Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16657 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 29/07/2011), n.16657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ABC ROYAL DI FANTINI GILBERTO E C. SAS IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 41/2007 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 18/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Ravenna la società A.B.C. Royal di Gilberto Fantini & C. sas. impugnava l’avviso di rettifica, relativo a maggiorazione dell’imposta IVA per l’anno 1997, fatto notificare dal competente ufficio, e con il quale l’amministrazione comunicava di avere accertato dei proventi complessivi di importo superiore, a fronte di quanto dichiarato dalla medesima. Essa esponeva che l’atto impositivo si presupposti insussistenti.

Instauratosi il contraddittorio, l’amministrazione, eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, atteso che la rettifica era scaturita dalla verifica effettuata dalla Guardia di finanza, la quale aveva appurato fra l’altro che la società, che si occupava di intermediazione nelle compravendite immobiliari, non era titolare di alcun conto corrente; era a ristretta base familiare, ed inoltre i ricavi erano stati determinati sulla scorta dei vari e ingenti movimenti bancari inerenti ai conti correnti dei soci e di parenti, sia per i versamenti che per i prelevamenti; pertanto chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.

Il giudice adito annullava l’atto impositivo.

Avverso la relativa decisione l’agenzia delle entrate proponeva appello, cui la contribuente resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, la quale lo rigettava, osservando che in realtà l’onere della prova dei propri assunti circa la riferibilità delle movimentazioni bancarie ai ricavi dell’impresa sociale gravava sull’amministrazione, che tuttavia non aveva dimostrato il fondamento della pretesa tributaria.

Contro questa decisione l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

La A.B.C. Royal non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di diverse norme di legge, in quanto il giudice di appello non considerava che la società non operava con conti correnti propri, ma con quelli Intestati ai soci e parenti, come verificato dalla polizia tributaria, sicchè scattava la prova presuntiva a favore dell’amministrazione, con conseguente inversione dell’onere della prova sulla contribuente, che però non lo aveva assolto. Inoltre la Guardia di finanza aveva avuto modo di appurare che diverse famiglie, come G., B. e Gu., avevano intrattenuto rapporti di affari non contabilizzati, nè fatturati con la contribuente, giusta anche i questionari loro mandati e regolarmente compilati.

Il motivo è fondato. Invero in tema di poteri di accertamento degli uffici finanziari devono ritenersi legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica, ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente, in quanto sia il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 7, riguardo alle imposte sui redditi, che il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51 riguardo all’IVA, autorizzano l’ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, ipotesi, questa, ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al medesimo accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti, come nella specie; in particolare quando si tratti di movimentazioni bancarie cospicue senza che gli amministratori o terzi diano valida giustificazione di tali operazioni (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 18083 del 04/08/2010, n. 374 del 2009).

2) Il secondo e terzo motivo, attinenti alla valutazione delle prove, rimangono assorbiti dal primo, anche se appare opportuno aggiungere che le censure vanno condivise, posto che erano determinanti i rilievi emersi circa le movimentazioni bancarie, ancorchè formalmente facenti capo a soggetti diversi dalla contribuente, ma ad essa strettamente collegati per esserne soci e stretti parenti di questi, sicchè non poteva non scattare la prova presuntiva, con conseguente inversione dell’onere della prova sulla contribuente, che però non lo assolveva.

3) Col quarto motivo la ricorrente denunzia violazione di norme di legge, giacche la CTR non considerava che le sentenze n. 120 e 121 del 2005, inerenti rispettivamente all’Iva per il 1996 e a quelle dirette per la stessa annualità e l’altra successiva, non erano passate in giudicato, essendo state gravate con ricorso per cassazione rispettivamente n. 1781/07 e 1760/97.

Il giudice del gravame osservava che quelle sentenz e erano passate in giudicato perchè non impugnate, e pertanto dispiegavano effetti nella presente controversia.

L’assunto non è esatto, dal momento che si tratta comunque di annualità differenti, ma in ogni caso non risultano affatto passate in giudicato, essendo invece state gravate con ricorso per cassazione, giusta i dati indicati; inoltre -e soprattutto – tali provvedimenti non risultano nemmeno allegati agli atti, con la prescritta attestazione della segreteria ex art. 127 disp. att. c.p.c., con la conseguenza che non se ne può tenere conto alcuno.

Ma, a parte tale notazione dal carattere dirimente, appare tuttavia opportuno osservare come in materia tributaria, la sentenza pronunciata in riferimento ad una determinata imposta, ancorchè fondata sui medesimi fatti rilevanti ai fini dell’applicazione di altra diversa, non spiega efficacia preclusiva nel giudizio avente ad oggetto quest’ultima imposta, essendosi formata mediante l’applicazione di norme giuridiche diverse da quelle sotto le quali deve aver luogo la sussunzione della fattispecie controversa (V. pure Cass. Sentenza n. 8773 del 04/04/2008).

4) Col quinto motivo la ricorrente lamenta violazione di norme di legge, atteso che la CTR non considerava che la sentenza n. 60 del 2003 riguardava l’Iva, però relativamente al 1996, e quindi ad anno differente, con la conseguenza che non faceva stato nel presente giudizio. La doglianza rimane assorbita dal quarto motivo.

Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, e rigetto del ricorso in opposizione della contribuente avverso l’avviso di accertamento.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, e condanna la controricorrente al rimborso delle spese dell’intero giudizio, che liquida complessivamente per il primo grado in Euro 2.000,00(duemila/00) per diritti, ed Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari; per il secondo in Euro 3.000,00 (tremila/00) per diritti ed Euro 4.000,00 (quattromila/00) per onorari, e per il presente in Euro 8.000,00 (ottomila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito; alle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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