Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16657 del 03/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16657 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

Data pubblicazione: 03/07/2013

ORDINANZA
sul ricorso 10952-2011 proposto da:
CIPRIANI DOMENICO DANTE (CPRDNC50E28C492R)
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso
lo studio dell’avvocato GIURATO UGO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA DIFESA 80425650589 in persona del Ministro
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

Aro

avverso la sentenza n. 10199/2009 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 21.12.09, depositata il 19/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE.

ID

Ric. 2011 n. 10952 sez. ML – ud. 04-04-2013
-2-

r,g. a, 1095212O1 I Cipriani

DOITICIliC0

Dante e. Ministero delln Difesa

‘Oggetto: qualifica superiore

ORDINANZA
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1.- Con sentenza del 21.12.2009 la Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto
da Domenico Dante Cipriani avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto la

domanda del ricorrente diretta ad ottenere l’accertamento che le mansioni da lui svolte erano
proprie del profilo di funzionario di ottava qualifica funzionale, con la condanna del Ministero
della Difesa a corrispondergli il relativo trattamento economico, ed ha condannfttò
l’appellante a pagamento delle spese di lite di secondo grado,
2.- Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Domenico Dante Cipriani affidandosi a due
motivi di ricorso. Il Ministero non ha svolto attività difensiva;
3.- Con i motivi di impugnazione il ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza impugnata,
che, nel rigettare l’appello del Cipriani, malgrado la dichiarata contumacia del Ministero resistente, ha condannato egualmente il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
4.- Il ricorso va qualificato come manifestamente fondato, avendo effettivamente la Corte territoriale pronunciato condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite del grado a favore della parte rimasta contumace, con violazione del principio (cfr. Cass. n. 11803/93) secondo cui presupposto indefettibile della condanna alle spese è quello che la parte a cui favore
dette spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell’attività difensiva correlata alla sua partecipazione al giudizio, con la conseguenza che la condanna alle spese
non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, per non avere questi sopportato spese al cui rimborso possa avere diritto (come, del resto, già rilevato nella motivazione
della sentenza); né l’errore può ritenersi emendabile attraverso la procedura della correzione
degli errori materiali, trattandosi di un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che,
come è noto, nel rito del lavoro determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo (cfr. ex multis Cass. n. 18090/2007)”;
Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono – rilevando altresì che all’orientamento di cui alla sentenza n. 11803/97, citata nella relazione, hanno dato
seguito Cass. n. 9419/97, Cass. n. 43/99, Cass. n. 17432/2011 – e che, pertanto, il ricorso deve
essere accolto, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata in ordine alla statuizione – unica impugnata – concernente la condanna dell’appellante al pagamento delle spese; cas-

IJ
1

sazione che va disposta senza rinvio perché concernente statuizione che non avrebbe potuto
essere adottata (arg. ex art. 382, ultimo comma, c.p.c.);
Considerato, infine, che ricorrono giusti motivi, desumibili anche dall’esito globale della lite,
per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione;

dre

P.Q.M.

tuizione concernente le spese di lite e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2013.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sta-

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