Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16656 del 03/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16656 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 9539-2011 proposto da:
MARANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
PARIOLI 112, presso lo studio dell’avvocato BONITO
GIUSEPPINA, rappresentato e difeso dall’avvocato SARCONE
VINCENZO, giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

Data pubblicazione: 03/07/2013

ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE,
STUMPO VINCENZO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 4512/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito per il controricorrente l’Avvocato Luigi Caliulo (per delega avv.
Antonietta Coretti) che ha chiesto il rigetto del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 09539 sez. ML – ud. 04-04-2013
-2-

BARI del 20.9.2010, depositata il 29/09/2010;

r.g. n. 9539/2011 Marano Giuseppe c. Inps
Oggetto: disoccupazione agricola

ORDINANZA
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1. Con sentenza del 20.9.2010 la Corte di Appello di Bari ha rigettato l’appello proposto da
Giuseppe Marano avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva dichiarato il diritto

del lavoratore al ricalcolo del trattamento di disoccupazione agricola per l’anno 1999, condannato l’Inps alla corresponsione della differenza e compensato per due terzi le spese processuali, ponendo a carico dell’Istituto il pagamento della quota residua. La Corte territoriale
ha inoltre compensato le spese del grado;
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Giuseppe Marano affidandosi a due motivi di
ricorso cui resiste con controricorso l’Inps;
3. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 91
c.p.c., si duole che con la pronuncia di primo grado, confermata dalla Corte territoriale, risulterebbe violato il principio secondo cui la parte integralmente vittoriosa non può essere condannata al pagamento parziale delle spese di lite, così da assorbire il “modesto” vantaggio economico conseguito con la pronuncia;
4. Il motivo è inammissibile siccome inconferente rispetto al decisum, posto che, come già
indicato, non l’odierno ricorrente, vittorioso, ma l’Inps soccombente è stato condannato in
prime cure al pagamento di una quota delle spese di lite;
5. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 92 c.p.c., si duole che
la Corte territoriale abbia disposto la compensazione parziale delle spese di giudizio ricorrendo a una clausola di stile, quale “in considerazione della serialità delle vertenze”;
6. Anche il secondo motivo è inammissibile siccome in conferente rispetto al decisum, posto
che la compensazione parziale delle spese è stata confermata solo con riferimento a quelle del
primo grado di giudizio, nel mentre quelle del grado di appello sono state interamente compensate a evidente vantaggio dell’odierna ricorrente, interamente soccombente in sede di gravame e che, come tale, neppure ha interesse a dolersene. La Corte territoriale ha comunque
esplicitato – in conformità al dettato dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. – la sussistenza dei
giusti motivi (serialità, gran numero delle controversie avviate dallo stesso difensore, modesto
valore delle controversie medesime) in ragione dei quali ha ritenuto di dover confermare la
parziale compensazione delle spese di lite di primo grado”;

1

Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni svolte nella relazione che precede e che, pertanto, il ricorso va rigettato ai sensi degli artt. 380 bis e 375 c.p.c.;
Considerato, infine, che non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità,
trattandosi di fattispecie alla quale è applicabile ratione temporis l’art. 152 disp. att. c.p.c. nel
testo precedente alla innovazione introdotta dall’art. 42, comma 11, d.l. n. 269/2003, conv. in
legge n. 326/2003;

v

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2013.

P.Q.M.

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