Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16656 del 06/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 06/07/2017, (ud. 23/05/2017, dep.06/07/2017),  n. 16656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17189-2015 proposto da:

CAFFE’ MAMELI DI COLONNA SAS in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA

44, presso lo studio dell’avvocato SILVIO CALVOSA, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO

COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA COLLACCIANI,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

ROMA CAPITALE in persona del Sindaco pro tempore Prof. M.I.

R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 117,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MORO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RODOLFO MURRA giusta procura

speciale in calce al controricorso;

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE in persona di A.M.

nella qualità di Vice Sindaco, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PANAMA presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

nonchè contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ROMA;

– intimata-

avverso la sentenza n. 568/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma con sentenza 27.1.2015 n. 568, rigettava l’appello principale proposto da Caffè Mameli di Colonna s.a.s. e confermava la decisione di prime cure ritenendo non provata la domanda, formulata nei confronti della Regione Lazio e della Provincia di Roma di condanna al risarcimento dei danni subiti del veicolo di proprietà della società mentre, percorrendo la Via del Mare in Comune di Roma in ora notturna si era scontrato con una istrice reale che attraversava la strada, perdendo il controllo della guida ed andando a collidere con il guard-rail. Accoglieva invece l’appello incidentale di Roma Capitale che era risultata nè proprietaria, nè gestore della strada, riformando il capo sulle spese di primo grado sostenute dall’ente locale che poneva integralmente a carico della società attrice.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dalla società con cinque motivi e memoria illustrativa.

Resistono con controricorso Regione Lazio, Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale quest’ultima anche con memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I controricorrenti hanno eccepito la inammissibilità del ricorso per vizio di nullità della procura speciale ad litem in quanto non consente la identificazione del soggetto che ha conferito il “jus postulandi”, genericamente indicato come rapp.te legale della società ricorrente, senza alcuna specificazione della carica sociale rivestita.

Il Collegio in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (che trova fondamento nella interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 276 c.p.c., in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost., dovendo la tutela giurisdizionale risultare effettiva e spedita per le parti in giudizio), ritiene che la causa può essere decisa con la pronuncia di manifesta infondatezza dei motivi, in quanto questione di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente la eccezione pregiudiziale che rimane assorbita per difetto di interesse (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; id. Sez. 6 – L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).

Il primo motivo (violazione dell’art. 2043 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 366 – recte c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5), viene a sovrapporre in modo cumulativo ed inestricabile censure relative ad “errori di diritto” (violazione dell’art. 2043 c.c.), a “vizi processuali” (art. 115 c.p.c.) e ad “errori di fatto” (art. 116 c.p.c.) ed è, pertanto, manifestamente inammissibile, non essendo compito della Corte andare alla ricerca del singolo vizio di legittimità fatto valere dal ricorrente, individuando nel coacervo della esposizione le pertinenti argomentazioni in fatto e diritto a supporto di ciascun diverso vizio di legittimità denunciato.

In ogni caso vale appena osservare come la assenza di illuminazione artificiale, di recinzione e di segnaletica stradale di avviso passaggio animali, che il ricorrente -sotto il profilo della “non contestazione” del fatto- intenderebbe assurgere a dimostrazione della colpa omissiva, costituisce -al contrario- la mera descrizione dello stato di fatto dei luoghi quale conseguenza dell’accertamento -compiuto dal Giudice di merito- nel caso concreto, della assenza del presupposto legale della colpa omissiva e cioè dell’obbligo dell’ente proprietario della strada di provvedere alla adozione delle indicate misure, obbligo nella specie escluso con ampia motivazione dalla Corte territoriale laddove ha ritenuto indimostrata la esistenza di una situazione di pericolo che imponesse la recinzione e la segnalazione dell’attraversamento della strada da parte di animali selvatici in considerazione della eccezionalità ed imprevedibilità del fenomeno in questione su una strada ubicata nelle immediate vicinanze dell’agglomerato urbano.

