Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16657 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. I, 16/07/2010, (ud. 23/11/2009, dep. 16/07/2010), n.16657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. MARRA Alfonso Luigi, per

legge domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione, Piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli Uffici di questa

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato il 2

maggio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Onofrio Fittipaldi.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 6 luglio 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

“ C.A. adiva la Corte d’appello di Napoli, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al Tar Campania con ricorso del 29.4.92, definito con sentenza del 17.1.2001, appellata al Consiglio di Stato.

La Corte d’appello, con decreto del 2.3.2007, fissata la durata ragionevole del giudizio di primo grado in anni tre, per la parte eccedente detto periodo liquidava per il danno non patrimoniale Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, quindi complessivi Euro 4.312,00, con il favore delle spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso C. A.; ha resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

1.- Con i primi sette motivi e’ denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 1 e art. 6 par 1 CEDU), in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, nonche’ della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di questa Corte ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; art. 112 c.p.c.) e sono poste le seguenti questioni, sintetizzate nei quesiti:

a) la L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6 par. 1 CEDU e in ipotesi di contrasto tra la Legge Pinto e la CEDU, ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU? (primo motivo).

b) Questioni concernenti la quantificazione del danno.

Se spetti un indennizzo pari ad Euro 1.000,00 – 1.500,00 per anno di durata del giudizio (motivo due e tre) e la Corte non avrebbe motivato in ordine alla mancata osservanza di detto parametro (motivo quattro);

«spetta un ulteriore somma rationae materiae (bonus di Euro 2.000,00), trattandosi di materia previdenziale come stabilito dalla CEDU, o comunque l’equo indennizzo per tali materie va calcolato in misura maggiore? (quinto motivo) ed il decreto sarebbe viziato per la violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la Corte d’appello deciso su una delle domande proposte dalla parte istante (sesto motivo), incorrendo in difetto di motivazione (motivo settimo).

1.1.- I motivi dall’ottavo al quattordicesimo denunciano violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU e dell’art. 1 del protocollo addizionale, della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 91 e 92, 112 e 132 c.p.c., L. 794 del 1942, art. 24 delle tariffe professionali, nonche’ difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, artt. 112 e 132 c.p.c.), nella parte concernente la liquidazione delle spese del giudizio e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni:

a.) nella specie non dovrebbe aversi riguardo alla tariffa per i procedimenti di volontaria giurisdizione, ed e’ formulato il seguente quesito di diritto alla fattispecie concreta e con riguardo alle spese di lite, premesso che trattasi di un procedimento ordinario contenzioso (e non di v.g.) vanno applicate le tariffe professionali per i procedimenti ordinari contenziosi (e non quelli di volontaria giurisdizione)? (ottavo motivo); e questo quesito e’ reiterato negli stessi identici termini nel decimo motivo;

e’ legittimo un accoglimento della domanda con liquidazione insufficiente o parziale compensazione delle spese (motivo 9) ed e’ denunciato difetto di motivazione sulla liquidazione difforme dalle tariffe professionali (motivo 11);

le spese liquidate dal giudice di primo grado sono sufficienti in relazione all’attivita’ svolta, alle tariffe professionali vigenti ed alla nota spese? (motivo 12);

puo’ il giudice, nel liquidare le spese ed in presenza di nota spese specifica, disattendere la stessa liquidando spese, diritti ed onorari inferiori a quelli richiesti e comunque escludere o ridurre alcune delle voci tariffarie indicate nella nota spese? (motivo 13) e sul punto e’ denunciato anche difetto di motivazione riportando nel ricorso specifica nella quale sono riportate le diverse voci tariffarie, in relazione ai diversi scaglioni (motivo 14).

