Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16658 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 06/07/2017, (ud. 23/05/2017, dep.06/07/2017),  n. 16658

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23139-2015 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE

39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO BOVETTI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA già BANCA DI TRENTO E BOLZANO SPA in persona del

suo procuratore speciale LUIGI FIORI CARONES, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio

dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FABRIZIO BORGA giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 78/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2017 dal Consigliere Dott. OLIVIERI STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.M. conveniva in giudizio Banca di Trento e Bolzano s.p.a. affermandone la responsabilità per i danni subiti da indebita appropriazione di somme di denaro, su conti bancari a lui intestati, ad opera della nuora T.B., al tempo dipendente della predetta banca, la quale gli aveva falsamente prospettato di effettuare un investimento finanziario, rimanendo soccombente in entrambi i gradi di merito.

La Corte d’appello di Trento con sentenza in data 3.3.2015 n. 78 argomentava il rigetto del gravame sulla mancanza di alcuna prova che la T. avesse effettivamente prelevato somme dal “conto corrente” intrattenuto dal D. con la banca in questione, non trovando riscontro tale allegazione nell’estratto conto esibito dall’istituto di credito e non essendo idonea la prova orale richiesta dal danneggiato in quanto del tutto generica quanto al dato cronologico, all’esatta indicazione dell’importo, alla individuazione del conto sul quale la T. avrebbe operato, risultando peraltro esclusa una responsabilità della banca per omessa vigilanza nel caso in cui l’impossessamento della somme fosse avvenuto in assenza di alcuna registrazione bancaria.

La sentenza di appello è stata ritualmente impugnata per cassazione dal D. con un unico motivo illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Resiste con controricorso Intesa San Paolo s.p.a., nella quale è stata fusa per incorporazione Banca di Trento e Bolzano s.p.a.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente censura la sentenza di appello per violazione dell’art. 2049 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando i seguenti errori:

La sentenza penale n. 159/2008 aveva accertato la truffa posta in essere dalla nuora in danno del suocero, essendo stato quest’ultimo indotto dalla prima “a rendergli disponibile l’importo di Lire 200.000.000 per un asserito investimento riservato ai dipendenti”: tanto rendeva sufficiente ravvisare il nesso di collegamento con l’esercizio della mansioni della dipendente bancaria (addetta al servizio gestione privati), essendo quindi irrilevante la circostanza valorizzata dalla Corte territoriale della carenza di prova di un prelievo dal conto corrente intestato al D. o dell’uso di modulistica falsa.

La circostanza della mancanza di annotazioni contabili da parte della dipendente circa l’impiego della somma, che soltanto avrebbero potuto consentire alla banca di esercitare un controllo sull’operato della dipendente, non esimeva l’ente preponente da responsabilità, atteso che lo schema legale dell’art. 2049 c.c., prescindeva dall’accertamento della “culpa in eligendo” od “in vigilando”, trattandosi di responsabilità di tipo oggettivo.

Il motivo è infondato.

Sono noti i consolidati principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di responsabilità indiretta, di natura oggettiva, del preponente per i danni arrecati a terzi dalla condotta illecita del preposto, secondo cui per l’affermazione della responsabilità indiretta del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso ai sensi dell’art. 2049 c.c., è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito stesso ed il rapporto che lega i due soggetti, nel senso che le mansioni o le incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno Non è, quindi, richiesto che tra le mansioni affidate all’autore dell’illecito e l’evento sussista un nesso di causalità, rendendosi irrilevante per l’affermazione della responsabilità del committente/preponente/datore di lavoro: a) tanto la verifica di eventuali profili di colpa omissiva nell’affidamento dell’incarico a soggetto inidoneo, ovvero nella predisposizione di cautele e misure precauzionali volte a prevenire un uso delle competenze affidate arbitrario o contrario al contenuto dell’incarico, o ancora nell’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo della attività svolta dal preposto/dipendente/incaricato; b) quanto la natura dolosa della condotta realizzata dall’autore dell’illecito, essendo preordinata la responsabilità indiretta a porre al riparo i terzi dalle conseguenze dell’illecito per l’affidamento loro ingenerato dalla astratta riferibilità all’ente preponente che si assume il rischio d’impresa- dell’attività del soggetto con il quale vengono in contatto (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 14096 del 13/11/2001; id. Sez. 3, Sentenza n. 18184 del 28/08/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 2089 del 30/01/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 6632 del 12/03/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 29727 del 29/12/2011; id. Sez. L, Sentenza n. 7403 del 25/03/2013; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20924 del 15/10/2015).

