Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16657 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 06/07/2017, (ud. 23/05/2017, dep.06/07/2017),  n. 16657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19764-2015 proposto da:

COMUNE SAN FILIPPO DEL MELA in persona del Sindaco pro tempore

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI VILLINI, 15,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE STUDIO CAPRINO AVV MIRAGLIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO BERTOLONE giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO

440, presso lo studio dell’avvocato PICCIOTTO STUDIO PICCIOTTO

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO MIRABILE giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 877/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In riforma della decisione di prime cure la Corte d’appello di Messina con sentenza 23.12.2014 n. 877, condannava il Comune di San Filippo di Mela al risarcimento dei danni subiti da G.S. in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data (OMISSIS), avendo riportato il G. lesioni personali essendo caduto mentre era alla guida del proprio ciclomotore a causa di un avvallamento del manto asfaltato della strada comunale, non visibile, nè segnalato.

I Giudici di appello qualificavano la responsabilità dell’ente locale ai sensi dell’art. 2051 c.c. rilevando che il Comune non aveva fornito la prova liberatoria del caso fortuito. In ogni caso riconoscevano anche la responsabilità dell’ente locale ai sensi dell’art. 2043 c.c. in quanto la deformazione del manto stradale presentava i caratteri dell’insidia ed il Comune per avvertito del pericolo aveva omesso l’apprestamento delle dovute cautele, essendo rimasto escluso, altresì, un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro, in relazione alla condotta di guida del motoveicolo.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal Comune di San Filippo di Mela con cinque motivi illustrati da memoria.

Resiste il G. con controricorso e memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo (violazione artt. 342, 324, 329, 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) con il quale il Comune censura la sentenza impugnata per aver qualificato la responsabilità dell’ente locale ai sensi dell’art. 2051 c.c., in modo difforme dal primo giudice, senza che il G. avesse proposto specifico motivo di gravame in tal senso, è infondato.

Dalla trascrizione del secondo motivo di gravame principale dedotto dal G. (ricorso pag. 27-28) risulta in modo inequivoco che il danneggiato aveva contestato la decisione di prime cure anche in relazione alla qualificazione giuridica della fattispecie, richiamando espressamente e per esteso il precedente n. 19653/2004 di questa Corte, che ha ritenuto generalmente applicabile alla Pubblica Amministrazione la responsabilità per danni da cose in custodia, anche se trattasi di beni appartamenti al demanio.

La censura è comunque manifestamente infondata anche in punto di diritto, in quanto si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui sulle questioni di diritto, e cioè sulla individuazione ed interpretazione della norma giuridica applicabile al rapporto controverso, non si forma giudicato interno, essendo libero il Giudice di appello ed anche di legittimità, di dare una diversa qualificazione giuridica, purchè non vengano immutati i fatti storici come allegati dalle parti ed accertati nel corso del giudizio, rientrando nel potere ufficioso del Giudice, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 17764 del 05/09/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 21561 del 20/10/2010. Con specifico riferimento alla diversa qualificazione della responsabilità civile secondo lo schema dell’art. 2051 c.c. in luogo dell’applicazione dell’art. 2043 c.c.; Corte cass Sez. 3, Sentenza n. 4591 del 22/02/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 15724 del 18/07/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 9294 del 08/05/2015; id. Sez. 3, Sentenza n. 11805 del 09/06/2016).

La impugnazione del G. verteva sulla prova dei fatti dedotti con l’atto introduttivo concernenti le circostanze di tempo e luogo, la dinamica del sinistro, il nesso di causalità tra la deformazione del manto stradale e le conseguenze pregiudizievoli subite, la mancata segnalazione del pericolo, le caratteristiche insidiose dello stesso, la conoscenza della situazione di pericolo da parte dei competenti organi del Comune. Tale quadro fattuale e probatorio non risultava immutato dalla introduzione di “nuovi fatti” con i motivi del gravame principale (tale ipotesi ricorreva invece nel precedente, richiamato dal Comune ricorrente, Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10617 del 26/06/2012: in quel caso, infatti, il Giudice di appello aveva preso in esame “fatti nuovi” e non dedotti dalle parti, nè rilevati dal giudice di primo grado), e dunque alcun limite incontrava il Giudice di appello nella diversa qualificazione giuridica della responsabilità civile.