Qualora si dovesse poi superare il rilievo pregiudiziale di difetto di specificità del motivo di ricorso -riconducendo la censura nell’ambito del vizio di “error facti” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il motivo sarebbe egualmente inammissibile non costituendo “fatto storico”, principale o secondario, “decisivo” l’argomento, meramente ipotetico, speso dalla difesa del ricorrente secondo cui è “notorio” che nelle zone verdi di Roma (parchi e ville) dimorano gruppi di animali selvatici. Indipendentemente dalla applicabilità alla fattispecie della categoria del “notorio” ex art. 115 c.p.c., (la cui efficacia probatoria si rivolge ad un fatto storico e non alla mera possibilità di esso), nel caso di specie manca completamente la “relatio” tra conoscenza del fatto noto (nei grandi parchi dimorano animali) e prova specifica del fatto da provare (alla chilometrica della Via del Mare in cui si è verificato l’incidente è “notorio” -o è stato accertato- che vivano o transitino animali selvatici). La circostanza che nei pressi del tratto stradale interessato sia presente un’area boschiva, di caratteristiche e dimensioni peraltro imprecisate, non esaurisce la prova della esistenza attuale di uno specifico obbligo di precauzione da parte dell’ente proprietario o gestore della strada, laddove non risulti dimostrata anche la effettiva presenza di “vita faunistica” selvatica stanziale o di transito (dunque non solo la presenza sporadica di un animale, quale la sola istrice reale soppressa nello scontro).

Conforme a diritto, pertanto, deve ritenersi la statuizione impugnata laddove ha escluso la colpa omissiva in quanto il sinistro di cui è causa costituiva l’unico episodio conosciuto da tempo risalente, e dunque del tutto isolato, eccezionale ed imprevedibile, di presenza faunistica nella zona, in quanto tale inidoneo a fondare la colpa degli enti convenuti per omessa adozione di cautele.

L’assunto difensivo confliggerebbe poi con lo schema legale della responsabilità per cola ex art. 2043 c.c., nel caso in cui si intendesse fondare l’obbligo di condotta precauzionale delle Amministrazioni pubbliche sul mero dato di esperienza che la collisione con una animale “non è del tutto infrequente” sulle strade transitate dai veicoli: è appena il caso di osservare che l’obbligo di condotta verrebbe in tal modo ad essere fondato sulla semplice “astratta possibilità” della verificazione di un accadimento di un fenomeno che, in quanto tale, cioè in quanto non sia possibile escluderlo con certezza assoluta secondo le leggi scientifiche, imporrebbe – e così per qualsiasi altro evento ipotetico non “impossibile” – la apposizione di segnaletica di pericolo “attraversamento animali” su qualsiasi strada urbana od extraurbana con la conseguenza di rendere in tal modo del tutto inefficace l’attività di prevenzione, volta ad allarmare gli utenti soltanto nei casi in cui sia necessario e cioè nei casi in cui effettivamente sussista in concreto un rischio specifico, come tale prevedibile e segnalabile.

Ad analoga inammissibilità va incontro il secondo motivo (violazione dell’art. 2043 c.c. e della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5) che, sotto il profilo della violazione di norma di diritto, viene a prospettare una valutazione alternativa degli elementi probatori, peraltro con inconferenti richiami alla legge statale sulla gestione della tutela delle specie della fauna selvatica, ed alla L. n. 142 del 1990 sulla disciplina della competenze degli enti locali -applicabile ratione temporis – che, agli artt. 1 e 9, attribuiva alle regioni i poteri di “gestione, tutela e controllo” ed alle province le “funzioni di protezione” della fauna selvatica. Non integra, peraltro, il presupposto del “fatto storico decisivo”, indispensabile a veicolare l’accesso al sindacato di legittimità del vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il riferimento – contenuto nel ricorso- a notizie giornalistiche di avvistamento di daini o poiane nella zona di Fiumicino, trattandosi di circostanza del tutto estranea alla fattispecie concreta, ed inidonea superare l’argomento della Corte territoriale secondo cui l’evento dannoso era da ascriversi ad un “caso fortuito”, come trovava riscontro nelle dichiarazioni del funzionario provinciale preposto alla gestione della strada il quale aveva riferito di non aver avuto segnalazioni di episodi simili almeno dall’anno 2001 in cui la gestione e manutenzione della strada era stata affidata alla Provincia di Roma.

