Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16657 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/08/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20995-2013 proposto da:

L.N. (CF (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE MAZZINI 73, presso lo studio dell’Avvocato ARNALDO DEL

VECCHIO, rappresentato e difeso dagli Avvocati MICHELE LAFORGIA e

FRANCESCO PAOLO BELLO, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA E ATENEO DI BARI (CF.

(OMISSIS)), in persona, rispettivamente, del Ministero e del Rettore

pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui Uffici ope legis domicilia in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12;

– controricorrenti –

Nonchè sul ricorso successivo, iscritto al medesimo numero di r.g.,

proposto da:

B.C. (CF (OMISSIS)), D.F.V. (CF (OMISSIS)),

F.M. (CF (OMISSIS)), F.A. (CF (OMISSIS)), FI.TE.

(CF (OMISSIS)), P.I. (CF (OMISSIS)), PA.GI.

(CF (OMISSIS)), PA.LU. (CF (OMISSIS)), P.L. (CF

(OMISSIS)), P.M. (CF (OMISSIS)), R.G. (CF

(OMISSIS)), R.G. (CF (OMISSIS)), S.N. (CF

(OMISSIS)), T.R. (CF (OMISSIS)) E V.P. (CF

(OMISSIS)), tutti da considerarsi per legge domiciliati in ROMA,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in difetto di elezione di

domicilio in Roma, rappresentati e difesi dall’Avvocato ANTONIO

LOIACONO, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti successivi –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA (CF (OMISSIS)) E ATENEO DI

BARI “(OMISSIS)” (CF (OMISSIS)), in persona, rispettivamente, del

Ministro e del Rettore pro tempore, rappresentati e difesi

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici spie legis

domicilia in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 950 della CORTE D’APPELLO DI BARI in causa n.

491/2007 rg, emessa il 27/06/2012, depositata il 04/09/2012;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato ARNALDO DEL VECCHIO per delega;

udito l’Avvocato ANTONIO LOIACONO;

udito l’Avvocato ETTORE FIGLIOLIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

DE RENZIS LUISA, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza n. 950/2012 la corte d’appello di Bari respinse, ma con diversa motivazione e pur avendo riconosciuto la fondatezza delle doglianze proposte contro il rigetto in primo grado, l’appello proposto da L.N. e da altri medici contro la sentenza di rigetto della loro domanda – proposta al tribunale del capoluogo pugliese con atto notificato il 21.6.01 in uno a B.C., C.M., D.F.V., F.M., F.A., Fi.Te., P.I., Pa.Gi., Pa.Lu., P.L., P.M., R.G., R.G., S.N., T.R. e V.P. – di condanna delle controparti al risarcimento dei danni subiti a causa della mancata attuazione della direttive comunitarie in materia di corsi post lauream di specializzazione medica; in particolare, il rigetto delle pretese attoree, benchè riconosciuta erronea la declinatoria di giurisdizione operata dal giudice di primo grado, fu poi basato sul difetto di legittimazione degli enti convenuti.

2.- Hanno chiesto la cassazione della sentenza di appello, con un primo ricorso notificato il 13-14.9.13 ed articolato su di un motivo, L.N., nonchè, con unitario ricorso notificato il 25-26.10.13 ed anch’esso articolato su di un solo motivo, dal canto loro B.C., C.M., D.F.V., F.M., F.A., Fi.Te., P.I., Pa.Gi., Pa.Lu., P.L., P.M., R.G., Ru.Gi., S.N., T.R. e V.P..

3.- A ciascuno dei ricorsi resistono gli intimati con separati controricorsi; e, per la pubblica udienza del 15.7.16, il L. ed i ricorrenti successivi depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- L’unico motivo del ricorso principale, tale intendendosi il ricorso proposto per primo e cioè quello notificato da L.N., denuncia “Violazione e falsa applicazione della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 – Violazione e falsa applicazione delle Direttive CEE 82/76 e 75/363 – Erronea applicazione ed interpretazione della L. n. 260 del 1958, art. 4. Errore dei presupposti di fatto e di diritto. Contraddittorietà della motivazione”.

5.- In senso assolutamente analogo, i ricorrenti successivi con il loro unico motivo denunciano “Violazione e falsa applicazione delle Direttive CEE 82/76 e 75/363 – Violazione e falsa applicazione della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11. Errore dei presupposti di fatto e di diritto. Contraddittorietà della motivazione – Erronea applicazione ed interpretazione della L. n. 260 del 1958, art. 4”.

6.- Poichè si tratta di ricorsi proposti contro la medesima sentenza, essi devono intendersi riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.; ed anzi, sollevando essi la medesima doglianza, è necessaria la loro trattazione congiunta.

7.- Tutti i ricorrenti censurano l’impugnata sentenza per aver rigettato le domande attoree sul presupposto del difetto di legittimazione passiva dei convenuti, in aperto contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale avrebbe invece pienamente riconosciuto, in tema di risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, la legittimazione passiva non solo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma anche dei singoli Ministeri.

8.- Va, in primo luogo, rilevato che nessuna delle doglianze è rivolta avverso l’esclusione della passiva legittimazione dell’Università degli Studi: legittimazione che, comunque, in radice difetterebbe e la cui carenza andrebbe in ogni caso rilevata perfino di ufficio da questa Corte (tra molte, v.: Cass. 11 novembre 2011, n. 23558; Cass. 17 novembre 2011, n. 24087; Cass., ord. 6 febbraio 2014, n. 2693; Cass. 25 marzo 2015, n. 6029; Cass. 31 marzo 2015, n. 6469) col solo limite – che qui poi neppure ricorre – di un giudicato interno sul punto; sicchè, nei confronti dell’Università degli Studi, il rigetto della domanda dei ricorrenti cui perviene la gravata sentenza, sia pure doverosamente corretta in tal senso la motivazione, si sottrae a qualunque censura e va confermato.