Il secondo e terzo motivo (violazione dell’art. 2051 c.c. – secondo motivo -, art. 2043 c.c., – terzo motivo -, artt. 1227 e 2697 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) sono inammissibili in quanto:

a) sotto il profilo dell'”errore di diritto” vengono a censurare la “valutazione dei fatti” ed il giudizio di selezione e comparazione degli elementi probatori compiuta dal Giudice di appello: l’erronea individuazione del parametro del sindacato di legittimità determina “ex se” la inammissibilità del motivo, non essendo alla Corte demandato il compito di ricercare quale sia la effettiva critica mossa dalla parte alla sentenza impugnata, e non potendo ritenersi ricompreso nel compito di nomofilachia assegnato al Giudice di legittimità anche la individuazione del vizio in base al quale poi verificare la legittimità della sentenza impugnata, come emerge dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 che riservano in via esclusiva tale compito alla parte interessata (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18242 del 28/11/2003 id. Sez. 1, Sentenza n. 22499 del 19/10/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 18421 del 19/08/2009; id. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 3248 del 02/03/2012).

b) il secondo motivo è carente di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4: la parte ricorrente assume infatti – riportando conforme giurisprudenza di questa Corte – che l’applicabilità alla PA della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. va pur sempre commisurata in relazione alle circostanze concrete (id est alla verifica in concreto della esistenza di un effettivo potere di controllo ed intervento sulla “res”), ma omette del tutto di indicare quali elementi decisivi, concernenti le caratteristiche della strada, le modalità di utilizzo della stessa, od altre condizioni oggettive contingenti (peculiare morfologia del terreno; eventi atmosferici di eccezionale intensità; formazione improvvisa dell’avvallamento, immediatamente prima del sinistro), avessero oggettivamente impedito, nel caso di specie, al Comune la possibilità di esercitare un “effettivo controllo” sulla strada – eseguendo i necessari lavori di manutenzione od adottando nelle more le misure precauzionali indispensabili ad evitare danni agli utenti – così da giustificare la inapplicabilità al Comune della responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c..

– le censure, quando anche ricondotte nell’alveo del vizio di legittimità di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sono del pari inammissibili: entrambi i motivi, infatti, non rispondono allo schema normativo dell’indicato vizio di legittimità, venendosi a richiedere alla Corte una nuova rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità (cfr. (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014). Vale osservare, al proposito, che la norma del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), ha sostituito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, il n. 5 (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012), delimitando l’errore di fatto alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, rimanendo quindi circoscritto il controllo di legittimità della motivazione alla sola verifica della esistenza del requisito di validità della sentenza nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – secondo cui tale requisito minimo non risulta soddisfatto esclusivamente qualora ricorrano quelle ipotesi di invalidità insanabile (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si risolvono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità. Nella specie il Comune ricorrente non ha indicato alcuno specifico “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, limitandosi soltanto a fornire una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dai testi, critica che rimane del tutto estranea al predetto vizio di legittimità, non essendo contestabile in sede di legittimità il “convincimento” che il Giudice si è formato, ex art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio, valutando la maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, ed operando quindi il conseguente giudizio di prevalenza (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; id. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014), risultando in ogni caso precluso nel giudizio di cassazione l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015). Non costituisce in particolare “fatto decisivo omesso” la circostanza che la strada fosse da tempo dissestata: premesso che il Giudice di appello ha valutato anche tale circostanza (cfr. sentenza appello in motiv. pag. 8-9), è appena il caso di osservare come il preesistente dissesto stradale, non soltanto contraddice alla prova liberatoria del caso fortuito ex art. 2051 c.c., ma fonda addirittura la responsabilità per colpa omissiva del Comune ex art. 2043 c.c. (accertata dalla Corre territoriale sulla scorta della dichiarazione resa dal teste Valenti il quale ha riferito che il giorno precedente aveva avvisato della situazione di pericolo i Vigili Urbani). Mera critica alla valutazione di fatto, come tale inammissibile, è quella poi rivolta con il terzo motivo all’apprezzamento della esistenza delle condizioni di invisibilità ed imprevedibilità della deformazione del manto asfaltato della strada.

