli interessi dalla notifica della domanda di primo grado), disattesa in rito l’eccezione di non corrispondenza del corso frequentato a quelli riconosciuti dalla normativa comunitaria, perchè qualificata come sollevata da convenuto non munito di passiva legittimazione.

2.- Chiede la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 20.12.13 col n. 6938 e non notificata, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, affidandosi a due motivi con ricorso notificato il 18.2.14; resiste con controricorso, illustrato anche da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- La ricorrente si duole:

– col primo motivo, di “violazione della L. n. 400 del 1988, art. 5; D.Lgs. n. 303 del 1999, art. 3; L. n. 370 del 1999, art. 11; D.Lgs. n. 257 del 1991; violazione artt. 100 e 101 c.p.c., Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”;

– col secondo motivo, di “violazione art. 112 ed art. 342 c.p.c.; violazione e falsa applicazione direttive CEE 82-76, 75-362 75-363; violazione L. n. 370 del 1999, art. 11; violazione D.Lgs. n. 257 del 1991; violazione art. 2043 c.c.; art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.

4.- Il controricorrente, oltre ad eccepire l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, ripercorsi i fatti di causa, ribadisce che unica legittimata e quindi unica titolata a sollevare l’eccezione era la Presidenza del Consiglio e non il Ministero, ma non manca di argomentare per la riconducibilità della specializzazione di Medicina dello Sport a quelle oggetto delle direttive comunitarie.

5.- La preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata: questo, sia pure con la lettura congiunta dell’esposizione del fatto ed almeno del primo motivo, consente di ricavare idonea raffigurazione dello svolgimento del processo ai fini dell’inquadramento della doglianza qui dispiegata, che attiene alla non corrispondenza della scuola di specializzazione in concreto frequentata agli elenchi oggetto delle direttive comunitarie.

6.- Va subito rilevato che il rigetto nei confronti dell’Università, peraltro neppure reso oggetto di impugnazione rituale ad opera di chi vi avrebbe avuto interesse, è comunque corrispondente a diritto, sia pure per differente ordine di ragioni, sicchè sul punto la gravata sentenza va confermata previa correzione della motivazione: per la giurisprudenza di questa Corte, il diritto risarcitorio per inadempimento agli obblighi di trasposizione delle direttive comunitarie sorge nei confronti dello Stato e mai nei confronti delle Università (per tutte: Cass. 17 maggio 2011, n. 10814; Cass. 11 novembre 2011, n. 23576; Cass. sent. n. 2591 del 9/02/2016, Cass. 9 gennaio 2014, n. 307; Cass. n. 1157 del 2013; n. 238 del 2013; nn. 22037, 22036, 22035, 29329, 21720, 21006 del 2012; nn. 24087, 23577, 23558, 17682 del 2011, alle cui motivazioni si fa rinvio).

7.- Quanto poi alla limitazione al solo soggetto ritenuto legittimato del potere di dedurre la non corrispondenza della scuola frequentata a quella oggetto della normativa comunitaria, deve però escludersi che, tra articolazioni dello Stato, possa utilmente venire in considerazione una qualsiasi questione di legittimazione in senso stretto (Cass. 18 giugno 2013, n. 15197; Cass. 2687/14; Cass. 3443/14; Cass. 831/15; Cass. 5230/15; Cass. 6029/15; Cass. 21939/15; Cass. 765/16; Cass. 10087/16), ma solo un onere, per l’Avvocatura erariale, di indicare tempestivamente la persona giuridica pubblica titolare del rapporto dedotto in giudizio e nei cui confronti sollecitare la controparte all’estensione del contraddittorio, previa rimessione in termini, ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4.

8.- Ciò toglie rilevanza allora all’argomento posto dalla corte territoriale a base della sua decisione, di una sorta di riserva della difesa alla sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, una volta che in giudizio sia stata quella circostanza dedotta come materia del contendere da un’articolazione dello Stato da qualificarsi come ormai idoneamente in giudizio, benchè scorrettamente evocatavi, in difetto di attivazione dello specifico meccanismo processuale previsto dalla citata legge speciale.

9.- Pertanto, a prescindere dalla questione sulla compiuta qualificazione della corrispondenza del corso seguito a quelli descritti nelle normative comunitarie inadempiute come eccezione in senso proprio o mera difesa in quanto negazione di un fatto costitutivo del diritto al risarcimento (questione che si lascia pertanto del tutto impregiudicata), la circostanza deve dirsi correttamente inserita nel thema decidendum dall’attività assertiva del soggetto che, in difetto delle attività previste dalla richiamata legge speciale, ha assunto la veste di articolazione dello Stato idoneamente convenuta per la pretesa azionata.

10.- E tanto basta per qualificare erronea la diversa definizione in rito della corte territoriale sulla questione, che è invece intuitivamente dirimente: e ad accogliere quindi i due motivi, tra loro congiuntamente esaminati per l’evidente loro intima connessione.

11.- A tanto consegue la cassazione della gravata sentenza nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con rinvio alla corte territoriale, ma in diversa composizione, affinchè, esclusa l’inammissibilità della difesa dell’odierna ricorrente in punto di non corrispondenza del corso frequentato a quelli previsti dalla normativa comunitaria inadempiuta, valuti nel merito anche tale profilo ai fini della sussistenza o meno del diritto vantato dal P. e provveda pure sulle spese del giudizio di legittimità.

12.- Per essere stato il ricorso accolto e non essendo del resto assoggettata la ricorrente al pagamento del contributo, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte.

– accoglie il ricorso;

– cassa la gravata sentenza e rinvia alla corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 12, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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