Alla stregua dei principi indicati è stato quindi possibile affermare che sussiste la responsabilità ex art. 2049 c.c., verso i terzi, anche nel caso in cui il preponente debba considerarsi egli stesso parte lesa, ed abbia subito un danno, dall’illecito commesso dal preposto (emblematico il caso affrontato da Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20924 del 15/10/2015 concernente l’illecito del dipendente di una compagnia assicurativa, che si era appropriato dei premi versati dai clienti: le somme non erano mai pervenute nella disponibilità della società datrice di lavoro, mentre proprio il fatto dell’avvenuto impossessamento del denaro invece del suo versamento alla banca integrava un illecito verso i terzi e costituiva, al contempo, fonte di responsabilità contrattuale del dipendente verso il datore di lavoro).

Rimane invece esclusa la responsabilità ex art. 2049 c.c. e non può, pertanto, farsi carico al committente delle conseguenze di un fatto posto in essere dal preposto, non durante l’espletamento delle incombenze demandategli e non al fine di adempiere ad esse ma del tutto al di fuori di esse e per soddisfare un bisogno estraneo alle stesse, venendo meno in tal caso il vincolo di occasionalità tra le incombenze e il fatto generatore del danno (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 14096 del 13/11/2001: nella specie il dipendente di una società, oltre ad eseguire presso il cliente i lavori di riparazione elettrica oggetto dell’incarico, su richiesta dello stesso cliente aveva effettuato operazioni di natura edile -del tutto avulse dal contesto dell’incarico e dalle competenze lavorative- cagionando dei danni). La misura della competenza, intesa come limite oggettivo dell’incarico, può dunque essere superata dal dipendente/commesso (ad esempio eccedendo dal limite di valore o dall’ambito territoriale previsto per l’attività affidatagli) e può anche essere violata (laddove il rapporto interno con il preponente preveda un espresso divieto di compiere determinate operazioni), non venendo in questi casi meno il nesso di occasionalità necessaria, potendo il dipendente/preposto anche avere operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta “del tutto estranea” al rapporto di lavoro ovvero al quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze affidategli (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1516 del 24/01/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 1741 del 25/01/2011).

Tanto premesso l’assunto del ricorrente si incentra esclusivamente sul fatto di essere venuto in contatto con un dipendente di una banca con la quale intratteneva rapporti di conto corrente (e sembra anche altre tipologie di conti) che gli propose di investire il denaro, che -secondo la prospettazione attorea, reiterata nell’atto di appello, riprodotto a pag. 7 ss del ricorso – era depositato sul conto corrente intestato al D. presso quella banca e dal quale lo stesso D. l’avrebbe autorizzata a prelevare l’importo di Lire 200.000.000 pari ad Euro 10.3291,38 in una “polizza assicurativa ITASS” consegnandogli poi una copia -rivelatasi falsa- ove la T. figurava come contraente, giustificando tale anomalia sostenendo che in tal modo si conseguiva un risparmio d’imposta in quanto ai dipendenti bancari erano concesse agevolazioni fiscali. Al riguardo occorre, tuttavia, evidenziare come la Corte territoriale abbia, invece, accertato che trattavasi di “polizza riservata ai dipendenti di banca”, con ciò sottointendendo che per usufruire dei maggiori rendimenti concessi ai soli dipendenti di banca, il D. non potesse evidentemente figurare come stipulante.

La Corte d’appello non ha escluso che, nel caso di specie, l’attività svolta dalla T. potesse in via “astrattamente” ipotetica ricondursi nell’ambito delle funzioni alla stessa affidate quale dipendente della banca (cfr. in motivazione pag. 12), ma ha invece ritenuto non provata “in concreto” la riferibilità di detta attività alla banca, in quanto non risultava effettuata dalla T. alcuna operazione bancaria ed in particolare non era stata data prova che la distrazione della somma di denaro rivendicata dal D. fosse stata attuata mediante “prelievo” dal conto corrente a quest’ultimo intestato.

In sostanza il Giudice di appello ha motivato il rigetto della pretesa in quanto “non è dato sapere in quale modo la T. sia venuta in possesso della somma” essendo stato escluso un “prelievo (abusivo od autorizzato) da un deposito intestato al derubato” e dunque “non è emersa alcuna operazione posta in essere dalla T. presso la Banca per la quale lavorava” (in motivazione, pag. 13).

Con tale statuizione il Giudice di appello – pur non contestando la indebita appropriazione delle somme, accertata in sede penale – ha dunque ritenuto che le diverse attività svolte dalla T. e che hanno coinvolto il D. (suggerimento nell’impiego delle somme per un investimento in una polizza assicurativa ITASS; predisposizione e consegna di copia della falsa polizza e di altri documenti contabili inerenti i rendimenti; acquisizione materiale della somma), in difetto di registrazione di movimentazioni bancarie documentate, fossero da ritenere del tutto “estranee” alle competenze di lavoro ad essa affidate dalla banca, ed è quindi venuta a fondare l’accertamento negativo della responsabilità ex art. 2049 c.c., della banca, sull’assenza del nesso di occasionalità necessaria, ossia sulla riconducibilità della condotta della T. all’esercizio di competenze riferibili alla attività lavorativa svolte alle dipendenze della azienda di credito, in tal senso dovendo intendersi l’affermazione del Giudice di appello per cui, in assenza di movimenti bancari registrati, la banca non aveva “alcuna concreta possibilità….nemmeno di sospettare qualcosa”.

La Corte territoriale ha rigettato la pretesa risarcitoria affermando che nella specie difettava la prova di una attività compiuta dalla T. “quale dipendente” della banca e dunque di una attività in concreto, in qualche modo, collegabile alle funzioni od agli incarichi bancari, in quanto a) la polizza ITASS era destinata esclusivamente ai dipendenti bancari e dunque non era collocabile tra i prodotti finanziari offerti ai clienti dalla banca, venendo meno una astratta riferibilità alla banca della “attività di promozione” dell’investimento in tale polizza; b) alcuna operazione od attività di “natura bancaria” era stata eseguita dalla T.; c) non vi era prova che l’appropriazione delle somme fosse stata attuata per mezzo dell’esercizio di competenze svolte dalla T. quale dipendente bancaria.

Tale assunto, costituendo accertamento in fatto, avrebbe dovuto, eventualmente, essere criticato attraverso – e nei limiti consentiti dalla riforma del D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012, il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, e non attraverso la censura di errore di diritto nella interpretazione degli elementi costitutivi della fattispecie normativa astratta delineata dall’art. 2049 c.c..

La Corte territoriale non ha ritenuto di espungere dalla fattispecie normativa l’elemento del nesso di occasionalità ma lo ha escluso in base all’accertamento delle risultanze istruttorie, avendo ritenuto che in mancanza di elementi circostanziali idonei a dimostrare che la T. nel corso dell’intera vicenda avesse agito “in qualità” -reale od anche solo fittizia- di dipendente bancaria (1-essendo intervenuti gli incontri con il D. nei locali della banca; 2 – avendo utilizzato moduli o corrispondenza intestata alla banca; 3 – essendosi avvalsa di operazioni bancarie al fine di appropriarsi delle somme o di acquistare la polizza; 4-avendo proposto l’acquisto della polizza ITASS in quanto prodotto offerto ai clienti dalla banca) e più specificamente in mancanza di prova delle modalità concrete attraverso le quali si era realizzato l’accordo tra D. e T. circa l’investimento da effettuare con le somme del primo, non risultava idoneamente assolto l’onere, gravante sul danneggiato della prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa essendo rimasto indimostrato il “nesso di occasionalità” necessaria tra l’illecito commesso dalla T. ed il suo inserimento nella struttura organizzativa della banca di cui era dipendente, assumendo in contrario rilievo dirimente la relazione personale – familiare che caratterizzava il rapporto intercorso tra la T. ed il D..

La ricostruzione della fattispecie concreta operata dalla Corte territoriale non è stata idoneamente investita dal motivo di ricorso per cassazione che deve, pertanto, essere rigettato.

Segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso principale.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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