2. – I motivi indicati nel par. 1 sono da esaminare congiuntamente, perche’ giuridicamente e logicamente connessi, sono manifestamente infondati.

a) Relativamente alla questione sub a), ammissibile e rilevante per l’incidenza su quelle ulteriori, va ribadito il principio enunciato dalle S.U., in virtu’ del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea. Siffatto dovere opera entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001 (sentenza n. 1338 del 2004) e, come affermato dalla Corte costituzionale – contrariamente all’assunto dell’istante, che si palesa percio’ manifestamente erroneo – al giudice nazionale «spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali cio’ sia permesso dai testi delle norme. Qualora cio’ non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilita’ della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire questa Corte della relativa questione di legittimita’ costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1. (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007). Resta dunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla “non applicazione” della norma interna, in virtu’ di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria. In questi termini e’ il principio che puo’ essere enunciato in relazione al quesito formulato con il primo motivo, che rivela la manifesta infondatezza della censura, nei termini in cui e’ stata proposta.

b) Relativamente alla quantificazione del danno ed ai motivi dal 2 al 7, va ribadito che i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo (dunque, avendo riguardo al parametro di Euro 1.000,00 – Euro 1.500,00 per anno di ritardo), ma deve escludersi che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere – come ha invece sostenuto l’istante – una ulteriore, piu’ elevata somma, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia.

Infatti, come ha chiarito questa Corte, i giudici europei hanno affermato che il cd. bonus in questione va riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, cio’ non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, e’ probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 30570 e n. 18012 del 2008).

Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito, che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facolta’ di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entita’ della “posta in gioco”, il “numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento” ed il comportamento della parte istante;

per tutte, Cass. n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006; n. 19029 del 2005), purche’ motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 30064 e n. 6898 del 2008; n. 1630 e n. 1631 del 2006).

Il giudice del merito puo’, quindi, attribuire una somma maggiore, qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, senza che cio’ comporti uno specifico obbligo di motivazione, da ritenersi compreso nella liquidazione del danno, sicche’ se il giudice non si pronuncia sul c.d. bonus, cio’ sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (Cass. n. 30570 e n. 18012 del 2008). Inoltre, la precettivita’, per il giudice nazionale, non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo: per il giudice nazionale e’, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale e’ influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversita’ di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass. n. 11566 del 2008; n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007).

In applicazione di detti principi sembra palese la manifesta infondatezza dei mezzi in esame, svolti senza considerare che la Corte d’appello ha liquidato Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, motivando congruamente con riferimento al mancato ricorso agli strumenti sollecitatori, logicamente sintomatico dello scarso interesse per la causa.

Rispetto a tale motivazione, congrua, coerente e sufficiente, le argomentazioni svolte dall’istante sono manifestamente astratte, scollegate dalla fattispecie concreta e non si danno carico di dedurre le ragioni specifiche che dovrebbero evidenziarne l’illogicita’ e l’insufficienza, risultando prive di ogni specifica indicazione in ordine all’entita’ della controversia ed alla deduzione di ulteriori elementi gia’ nella fase di merito, che avrebbero permesso di discostarsi dal parametro, e comunque di fissare una liquidazione piu’ elevata.

2.1.- I motivi indicati nel par. 1.1 possono essere esaminati congiuntamente, perche’ logicamente connessi, sembrano in parte manifestamente fondati, entro i limiti di seguito precisati.

In linea preliminare, va osservato che incongruamente due dei motivi (8 e 10) si concludono con lo stesso quesito di diritto e pongono la stessa questione, a conforto di una modalita’ di redazione del ricorso astratta e stereotipata, per nulla attenta, come invece e’ doveroso, alla fattispecie controversa.

Sembrano altresi’ manifestamente inammissibili le censure (ed i corrispondenti profili dei quesiti) incongrue, in quanto non correlate alla ratio decidendi del decreto e che in nessun modo tengono conto della fattispecie, ovvero si risolvono in argomentazioni astratte e prive di pertinenza con il caso di specie.

Tanto va rilevato in relazione ai motivi: nono, laddove pone questioni relativa alla compensazione delle spese, nella specie non disposta; dodicesimo, quanto alla astratta deduzione di sufficienza della spese liquidate; tredicesimo, quanto alla possibilita’ del giudice di ridurre le voci della nota spese, essendo chiaro che cio’ e’ possibile se tanto risulta dalla applicazione delle norme.