9.- Quanto al rilievo di difetto di legittimazione del Ministero, le doglianze dei ricorrenti sono invece fondate e meritano accoglimento, sia pure con le doverose precisazioni di cui appresso e previo corretto inquadramento della questione che male è stata ritenuta dai giudici di appello idonea a dirimere la controversia.

10.- E’ infatti principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello per cui, con riferimento al caso di chiamata in giudizio di un Ministero dell’articolazione statale in luogo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale articolazione effettivamente legittimata, allorchè l’Avvocatura dello Stato – pur ricorrendo i presupposti per l’applicazione della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 – non si avvalga, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l’erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente, resta preclusa la possibilità di far valere, in seguito, l’irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, non ponendosi, in senso proprio, una questione di difetto di legittimazione passiva, ferma restando la facoltà per il reale destinatario della domanda di intervenire in giudizio e di essere rimesso in termini (tra le altre: Cass. 19 gennaio 2016, n. 765; Cass. 25 marzo 2015, n. 6029; Cass. 17 marzo 2015, n. 5230).

11.- Più analiticamente, con sentenza 18 giugno 2013, n. 15197, alla cui motivazione può qui integralmente rinviarsi, questa Corte ha poi riaffermato la conclusione già raggiunta da Cass. 17 maggio 2011, n. 10814 (confermata poi da Cass. 13 dicembre 2012, n. 23011, nonchè da Cass., ord. 19 dicembre 2012, n. 23494): sia pure ribadito e condiviso il principio affermato da Cass. Sez. Un. 29 maggio 2012, n. 8516, per il quale l’operatività della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4, è limitata al profilo della rimessione in termini, deve ritenersi che, quanto meno nel caso in caso di contumacia in primo grado o in quello in cui l’eccezione di erroneità di identificazione della controparte pubblica manchi anche solo della contemporanea Indicazione di quella corretta, le esigenze di tutela del diritto del privato impongono di ritenere inefficace l’eccezione stessa e, impedendo così la rimessione in termini della controparte, comportano la definitiva sanatoria del vizio originario di identificazione del convenuto. Ne consegue che gli effetti della pronuncia si produrranno nei confronti non del reale o corretto destinatario, ma soltanto del destinatario effettivo della domanda.

12.- A conclusioni analoghe perviene, sviluppando ancora più ampiamente profili pure in parte diversi, Cass. 28 giugno 2013, n. 16104; e, riprendendo entrambe, conferma la conclusiva statuizione Cass., ord. 30 agosto 2013, n. 20033: anche a tali articolate argomentazioni può qui farsi riferimento e richiamo, confermate come sono state anche in tempi successivi (v., tra le altre: Cass. 2687/14; Cass. 3443/14; Cass. 831/15; Cass. 5230/15; Cass. 6029/15; Cass. 21939/15; Cass. 765/16; Cass. 10087/16).

13.- Ora, non risulta dagli atti che nel giudizio di primo grado sia stata data esatta ottemperanza dall’Avvocatura di Stato alla citata L. n. 260 del 1958, art. 4, mediante la formulazione di una doglianza tempestiva e rituale non solo sull’erroneità dell’individuazione delle persone giuridiche titolari del rapporto giuridico dedotto in giudizio e controverso, ma soprattutto munita dell’Indispensabile indicazione della persona od articolazione da correttamente evocare in giudizio, previa rimessione in termini della controparte.

14.- Tanto comporta che non poteva, in grado di appello, essere pronunziato alcun difetto di legittimazione passiva del Ministero, per quanto in origine scorrettamente evocato in giudizio in primo grado.

15.- Ne consegue che sul punto malamente la sentenza di primo grado è stata confermata, sia pure con diversa motivazione, dalla corte territoriale, sicchè le doglianze dei ricorrenti odierni sono fondate ed i ricorsi rispettivamente proposti vanno accolti.

16.- La sentenza impugnata dev’essere, in conseguenza, cassata, con rinvio alla corte d’appello di Bari, in diversa composizione, affinchè, in qualità di giudice di rinvio, preclusa in senso favorevole agli appellanti ogni questione sulla titolarità del rapporto dedotto in giudizio in capo al solo Ministero ab origine convenuto ed al tempo stesso esclusa la medesima titolarità in capo all’Università, esamini – beninteso impregiudicato il relativo esito – ogni altro aspetto in rito e nel merito del gravame proposto dagli odierni ricorrenti.

17.- Quanto alle spese del giudizio di legittimità, mentre nei rapporti tra i ricorrenti e l’Università sussistono evidenti giusti motivi di compensazione integrale in relazione al solo recente consolidamento della giurisprudenza nel senso dell’infondatezza delle relative pretese risarcitorie nei confronti degli Atenei, nei rapporti tra i ricorrenti medesimi ed il Ministero è opportuno che a provvedere sia il giudice del rinvio, in considerazione della complessiva considerazione dell’esito della lite.

18.- Per essere stato il ricorso in gran parte accolto, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– rigetta i ricorsi nei confronti dell’Università degli Studi;

– accoglie i ricorsi nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

– cassa la gravata sentenza in relazione alla censura accolta;

– rinvia alla corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità quanto alle domande degli odierni ricorrenti nei confronti del Ministero;

– compensa le spese del giudizio di legittimità quanto alle domande degli odierni ricorrenti nei confronti dell’Università degli Studi di Bari;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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