Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16657 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 04/08/2020), n.16657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14344-2013 proposto da:

PREALPI GESTIONI IMMOBILIARI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA

V. S. LEO 48-C, presso lo studio dell’avvocato BERNARDI ALESSIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAMPO SALVATORE LORENZO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 12/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. ARMONE GIOVANNI MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. la società Prealpi srl Gestioni Immobiliari propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano n. 57/42/12, depositata il 12 aprile 2012, che, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato legittimo l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate di Saronno con cui nei confronti della suddetta società era stato accertato un maggior reddito d’impresa IRES, IRAP, IVA per l’anno 2006;

2. il ricorso è affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, in ordine sia alla motivazione dell’accertamento notificato alla contribuente, relativo alla determinazione dei maggiori ricavi non contabilizzati per la vendita di immobili nell’anno 2006, sia alla valutazione delle dichiarazioni rese dai terzi, su cui lo stesso accertamento è fondato;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, in relazione sempre alla determinazione dei maggiori ricavi non contabilizzati per la vendita dei medesimi immobili;

3. il primo motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha ampiamente motivato su entrambi i profili dedotti;

4. quanto alla motivazione dell’avviso di accertamento, la CTR, dopo aver affermato che l’accertamento si basava sul citato p.v.c, ha analiticamente descritto gli elementi indiziari in esso contenuti e illustrato le ragioni per cui tali elementi erano idonei a integrare le presunzioni semplici richieste dall’art. 39, comma 1, lett. d) per fondare l’accertamento;

5. quanto alle dichiarazioni dei terzi, la CTR non solo ha dato conto del fatto che il p.v.c. si basava su di esse, ma ha illustrato in modo analitico il contenuto di tali dichiarazioni;

6. alla luce di ciò e del fatto che la sentenza impugnata ha dato atto in premessa che il p.v.c. della Guardia di Finanza, su cui era fondato l’avviso di accertamento, concerneva una verifica fiscale per gli anni d’imposta 2004, 2005, 2006, deve ritenersi che la motivazione della sentenza impugnata sia adeguata anche con riferimento all’anno 2006, sul quale si appuntano le doglianze della ricorrente;

7. la CTR ha evidentemente ritenuto, sulla base di una valutazione insindacabile in sede di legittimità, che gli elementi posti a base dell’accertamento fossero idonei a fondare il ragionamento presuntivo per tutte le annualità prese in considerazione dal p.v.c., compresa l’annualità 2016;

8. il secondo motivo è invece inammissibile;

9. la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nelle denunciate violazioni di legge per avere ritenuto idonei gli accertamenti compiuti nei suoi confronti per l’anno 2005 anche in riferimento all’anno 2006, nonostante che, per tale ultimo anno, l’Amministrazione finanziaria non avesse compiuto alcun accertamento specifico;

10. secondo la contribuente, tale automatica estensione determinerebbe una insufficienza degli elementi presuntivi posti a base dell’atto di accertamento; in realtà, la sentenza impugnata si presenta immune dalla violazione di legge denunciata, poichè ha affermato che la verifica compiuta dalla Guardia di Finanza si basa su elementi (dichiarazioni dei terzi e dichiarazioni del legale rappresentanti) di per sè idonei a dimostrare la sussistenza delle omesse contabilizzazioni imputate alla contribuente, in tal modo mostrandosi consapevole della necessità che le presunzioni richiamate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), abbiano determinate caratteristiche, e ciò ha fatto non mediante una estensione automatica all’anno 2006 della verifica compiuta per l’anno 2005, ma basandosi sulle risultanze di un p.v.c. che essa ha affermato riguardare entrambi i periodi considerati (e anche il 2004);

11. in assenza della violazione di legge denunciata, la censura si risolve in una inammissibile sollecitazione rivolta alla S.C. a una nuova valutazione di merito;

12. ne consegue il rigetto del ricorso;

13. le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

 

 

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