Posta questa premessa, le questioni poste vanno risolte facendo applicazione dei seguenti principi, gia’ enunciati da questa Corte:

la L. n. 89 del 2001 non reca nessuna specifica norma in ordine al regime delle spese all’esito dello svolgimento del processo camerale di cui agli artt. 3 e 4 e, in virtu’ del richiamo ivi effettuato, si applicano sul punto le norme del codice di rito, avendo anche il legislatore dimostrato attenzione a questo profilo, esonerando il ricorrente dal contributo unificato (L. n. 89 del 2001, art. 5 bis e, successivamente, D.Lgs. n. 115 del 2002, artt. 10 e 265) (Cass. n. 23789 del 2004); le disposizioni dell’art. 91 c.p.c. e segg. in tema di spese processuali trovano applicazione, in linea generale, nel procedimento camerale nel caso in cui questo statuisca su posizioni soggettive in contrasto, come accade nella specie, senza che nessun ostacolo all’applicazione di detta normativa provenga dalla Convenzione CEDU, ovvero dal Protocollo aggiuntivo (Cass. n. 12021 del 2004), restando esclusa l’applicazione analogica delle disposizioni sulle spese vigenti per i procedimenti innanzi alla Corte di Strasburgo (Cass. n. 1078 del 2003);

dalla CEDU non discende un obbligo, a carico del legislatore nazionale, di conformare il processo per l’equa riparazione da irragionevole durata negli stessi termini previsti, quanto alle spese, per il procedimento dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione, dovendosi escludere che l’assoggettamento del procedimento alle regole generali nazionali, e quindi al principio della soccombenza, possa integrare un’attivita’ dello Stato che “miri alla distruzione dei diritti o delle liberta’” riconosciuti dalla Convenzione o ad “imporre a tali diritti e liberta’ limitazioni piu’ ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione” (Cass. n. 18204 del 2003);

la configurazione del procedimento disciplinato dalla L. n. 89 del 2001 quale procedimento contenzioso comporta l’applicabilita’ della Tab. A-4 e della Tab. B-1.

In questi termini sono i principi che possono essere enunciati in riferimento ai quesiti qui in esame. In applicazione di tali principi, la considerazione che il decreto ha liquidato le spese in Euro 101,00 per diritti ed Euro 205,00 per onorari, esplicitamente richiamando i punti 50, lett. b), e 75 della tariffa dimostra la manifesta fondatezza dei mezzi, entro i limiti nei quali la Corte d’appello ha erroneamente liquidato le spese del giudizio.

Entro questi limiti i mezzi possono essere accolti; il decreto andra’ cassato nel solo capo relativo alle spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione delle spese dovute per il giudizio di merito, in applicazione delle regole sopra indicate. Le spese di legittimita’ potranno essere compensate per due terzi, sussistendo giusti motivi, stante il limitato e parziale accoglimento del ricorso.

Pertanto, il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici, sono condivisi dal Collegio, con le precisazioni che seguono in punto di quantum dell’indennizzo;

che, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale puo’ tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda , purche’ motivate e non irragionevoli. Peraltro, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (Cass., Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840; Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 2010, n. 819);

che da tale principio la Corte di merito si e’ discostata in sede di liquidazione del quantum dell’indennizzo;

che resta assorbito l’esame delle censure sulle spese;

che, quindi, accolto, per quanto di ragione, il ricorso e cassato, in relazione alle censure accolte, il decreto impugnato, ben puo’ procedersi alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;

che, pertanto, considerato il periodo di irragionevole durata del giudizio del giudizio presupposto in poco meno di sei anni e determinato, in applicazione dello standard minimo CEDU – che nessun argomento del ricorso impone di derogare in melius, nella somma di Euro 750,00 ad anno per i primi tre anni di ritardo ed in Euro 1.000,00 ad anno per gli anni successivi il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale riportato nel processo presupposto, devesi riconoscere all’istante l’indennizzo forfettario complessivo di Euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

che le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del soccombente Presidente del Consiglio dei ministri: quanto al giudizio di merito, per l’intero, e, quanto al giudizio di cassazione, nella misura di 1/2, essendo il ricorso accolto solo in parte, compensandosi per la restante parte, con distrazione in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri a corrispondere ad C.A. la somma di Euro 5.000,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, ed oltre alle spese processuali – nell’intero quanto al giudizio di merito e per 1/2 in relazione a quello di cassazione, compensandosi la restante parte -, spese distratte in favore dell’Avv. MARRA Alfonso Luigi e liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 905,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi, Euro 420,00 per onorari ed Euro 385,00 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimita’, nella misura, ridotta per effetto della disposta parziale compensazione, di Euro 400,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi), oltre a spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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