Il quinto motivo (omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; “non conformità delle questioni di diritto decise dalla sentenza impugnata alla giurisprudenza della Corte Suprema di cassazione”) investe la sentenza in relazione all’accertamento delle lesioni personali e dei postumi residuati, essendosi immotivatamente conformata la Corte d’appello alle risultanze peritali della consulenza tecnica di ufficio.

Il motivo è infondato, in quanto travalica i limiti consentiti dal vizio di legittimità denunciabile avanti la Corte dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012.

Il vizio di “error facti” per il quale può essere richiesto il sindacato di legittimità è, infatti, circoscritto esclusivamente, dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 al solo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e dunque l’ammissibilità del motivo risulta condizionata 1- alla individuazione di un “fatto storico” – ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, ritualmente accertato mediante verifica probatoria – che abbia costituito oggetto di discussione in contraddittorio tra le parti; 2- alla incidenza di tale fatto su uno o più degli elementi costitutivi della fattispecie normativa disciplinatrice del diritto controverso, rivestendo quindi carattere di “decisività” ai fini della decisione di merito; 3- all’omesso esame” di tale fatto da parte del Giudice di merito, inteso come mancata rilevazione ed apprezzamento del dato probatorio tale da tradursi in una carenza argomentativa inficiante la relazione di dipendenza logica tra le premesse in fatto e la soluzione in diritto adottata dal Giudice, che deve essere evidenziata dallo stesso testo motivazionale, rendendo per conseguenza l’argomentazione priva del pur minimo significato giustificativo della decisione e dunque affetta da invalidità (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016). Rimane dunque estranea al predetto vizio di legittimità qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il Giudice si è formato, ex art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio, valutando la maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, ed operando quindi il conseguente giudizio di prevalenza (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016 che, icasticamente, afferma come il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non essendo, pertanto, censurabili con il vizio in questione errori attinenti alla individuazione di “questioni” o le “argomentazioni” relative all’esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle prove (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014), risultando in ogni caso precluso nel giudizio di cassazione l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015).

La critica rivolta alla motivazione della sentenza “per relationem” alle risultanze della consulenza medico-legale è imperniata su questioni attinenti alla valutazione della sintomatologia clinica e sulla contestazione delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, difettando pertanto la indicazione del fatto storico decisivo in quanto idoneo a sovvertire l’esito della lite.

Il quinto motivo (violazione artt. 61, 62, 194, 195 e 201 c.p.c.; art. 2059 c.c., art. 185 c.p., L. n. 57 del 2001, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: “non conformità delle questioni di diritto decise dalla sentenza impugnata alla giurisprudenza della Corte Suprema di cassazione”) è palesemente inammissibile, non essendo evincibile dalla esposizione una critica apprezzabile come “motivo di ricorso” per cassazione, secondo i requisiti identificativi prescritti dagli artt. 360 e 366 c.p.c.: la parte, dopo aver riportato il risultato degli importi risarcitori determinati in sentenza in esito alla applicazione dei criteri di calcolo ivi indicati, esaurisce la critica affermando che la Corte messinese “ha adottato una interpretazione degli artt. 61 e 62 e 194 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. non corrispondente al dato testuale e al contenuto normativo, avuto riguardo alla ratio che li ispira e non conforme delle (ndr alle) questioni di diritto decise dalla sentenza impugnata alla giurisprudenza della Corte Suprema di cassazione”.

In conseguenza il ricorso deve essere rigettato, e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso principale.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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