Il terzo motivo (violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, in relazione agli artt. 2043 e 2697 c.c. e art. 112 c.p.c.) è inammissibile in quanto non coglie la “ratio decidendi”.

La Corte d’appello non ha affatto statuito che era onere del danneggiato provare la inesistenza del caso fortuito, ma a fronte del motivo di gravame volto ad affermare che la pretesa era stata idoneamente provata, quanto ai fatti costitutivi, con la dimostrazione dell’esistenza fenomenica dell’evento (impatto tra veicolo ed animale) e del danno conseguente, ha inteso precisare che tale tesi difensiva si attagliava allo schema della responsabilità oggettiva di cui all’art. 2052 c.c. (danni per omessa custodia di animali), inapplicabile alla fattispecie del danno provocato da fauna selvatica, che rimaneva regolato dall’art. 2043 c.c. -come affermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità- secondo lo schema generale della responsabilità aquiliana, essendo onerato, pertanto, il danneggiato anche della prova della colpa omissiva ovvero dei fatti e delle circostanze di tempo e di luogo -nel caso di specie: della presenza di vita faunistica nella zona in cui si era verificato il sinistro- volti a fondare l’obbligo degli enti pubblici territoriali di prevenire il rischio specifico mediante l’adozione delle misure di cautela dirette ad evitare che la fauna selvatica arrechi pericolo alla circolazione dei veicoli, prova che nella specie è mancata.

Il quarto motivo (violazione degli artt. 1228, 2049 e/o 1388 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5) difetta del tutto di specificità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

Sostiene il ricorrente che l’ente proprietario e l’ente gestore della strada pubblica rispondono a pari titolo dei danni arrecati a terzi, sicchè ingiustamente era stata esclusa la titolarità passiva del rapporto in capo al Comune di Roma.

L’assunto del cumulo di responsabilità costituisce una mera ipotesi teorica ed astratta -come tale inidonea supportare l’accesso della censura al sindacato di legittimità- in quanto non investe la statuizione del Giudice di appello, confermativa sul punto dell’accertamento compiuto dal primo giudice, secondo cui il Comune difettava di legittimazione passiva in quanto non era proprietario, nè gestore della strada pubblica sulla quale si era verificato l’incidente.

Il quinto motivo (violazione del R.D. 15 novembre 1923, n. 2506, art. 5, degli artt. 2043 e 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5) è anche esso inammissibile, in quanto volto ad introdurre elementi estranei alla fattispecie decisa dalla Corte d’appello.

Premesso che la censura presuppone anapoditticamente che il Comune di Roma sia “ente proprietario” della strada, non fornendo alcun elemento probatorio specifico idoneo a criticare la contraria statuizione della Corte territoriale, la questione della necessità di dotare la strada “Via del Mare” di adeguata illuminazione pubblica nonchè di una rete continua di protezione ai margini del percorso, in quanto da considerare strada ad elevato tasso di mortalità, appare del tutto inconferente con la “ratio decidendi” fondata sulla riconducibilità dell’evento dannoso al “caso fortuito” ed in relazione alla quale la critica incentrata sulla scarsa efficienza amministrativa dell’ente locale non assume alcuna incidenza, non essendo funzionale alla prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria. E’ appena il caso poi di osservare come le decisioni di merito, richiamate dal ricorrente a sostegno della violazione dei doveri di cautela delle Amministrazioni pubbliche intimate e resistenti, non sono pertinenti alla fattispecie, in quanto si riferiscono tutte alla responsabilità del gestore di vie di percorrenza classificate come “autostrade” (classificazione nella quale non rientra la strada pubblica in questione) che, in quanto strutturalmente realizzate in modo da impedire la immissione di persone ed animali od altri mezzi diversi dagli autoveicoli ed autoarticolati ed in quanto non prevedono incroci od attraversamenti a raso, impongono al gestore di assicurare tali caratteristiche specifiche mediante tutti gli accorgimenti tecnici e le misure di prevenzione opportune e necessarie a precludere l’accesso, anche accidentale, di pedoni ed animali domestici o selvatici, sulla carreggiata.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso principale.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di Città Metropolitana di Roma Capitale in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, ed in favore di ciascuno degli altri controricorrenti in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA