Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16658 del 03/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16658 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 11387-2011 proposto da:
TROMBETTA LUIGI PIO RMLGU70D16H926Y) elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. MENICHELLA GIUSEPPE, giusta
procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

Contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

Data pubblicazione: 03/07/2013

ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE,
STUMPO VINCENZO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1887/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito per il controricorrente l’Avvocato Luigi Caliulo (per delega avv.
Antonietta Coretti) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 11387 sez. ML – ud. 04-04-2013
-2-

go,

BARI del 29.3.2010, depositata il 26/04/2010;

- r.g. n. 11387/2011 Trombetta Luigi Pio c. Inps
,
Oggetto: disoccupazione agricola

ORDINANZA
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1. Con ricorso al Tribunale di Lucera Luigi Pio Trombetta, operaio agricolo a tempo determinato,

nità di disoccupazione dell’anno 2002; il ricorrente – premesso che il trattamento di disoccupazione
era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995
– sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del d.lgs. n. 146
del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito;
La domanda veniva accolta con sentenza che era riformata dalla Corte d’appello di Bari, che rigettava la domanda, ritenendo applicabile alla fattispecie in esame la decadenza prevista dall’art. 47
d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo sostituito dall’art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito nella legge n.
438 del 1992;
Avverso detta sentenza ricorre Luigi Pio Trombetta con un unico motivo di ricorso cui resiste con
controricorso l’Inps;
2. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 6 d.l. n. 103/91, convertito nella
legge n. 166/91 e 47, comma 3, del d.P.R. n. 639/47;
Il ricorso deve ritenersi manifestamente fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte
(cfr. ex plurimis Cass. sez. unite n. 12720/2009, Cass. n. 948/2010, Cass. n. 1580/2010) secondo cui
la decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 – come interpretato dall’art. 6 del d.l.
n. 103 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 166 del 1991 – non si applica ove la
domanda giudiziale sia diretta ad ottenere la riliquidazione della prestazione pensionistica già attribuita, venendo in rilievo solo l’adeguamento di un diritto già riconosciuto sia pure per un importo
inferiore, nel qual caso la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello dell’ordinaria prescrizione decennale;
3. L’inapplicabilità dell’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prima delle integrazioni apportate
dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali
solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale è stata recentemente ribadita da
numerose sentenze di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 7068/2012, Cass. n. 7070/2012, Cass.
n. 7071/2012, Cass. n. 7072/2012, Cass. n. 7073/2012) e non vi è motivo per discostarsi da tale indirizzo”;
1

conveniva in giudizio l’Inps chiedendo che venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’inden-

4. Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che pertanto la
sentenza impugnata deve essere cassata, con il rinvio della causa ad altro giudice, che si designa
nella stessa Corte d’appello in diversa composizione, il quale si uniformerà al principio di diritto
enunciato al punto 2) e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

d’appello di Bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2013.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte

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