Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16656 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 29/07/2011), n.16656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO

42, presso lo studio dell’avvocato LO GIUDICE BRUNO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 22/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI, che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato ZANGHERI, delega Avvocato LO

GIUDICE, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’annullamento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Ravenna F.G. impugnava l’avviso di accertamento, relativo a maggiorazione delle imposte Irpef e Ssn per l’anno 1997, fatto notificare dall’agenzia delle entrate, e con il quale l’amministrazione comunicava di avere accertato dei proventi complessivi di importo superiore, relativamente a quelli di partecipazione nelle quote della società A.B.C. Royal di Fantini Gilberto & C. sas-, a fronte di quanto dichiarato dal medesimo. Egli esponeva che l’atto impositivo si basava sull’accertamento operato nei confronti della società, peraltro a sua volta impugnato.

Instauratosi il contraddittorio, l’amministrazione eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, atteso che la rettifica era scaturita dalla verifica effettuata dalla Guardia di finanza, la quale aveva appurato fra l’altro che la società, di cui il contribuente era socio accomandatario al 50%, e che si occupava di compravendite immobiliari, non era titolare di alcun conto corrente;

era a ristretta base familiare, ed inoltre i ricavi erano stati determinati sulla scorta dei vari movimenti bancari inerenti ai conti correnti dei soci e di parenti, sia per i versamenti che per i prelevamenti; pertanto chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.

Il giudice adito annullava l’atto impositivo.

Avverso la relativa decisione l’agenzia delle entrate proponeva appello, cui il contribuente resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, la quale lo rigettava, osservando che in realtà l’onere della prova dei propri assunti circa la riferibilità delle movimentazioni bancarie ai proventi da partecipazione gravava sull’amministrazione, che tuttavia non aveva dimostrato la pretesa tributaria.

Contro questa decisione il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

F. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente va rilevato che, trattandosi di reddito da partecipazione, il processo non può non svolgersi nei confronti della società A.B.C. Royal di Fantini Gilberto & C. sas., di cui il contribuente era socio, nonchè di tutti gli altri partecipanti a tale ente, società di persone, trattandosi di litisconsorzio necessario, che è mancato nei precedenti gradi, e che perciò va integrato, atteso che la pronuncia deve essere emessa nei confronti di tutti i diretti interessati. Infatti, com’è ormai noto, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società stessa che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Invero siffatta controversia, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008, Sent. n. 1225 del 2007).

Ne discende che, pronunciando sul ricorso, va disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria provinciale di Ravenna, altra sezione, per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio con tutti gli interessati come sopra.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria provinciale di Ravenna, altra sezione, per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA